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Sentenze con tag: consumatore medio

Tribunale di Milano, 22 Ottobre 2026
Imitazione servile di una libreria modulare: novità, capacità distintiva e confondibilità
Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., la novità e la capacità...

Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., la novità e la capacità distintiva della forma imitata sono requisiti cumulativi, da accertare con particolare rigore; il relativo onere probatorio grava su chi invoca la tutela, mentre spetta al convenuto provare la mancanza di novità o la perdita sopravvenuta della capacità distintiva. Il rigore si giustifica perché altrimenti si attribuirebbe una tutela temporalmente illimitata a forme che, come i disegni o modelli, godono di una protezione soltanto temporanea o che, conferendo valore sostanziale al prodotto, non sarebbero registrabili come marchio di forma. La capacità distintiva può essere provata anche in via presuntiva, valorizzando la lunga presenza esclusiva della forma sul mercato, la costante esposizione nelle principali fiere di settore, la distribuzione nazionale e internazionale e la risonanza nella stampa specializzata [libreria modulare a parete, priva di schienale e di spalle, con ripiani sottili e tubetti di raccordo, presente sul mercato da oltre vent’anni senza imitazioni].

La confondibilità tra i prodotti va accertata con una valutazione sintetica, e non analitica, dei loro elementi caratterizzanti, secondo l’impressione generale suscitata nel consumatore medio, e non nell’utilizzatore informato rilevante per il carattere individuale dei modelli; non escludono la confondibilità le differenze marginali, non percepibili né memorizzabili dall’osservatore medio, o che possono essere interpretate come varianti del prodotto originale [diversa profondità e spessore dei ripiani, una sola fila di tubetti distanziali anziché due, becco frontale inclinato dei ripiani].

Non può essere disposto il sequestro previsto dall’art. 161 l.d.a. quando il fumus boni iuris sia ravvisato soltanto in relazione alla concorrenza sleale per imitazione servile, illecito che non ammette tale misura cautelare; la pubblicazione del provvedimento, misura particolarmente invasiva e di natura anche risarcitoria in forma specifica, può essere riservata alla fase di merito.

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02/10/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 38240 –  2024
Tribunale di Milano, 22 Ottobre 2026
Concorrenza sleale per imitazione servile, giudizio di confondibilità e tutela del design industriale
L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del...

L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa.

Ai fini del giudizio di confondibilità, la comparazione tra i prodotti non richiede un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso al fine di accertare se il prodotto susciti nel consumatore medio una impressione generale che non differisce da quella suscitata dal prodotto originale.

L’accertamento del rischio di confusione va parametrato alla figura del “consumatore medio” e non alla diversa figura dell’“utilizzatore informato”. E' fondamentale che la valutazione del rischio di confusione tra i prodotti a confronto sia preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati, tenendo conto, per un verso, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme e, per altro verso, che quanto più alto è il valore di un prodotto tanto meno la decisione del consumatore ha natura impulsiva; tanto meno, cioè, è determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un’attenzione riflessiva.

Il rischio di confusione sull’origine del prodotto, a presidio del quale opera il divieto dell'imitazione servile, può ritenersi scongiurato dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore.

Il “valore artistico” quale è richiesto per la protezione delle opere di industrial design va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

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23/07/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mariachiara Lionella Vanini
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 12974 –  2025
Tribunale di Roma, 22 Ottobre 2026, n. 1345/2021
Tutela della ditta costituita da denominazioni generiche o descrittive e parametro soggettivo di valutazione della confondibilità
Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al...

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

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14/05/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Numero: 1345/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Vittorio Carlomagno
Registro : RG – 85199 –  2017
Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2019
Evidenza
Anche modelli esteticamente molto vicini posseggono individualità se idonei a attirare l’attenzione del pubblico o costituire motivo di preferenza per l’acquisto
Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio...

Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:

- la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;

- il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.

Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

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30/04/2022
Data sentenza: 03/10/2019
Registro : RG – 38714 –  2017
Tribunale di Milano, 22 Ottobre 2026
Opera di design: tutela autoriale e concorrenza sleale
Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo...

Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi.

La contraffazione di dette opere non esclude la presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante. Non rileva invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere. Ove le differenze non sono tali da escludere l’illiceità della riproduzione, la condotta è di per sé sleale e, quindi, integra anche la fattispecie di concorrenza sleale: la condotta appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa è idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto; la condotta sleale è, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.

Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, come noto, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione.

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10/07/2017
Data sentenza: 22/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 13553 –  2017
Tribunale di Milano, 16 Giugno 2015
Evidenza
Tutela autoriale alle opere di design non registrate ed incompatibilità con la protezione dei marchi
Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto...

Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001, posto che (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 16/06/2015
Registro : RG – 53242 –  2012
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