Ai fini della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi possono riguardare non solo i prodotti del concorrente ma anche la sua attività, la sua organizzazione o il modo di agire dell’imprenditore. È idonea a screditare il concorrente la comunicazione inviata a clienti comuni che li informa che gli amministratori del concorrente sono imputati di ricettazione di disegni tecnici sottratti al mittente e chiede di dettagliare le forniture ricevute dal concorrente, ai fini di una richiesta di maggiori danni, perché induce il destinatario a un giudizio negativo sulla correttezza professionale del concorrente e al timore di essere coinvolto nelle vicende giudiziarie, con la conseguenza naturale di sospendere i rapporti commerciali. [Nella specie, un cliente estero aveva interrotto la trattativa per l’acquisizione dell’impresa concorrente dopo aver ricevuto la lettera].
La verità delle notizie diffuse scrimina la denigrazione purché si accompagni alla continenza del linguaggio e la rappresentazione dei fatti non avvenga con modalità subdole o maliziose. Quando si divulgano notizie su procedimenti giudiziari, che il destinatario tende ad associare a una particolare attendibilità o a un giudizio di sospetto, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti devono essere ben esplicitati. Non è veritiera la comunicazione che lascia intendere ai destinatari che le forniture loro effettuate dal concorrente possano derivare da disegni illecitamente sottratti, quando il procedimento penale pendente ha un oggetto circoscritto dal capo di imputazione a commesse eseguite per clienti diversi.
La consulenza tecnica del pubblico ministero, legittimamente formatasi nel procedimento penale e legittimamente acquisita nel giudizio civile, è un elemento di prova utilizzabile in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, anche se non è noto se il materiale analizzato coincida con la copia forense dichiarata inutilizzabile in un altro giudizio civile tra le stesse parti.
L’esimente della legittima difesa richiede che la reazione sia continente, proporzionata all’offesa ricevuta e veritiera. Chi ha subito una sottrazione di disegni con riguardo alle relazioni con alcuni clienti può al più reagire nei confronti di quei clienti, ma non può screditare il concorrente presso soggetti estranei a quanto emerso dalle indagini, sulla base del sospetto che condotte analoghe abbiano riguardato anche loro.
Ai fini della denigrazione non rileva il numero assoluto dei destinatari, ma l’effettiva idoneità della diffusione a cagionare il discredito del concorrente, da misurare in rapporto all’ampiezza del mercato in cui opera; è sufficiente una pluralità di destinatari. [Nella specie, la comunicazione, predisposta con un testo unico destinato a più clienti, era stata ricevuta da almeno tre clienti importanti in un mercato ristretto, quello degli organi di trasmissione per impianti siderurgici].
L’affissione nella bacheca dei propri locali dell’ingrandimento di un articolo di giornale sul procedimento penale a carico degli amministratori del concorrente non costituisce concorrenza sleale, perché manca la diffusione della notizia, si tratta della mera riproduzione di un articolo non contestato e la condotta non è idonea a recare danno commerciale; né integra un illecito ex art. 2043 c.c. in assenza di prova di un danno.
Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 2, c.p.c. deve avere ad oggetto cose determinate e non può essere utilizzato come mezzo di ricerca della prova, per conoscere l’identità di ulteriori destinatari ignoti della comunicazione denigratoria; il sequestro delle copie della comunicazione è inoltre privo di utilità quando la sua ulteriore diffusione è già inibita.
In sede cautelare ex art. 700 c.p.c. può essere ordinata la pubblicazione del provvedimento, come anticipazione dell’effetto riparatorio della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c., che non ha funzione risarcitoria ma natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. [Nella specie, pubblicazione di un estratto sulla home page del sito della resistente per 60 giorni e sulle riviste di settore, ma non su quotidiani generalisti, oltre a una penale ex art. 614 bis c.p.c. di € 50.000 per ogni violazione o giorno di ritardo].
Sussiste il periculum in mora quando l’ulteriore diffusione di notizie denigratorie può provocare l’interruzione dei rapporti commerciali con i clienti, con perdita di commesse che potrebbe essere definitiva, non essendovi certezza che il cliente torni a rivolgersi al concorrente all’esito del giudizio di merito.