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Sentenze con tag: continuità aziendale

Corte d'appello di Ancona, 24 Ottobre 2026, n. 503/2024
Omesso versamento di tributi e contributi: responsabilità dei soci amministratori limitata a interessi e sanzioni
L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la...

L’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali, imposto dalla legge, è contrario al canone di prudente gestione e fonda la responsabilità dei soci amministratori [di società di persone poi fallita] per l’aggravio dell’esposizione debitoria della società, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile, che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.

Il danno conseguente all’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali è limitato agli interessi e alle sanzioni, con esclusione delle imposte e dei contributi non versati; non vi rientra l’aggio di riscossione ex art. 17, comma 1, d.lgs. 112/1999 ammesso al passivo, che ha natura retributiva in quanto compenso per l’attività esattoriale. Non sono imputabili al socio amministratore gli interessi relativi a periodi d’imposta successivi al suo recesso o all’acquisto della qualità di socio accomandante.

Il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare non è di regola, nella sua interezza, conseguenza della prosecuzione della gestione in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale, perché comprende sia le perdite già verificatesi prima del manifestarsi della crisi sia le passività che l’impresa in crisi accumula anche nella fase di liquidazione; il danno risarcibile non coincide quindi con il patrimonio netto negativo a una certa data. In mancanza di allegazione di specifiche condotte di mala gestio, il danno da prosecuzione dell’attività va escluso quando risulti che la continuazione, lungi dall’aggravare il patrimonio netto, ne ha impedito un’ulteriore svalutazione rispetto all’ipotesi di cessazione.

La domanda risarcitoria commisurata al patrimonio netto negativo della società a una data determinata non comprende i danni derivanti da fatti successivi a tale data, come prelievi di somme o spese sostenute in seguito, che richiedono una specifica domanda anche se allegati nell’atto introduttivo.

In caso di fallimento del debitore, i crediti previdenziali iscritti a ruolo sono soggetti all’accertamento del passivo ex artt. 92 ss. l. fall. e la domanda di ammissione può fondarsi sul mero estratto di ruolo, da integrare con i documenti giustificativi in caso di contestazione del curatore, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento; all’estratto di ruolo equivale l’avviso di addebito dell’INPS, che ha efficacia di titolo esecutivo. L’estratto di ruolo, fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese azionate, costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito, anche nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro gli amministratori.

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22/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 503/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 969 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 11 Giugno 2024, n. 1586/2024
Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale: continuità aziendale e responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale non è esclusa dall’invocazione della...

La responsabilità degli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale non è esclusa dall’invocazione della continuità aziendale come valore in sé, né dalla circostanza che la scelta di proseguire, pur rischiosa, sia stata informata e non azzardata ex ante, perché una simile tesi condurrebbe a un’interpretazione abrogativa delle disposizioni che pongono obblighi a carico della società e degli amministratori in caso di perdita del capitale sociale.

La continuità aziendale è un postulato di bilancio, desumibile dall’art. 2423 bis c.c., che esprime la permanenza in prospettiva di un equilibrio economico e finanziario tale da consentire all’impresa di soddisfare gli impegni assunti verso i terzi; secondo il principio contabile OIC 11 essa consiste nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Essa non può essere ridotta al mero valore del fatturato o all’esigenza di conservare i posti di lavoro, perché presuppone molteplici indici positivi (capacità di ottenere credito, budget economici e finanziari con risultati positivi, puntualità nel pagamento dei debiti, assenza di contenziosi ad elevato rischio e di indicatori finanziari e gestionali negativi) e richiede una specifica e articolata analisi previsionale da parte degli amministratori.

Quando il capitale [di s.r.l.] si riduce al di sotto del minimo legale, l’art. 2482 ter c.c. impone all’assemblea di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo, salva la trasformazione della società; in mancanza ricorre la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., che gli amministratori devono accertare e iscrivere senza indugio nel registro delle imprese, rispondendo personalmente e solidalmente ai sensi dell’art. 2485 c.c. in caso di ritardo od omissione. La mera deliberazione di aumento non rimuove la causa di scioglimento finché il capitale non sia sottoscritto almeno nella misura minima di legge, anche ove si ritenga non necessaria la sottoscrizione contestuale in assemblea.

Secondo il principio contabile OIC 28 le perdite possono essere coperte con versamenti in conto capitale già eseguiti dai soci, con versamenti a fondo perduto effettuati appositamente o con la rinuncia ai crediti verso la società. Tali apporti, computati fra le riserve del patrimonio, devono essere specificamente destinati a ripianare il deficit e non devono generare alcun obbligo di restituzione, sicché restano indisponibili fino allo scioglimento e sono rimborsabili solo nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione; gli altri versamenti dei soci costituiscono apporti a titolo di credito, riconducibili all’art. 2467 c.c.

La natura dei versamenti dei soci dipende dalla comune intenzione delle parti, desunta in via principale dal modo in cui il rapporto è stato attuato, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione ricevuta in bilancio; la volontà di destinare il versamento al capitale deve risultare in modo chiaro e inequivoco e la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili è insufficiente. Escludono la destinazione dei versamenti al ripianamento delle perdite l’assenza di causale, l’impiego delle somme per il pagamento diretto di dipendenti o creditori sociali, l’iscrizione del credito verso soci nell’attivo circolante e la domanda dei soci di ammissione al passivo per l’intero importo versato.

La cessazione dalla carica dell’amministratore che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni è opponibile al fallimento anche se non iscritta nel registro delle imprese. Ne consegue che, nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. opera nei confronti dell’amministratore dimissionario fino alla cessazione dalla carica, dalla quale decorre il termine quinquennale.

La continuazione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale minimo è di per sé illegittima e fonte di danno risarcibile, salva la prova contraria a carico degli amministratori; il criterio della differenza dei netti patrimoniali, elaborato dalla giurisprudenza prima della sua positivizzazione nel terzo comma dell’art. 2486 c.c., si applica anche ai giudizi in corso. Anche a considerarlo un criterio equitativo sussidiario, il giudice può avvalersene quando l’incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento impediscono una ricostruzione analitica del danno.

Chi agisce ai sensi dell’art. 2486 c.c. contro gli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, senza dover dimostrare che tali atti esprimano la normale attività d’impresa; spetta agli amministratori dimostrare che essi non comportano un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque necessari.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale, che restano cumulabili ma conservano titoli e presupposti distinti. I fatti posti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto esercitata e la relativa disciplina della prova e della prescrizione, sempre quinquennale; se la domanda si fonda su circostanze idonee ad attivare l’azione sociale, la prescrizione decorre dalla data del fatto dannoso, con la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore verso la società presuppone l’accettazione della nomina, che non richiede formalità e può risultare anche tacitamente da atti incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico, quali la partecipazione alle assemblee e la sottoscrizione dei bilanci e delle note integrative.

Grava sugli amministratori che la invocano la prova dell’esistenza di deleghe. In presenza di deleghe, gli amministratori deleganti devono comunque controllare l’attività dei delegati nell’ambito del dovere di agire informati e impedire o attenuare le conseguenze degli atti pregiudizievoli (artt. 2381, comma 6, e 2392, comma 2, c.c.); in assenza di deleghe, tutti gli amministratori rispondono solidalmente per gli atti e le omissioni dell’organo, salva l’esenzione degli amministratori dissenzienti immuni da colpa.

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22/10/2026
Data sentenza: 11/06/2024
Numero: 1586/2024
Carica: Presidente
Giudice: Pier Giorgio Palestini
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 988 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 9992/2025
Omessa tenuta e consegna delle scritture contabili e danno risarcibile nell’azione di responsabilità del curatore
La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali...

La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l’allegazione dell’inadempimento di quel dovere da parte dell’amministratore (o liquidatore) convenuto nell’azione di responsabilità. Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa senza determinarli, il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti, e l’insolvenza o lo sbilancio patrimoniale della società non possono essere fatti discendere dalla mancata o scorretta registrazione in contabilità né dalla mancata consegna della contabilità al curatore.

L’impossibilità per il curatore di ricostruire con sufficiente certezza, a causa del mancato rinvenimento o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, le vicende che hanno condotto all’insolvenza può costituire essa stessa causa di danno, nella misura in cui comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore e un aggravio dei costi della procedura destinato a incidere sull’attivo disponibile. Quando il curatore non specifica il pregiudizio derivato direttamente alla società o ai creditori sociali dall’irregolare tenuta della contabilità e dalla sua omessa consegna, non è configurabile una responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.

Una prima perdita d’esercizio che non intacca il patrimonio netto, accompagnata da segnali di mancanza di redditività, richiede attenzione da parte degli amministratori senza imporre l’immediata messa in liquidazione della società, finché non sia venuto meno il presupposto della continuità aziendale. Non vi è ritardo nell’accertamento della causa di scioglimento quando l’amministratore, appena il bilancio evidenzia la perdita del capitale con patrimonio netto negativo, ne prende atto e convoca l’assemblea per la nomina del liquidatore.

Anche a ritenere tardiva l’adozione di misure idonee a fronteggiare i primi segnali di crisi, va esclusa la colpa degli amministratori che, dopo aver ridotto i costi, si sono attenuti all’indicazione del consulente della società di attendere prima di avviare la liquidazione.

La percezione dei compensi da parte degli amministratori può rilevare come pagamento preferenziale in lesione della par condicio creditorum solo se, al momento della percezione, essi avrebbero dovuto essere consapevoli che l’attivo sarebbe stato insufficiente a soddisfare i crediti privilegiati. Il curatore che lamenta il danno da pagamento preferenziale deve offrire elementi idonei a dimostrarlo e quantificarlo, quali lo stato passivo esecutivo e l’attivo disponibile per la distribuzione.

La concorrenza sleale presuppone imprese attive e in continuità, operanti anche solo potenzialmente nel medesimo mercato; viene meno la situazione di concorrenza quando la società che si assume danneggiata ha perso il capitale, versa in stato di scioglimento e sta cessando la propria attività.

Costituisce domanda nuova, tardiva e inammissibile, l’allegazione, introdotta dal curatore con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., della responsabilità dei soci per non aver vigilato sull’operato del liquidatore né agito nei suoi confronti a tutela della società.

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di responsabilità e il processo penale nei confronti del liquidatore quando la curatela ha trasferito l’azione civile in sede penale, con conseguente estinzione del rapporto processuale civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p.

La citazione è nulla per vizio della editio actionis solo quando le sue lacune, per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda o per mancanza assoluta dei fatti che definiscono la causa petendi, sono tali da compromettere il diritto di difesa del convenuto e il potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito. Ricostruzioni giuridiche non corrette o una descrizione poco limpida del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio attengono alla fondatezza della domanda.

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21/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 9992/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 18691 –  2022
Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 3665/2025
Criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria delle società
Trattandosi, nella specie, del mero venir meno della continuità aziendale – e non, per converso, del configurarsi di una cessazione...

Trattandosi, nella specie, del mero venir meno della continuità aziendale - e non, per converso, del configurarsi di una cessazione dell’attività produttiva, con conseguente disgregazione economica del patrimonio sociale - non si è determinata la necessità di applicare nella redazione del bilancio i criteri della liquidazione tout court. Invero, il principio contabile OIC 5 prevede l’abbandono dei criteri di funzionamento allorquando l’azienda si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati “...al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione dai soci dell’attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione , ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa”. Più correttamente, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere applicati, in una prospettiva di liquidazione, i criteri “di funzionamento” di redazione del bilancio (ad esempio tenendo conto del mutato orizzonte temporale di permanenza dell’impresa, per l’appunto, in funzionamento).

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3665/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 4037 –  2018
Tribunale di Catanzaro, 24 Ottobre 2026, n. 3483/2026
Nullità della delibera di approvazione del bilancio ed errori contabili non rilevanti corretti nell’esercizio successivo
La delibera di approvazione del bilancio non è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. quando le imputazioni contabili erronee, corrette...

La delibera di approvazione del bilancio non è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. quando le imputazioni contabili erronee, corrette nel bilancio dell’esercizio successivo, risultino non rilevanti perché inidonee a influenzare le decisioni fondate sulla lettura del bilancio, che rappresenta comunque in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società [spese legali per rischi di contenzioso iscritte tra i debiti per fatture da ricevere anziché nel fondo rischi e poi riclassificate, e importo ripetuto per errore nella nota integrativa senza effetti sui saldi].

L’accantonamento al fondo per rischi e oneri di spese legali connesse a un rischio potenziale di contenzioso, fondato su una stima degli amministratori illustrata nella nota integrativa e soggetta a riesame negli esercizi successivi, rispetta i principi di competenza e prudenza, e l’iniziale iscrizione della posta in una diversa voce del passivo, poi riclassificata, non incide sulla veridicità del bilancio.

Il bilancio rispetta il presupposto della continuità aziendale quando la nota integrativa illustri le prospettive di prosecuzione dell’attività e la valutazione degli amministratori trovi riscontro nell’evoluzione della gestione esposta nel bilancio successivo, mentre il ritardo nell’approvazione dovuto alla rielaborazione del bilancio dell’esercizio precedente non rivela di per sé il venir meno di tale presupposto [bilancio approvato oltre undici mesi dopo la chiusura dell’esercizio, dopo la riapprovazione del bilancio precedente rettificato].

Il socio ha interesse a impugnare la delibera di approvazione del bilancio quando alleghi un pregiudizio derivante dal difetto di chiarezza, verità e correttezza di una o più poste e indichi specificamente quelle contestate, perché la verifica della loro conformità alla legge attiene al merito della domanda, anche se il socio abbia già ottenuto in via cautelare l’accesso alla documentazione contabile.

Per effetto delle proroghe del termine fissato dall’art. 379 d.lgs. 14/2019, la società a responsabilità limitata che superi i limiti dell’art. 2477 c.c. era tenuta a nominare l’organo di controllo o il revisore entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, sicché non era tenuta a corredare di tale relazione il bilancio di quell’esercizio.

Le norme sulla redazione del bilancio hanno natura imperativa e le scelte valutative degli amministratori restano sindacabili nel rispetto della clausola generale di chiarezza, e la delibera che approva un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. sia quando la violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo e quello rappresentato, sia quando dal bilancio non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni richieste dalla legge per ciascuna posta.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3483/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Roberto Fiocca
Registro : RG – 2072 –  2024
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Clausola di mantenimento della sede operativa nella cessione di quote
Contrasta con i principi dell’ordinamento il riconoscimento di efficacia a un vincolo negoziale, assunto dal cessionario di partecipazioni sociali, a...

Contrasta con i principi dell’ordinamento il riconoscimento di efficacia a un vincolo negoziale, assunto dal cessionario di partecipazioni sociali, a non trasferire la sede operativa della società per un periodo indeterminato o comunque eccedente la normale prospettiva di operatività del progetto industriale che lo giustificava [impegno assunto nel 2006 a mantenere la sede operativa «finché» i cedenti e i loro figli fossero rimasti soci]. Venuti meno il presupposto imprenditoriale e il peso della partecipazione dei cedenti, ridotta a misura esigua, il loro interesse meramente individuale recede di fronte a quello dell’impresa alla riorganizzazione per la salvaguardia della continuità aziendale.

L’impegno assunto dal cessionario di partecipazioni nei confronti delle persone fisiche cedenti non può essere fatto valere dalla società da esse partecipata, soggetto giuridico distinto dai soci; né, dopo la fusione per incorporazione della società ceduta nella cessionaria, può essere invocato quanto alla sede operativa della società incorporata, se il progetto di fusione nulla abbia previsto al riguardo.

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, la domanda di adempimento della clausola del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali con cui il cessionario si sia impegnato a mantenere la sede operativa della società ceduta in un determinato luogo, anche se la parte resistente la ricolleghi al recesso da un contratto di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, perché la competenza si determina in base al contenuto della domanda ai sensi dell’art. 10 c.p.c., indipendentemente dall’esito del giudizio.

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02/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 45389 –  2024
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Sospensione della delibera di ricapitalizzazione: prevalenza dell’interesse sociale alla continuità aziendale
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter...

In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.

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17/06/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Barbuto
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 26705 –  2025
Tribunale di Venezia, 10 Maggio 2024, n. 1476/2024
Sulla responsabilità dell’organo amministrativo per violazione dell’art. 2086 c.c.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di piani previsionali non è prospettata quale causa di...

La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di piani previsionali non è prospettata quale causa di un danno autonomo, ma, correttamente, quale concausa della mancata tempestiva rilevazione da parte del resistente di una situazione di crisi o di insolvenza che avrebbe imposto l’accesso ad uno strumento di risoluzione o ad una procedura concorsuale.

Ne consegue che la violazione dell’art. 2086 c.c. non è suscettibile di essere autonomamente valorizzata quale fonte di responsabilità risarcitoria, ma deve essere analizzata unitamente agli altri addebiti mossi all'imprenditore, chiedendosi se la presenza di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile avrebbe consentito di evitare o di prevenire l’irregolarità gestoria o comunque di limitarne le conseguenze.

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01/03/2025
Data sentenza: 10/05/2024
Numero: 1476/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 2070 –  2024
Tribunale di Torino, 23 Febbraio 2024
Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili
Il criterio distintivo tra diritti disponibili e indisponibili al fine dell’accertamento della possibilità di devolvere una controversia ad arbitri si...

Il criterio distintivo tra diritti disponibili e indisponibili al fine dell'accertamento della possibilità di devolvere una controversia ad arbitri si fonda sull’incidenza o meno della stessa controversi non solo sui diritti dei soci, ma anche su di quelli di terzi, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili mentre nel primo caso di diritti disponibili. In caso di diritti disponibili l’interesse coinvolto è, pertanto, meramente privatistico, ovvero riferito ai componenti la sola compagine sociale, mentre nel caso di diritti indisponibili l’interesse coinvolto è di tipo pubblico, ovvero coinvolgente anche l’interesse dei terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative.

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi.

Legittimazione attiva e interesse ad agire, in quanto condizioni dell’azione, devono essere posseduti da chi agisce in giudizio tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione. Il potere-dovere del giudice di decidere il merito della controversia dipende infatti, oltre che dalla legittimazione, dalla sussistenza di un interesse concreto e attuale in capo all’attore, in difetto del quale la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda, o a quello della decisione della controversia, esclude di regola la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile. Tuttavia, all’ex socio devono essere riconosciuti legittimazione ed interesse ad impugnare la delibera in conseguenza della quale egli ha perso tale qualità. Infatti, la legittimazione viene riconosciuta eccezionalmente all’ex socio nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta: poiché in tal caso anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima, sarebbe allora logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 24, co. 1, Cost. l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Il socio ha dritto a una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio anche in caso di perdita del capitale sociale e di azzeramento del valore economico della singola partecipazione.

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20/08/2024
Data sentenza: 23/02/2024
Registro : RG – 19052 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Febbraio 2024
Invalidità del bilancio redatto secondo criteri di continuità aziendale in presenza di chiari indici di grave squilibrio finanziario
L’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza...

L’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza e veridicità sopravvive alla messa in liquidazione allorché i suoi diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale si traducono nella prospettiva del diritto alla ripartizione dell’attivo residuo: la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società nell’ultimo bilancio di esercizio dell’impresa rileva, infatti, quale presupposto del corretto espletamento della successiva fase di liquidazione del patrimonio sociale diretta, una volta soddisfatti tutti i creditori sociali, anche alla ripartizione fra i soci dell’eventuale attivo residuo.

Prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio il socio ha diritto a consultare presso la sede sociale il progetto di bilancio e la documentazione contabile di supporto depositata nei quindici giorni precedenti, ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., ma non ha alcun diritto a che gli sia consegnata a domicilio: nessuna norma, neanche l’art. 2476 comma 2 c.c. che regola il diritto del socio al controllo della gestione mediante accesso alla documentazione sociale, prevede che la documentazione contabile di suo interesse gli sia consegnata dalla società. La mancata consegna al socio della documentazione contabile richiesta dal socio via email non costituisce, quindi, ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

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22/04/2024
Data sentenza: 07/02/2024
Registro : RG – 3884 –  2022
Tribunale di Bologna, 7 Ottobre 2022
Evidenza
L’azione ex art. 2394 c.c. nell’esecuzione di un concordato preventivo e la responsabilità per asserita illegittima prosecuzione dell’attività
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali rimane sospeso tra la data dell’omologazione del...

Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali rimane sospeso tra la data dell’omologazione del concordato preventivo e la data di risoluzione dello stesso in ragione dell’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 184 l. fall., cosicché risulta agli stessi preclusa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, tenuto conto dell’estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale prospettata nella proposta concordataria.

L’individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e/o della continuità aziendale è rilevante per accertare la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati alla società e ai creditori, per effetto dell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale ex art. 2486 c.c., in relazione ad atti non conservativi dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento. Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività dopo il realizzarsi di una causa di scioglimento deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

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20/10/2023
Data sentenza: 07/10/2022
Registro : RG – 13045 –  2017
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 12948/2017
Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività in mancanza di continuità aziendale e quantificazione del danno
La mancanza di continuità aziendale costituisce causa di scioglimento della società. Gli amministratori devono prenderne atto quando nessun apporto dei...

La mancanza di continuità aziendale costituisce causa di scioglimento della società. Gli amministratori devono prenderne atto quando nessun apporto dei soci è pervenuto, il piano industriale non ha avuto attuazione e la prosecuzione della gestione in perdita è divenuta cronica, sicché la gestione prosegue consumando risorse e accumulando perdite senza prospettive di apporto finanziario; la continuità aziendale va peraltro apprezzata in un arco temporale ampio, tenendo conto della possibilità, ancora attuale, di confidare nell’immissione di risorse economiche da parte dei soci.

Il pregiudizio patrimoniale da prosecuzione illecita dell’impresa in mancanza di continuità aziendale può essere determinato prendendo come base di computo le perdite emergenti dal conto economico strettamente inerenti alla gestione caratteristica, depurate delle poste che non incidono sulla perdita di gestione, quali gli ammortamenti, le svalutazioni delle partecipazioni e gli interessi, e dei presumibili costi che sarebbero stati comunque sopportati in costanza di liquidazione. L’onere della prova del danno grava sull’attore secondo i principi generali.

Gli amministratori della società che controlla di diritto la società fallita, rispetto alla quale l’attività di direzione e coordinamento si presume ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., rispondono ai sensi dell’art. 2497 c.c., in solido con gli amministratori della controllata, del danno da prosecuzione illegittima dell’attività di quest’ultima, quando ne conoscevano lo stato di dissesto, circostanza che può essere accertata anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c., o comunque avevano il dovere di conoscerlo nell’esercizio del potere gestorio della controllante, anche avvalendosi dei poteri di consultazione documentale spettanti ai soci di s.r.l. ex art. 2476 c.c.

I responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società vanno individuati, oltre che sulla base della loro qualificazione formale, in ragione del contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate, anche in assenza di un’investitura da parte della società. Ai fini dell’individuazione dell’amministratore di fatto è sufficiente l’accertamento dell’inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società; la figura presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale [compimento di atti gestori in ruolo attivo e sistematico, tale da ingenerare nei terzi il convincimento di pari titolo e poteri rispetto all’amministratore di diritto].

È lecito lo spostamento in bilancio di una posta contabile dalla voce passiva «fondi per rischi ed oneri» al patrimonio netto, quale «riserva di conferimento», quando alla posta, secondo la perizia di stima redatta ex art. 2343 c.c. all’atto del conferimento, vada riconosciuta natura e finalità di c.d. badwill, ossia di avviamento negativo e di rettifica in diminuzione del valore del conferimento in ragione delle prospettive di future perdite di gestione e di mancata remunerazione del capitale; in tal caso lo storno non occulta una perdita del capitale sociale. La natura della posta va individuata sulla base del contenuto della perizia, perché gli amministratori che redigono i bilanci possono fare conto solo su quanto il perito vi ha scritto, mentre sono irrilevanti le successive e tardive dichiarazioni del perito di diverso tenore.

In presenza di transazioni intervenute tra la curatela e alcuni dei corresponsabili, il vincolo di solidarietà si scioglie e il convenuto non transigente risponde nei limiti della propria quota interna, determinata in ragione della diversa intensità della colpa. È più intensa la colpa degli amministratori che hanno proseguito l’attività in mancanza delle condizioni di continuità aziendale, assumendo nuovi rischi imprenditoriali a scapito della garanzia patrimoniale dei creditori in violazione sistematica degli artt. 2447 e 2486 c.c., rispetto a quella dei sindaci [che avevano chiesto agli amministratori di convocare l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti in assenza di ricapitalizzazione].

L’omessa informazione formale ai soci, da parte dei sindaci, di situazioni di grave mala gestio, quali la prosecuzione dell’attività caratteristica in carenza di continuità aziendale, non è in nesso causale con il danno quando i sindaci hanno reiteratamente raccomandato agli amministratori di monitorare i presupposti di continuità aziendale e di valutare l’accesso a una procedura concorsuale, e l’informazione ai soci non avrebbe verosimilmente sortito alcun effetto [perché la proprietà della società faceva capo, sia pure indirettamente, al soggetto chiamato a rispondere delle violazioni gestorie].

La conoscenza della grave crisi della società acquisita da un sindaco nella diversa veste di professionista di fiducia del socio di controllo non può ritenersi trasmessa agli altri componenti del collegio sindacale per il solo fatto della comune partecipazione al medesimo organo collegiale.

Non è addebitabile al collegio sindacale di s.r.l. l’omessa denuncia ex art. 2409 c.c., perché all’epoca dei fatti esisteva in giurisprudenza un forte contrasto sull’esperibilità di tale rimedio nelle società a responsabilità limitata, la cui applicabilità è stata poi esclusa dalla giurisprudenza di legittimità [fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 2477 c.c. ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che ha esteso alla s.r.l. l’applicazione dell’art. 2409 c.c.].

La società di revisione non risponde del danno derivante da un’operazione di conferimento quando la relazione resa riguarda la sola situazione patrimoniale sottoposta al suo esame, menziona il conferimento soltanto come fatto successivo e non contiene alcuna attestazione sulla correttezza della sua valutazione.

La ricezione da parte della banca, dalla società poi fallita, del pagamento delle rate del mutuo contratto dalla controllante non configura una responsabilità della banca quando l’operazione si risolve in una delegazione di pagamento e l’importo versato corrisponde sostanzialmente al canone di mercato dovuto dalla fallita alla controllante per l’occupazione degli immobili in cui opera.

Il danno da prosecuzione illecita dell’attività costituisce debito di valore: sulla somma accertata alla data del fallimento sono dovuti la rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza e gli interessi compensativi ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., liquidati equitativamente nella misura degli interessi legali e applicati, per evitare duplicazioni, sulla somma rivalutata anno per anno; dalla pronuncia al saldo spettano gli interessi di mora nella misura legale.

La riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, pur non prevedendo più negli artt. 2476 e 2487 c.c. il richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., non incide sulla legittimazione del curatore della s.r.l. fallita all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché tale disposizione, riformulata dall’art. 130 d.lgs. n. 5/2006, abilita il curatore all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società; già nel testo originario la norma legittimava il curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. [fattispecie anteriore all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c. ad opera dell’art. 378, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14].

I vizi inerenti alla preventiva audizione del comitato dei creditori, richiesta dall’art. 146 l. fall. per l’esercizio da parte del curatore dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, sono deducibili soltanto nell’ambito della procedura fallimentare, con reclamo al tribunale fallimentare, e non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell’atto posto in essere dal curatore.

Nell’azione di responsabilità contro gli organi sociali non sussiste nullità della citazione per indeterminatezza della domanda quando ogni atto di mala gestio denunciato può essere ricollegato ai convenuti in ragione della successione nel tempo degli incarichi da ciascuno rivestiti; la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. richiede che l’incertezza degli elementi costitutivi della responsabilità non sia marginale o superabile e investa l’intero contenuto dell’atto.

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28/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 12948/2017
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Marianna Galioto
Registro : RG – 75981 –  2010
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