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Sentenze con tag: danno in re ipsa

Tribunale di Napoli, 12 Febbraio 2025
Diritto di consultazione del socio di s.r.l. già amministratore unico e tutela d’urgenza
Il socio di s.r.l. che ha in passato ricoperto la carica di amministratore unico può esercitare il diritto di consultare...

Il socio di s.r.l. che ha in passato ricoperto la carica di amministratore unico può esercitare il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476 c.c., anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., purché al momento della richiesta non sia più amministratore, perché il diritto spetta ai soci che non partecipano all’amministrazione e la pregressa titolarità della carica non consente alcuna limitazione dell’accesso né connota in senso negativo la richiesta [socia di minoranza, amministratrice unica per quasi un decennio e revocata dai nuovi soci di maggioranza, che chiede di consultare ed estrarre copia della documentazione sociale degli ultimi cinque anni, relativa in prevalenza al periodo della propria gestione; richiesta stragiudiziale rimasta senza riscontro e contestata dalla società come ostruzionistica ed emulativa anche per le irregolarità ascritte a quella gestione].

Sussiste l’interesse ad agire in via d’urgenza del socio di s.r.l. la cui richiesta di accesso ai documenti sociali sia rimasta senza riscontro anche quando la società fornisca un riscontro parziale e si dichiari disponibile alla consegna della documentazione soltanto nel corso del procedimento cautelare, perché a fronte di un comportamento sostanzialmente evasivo dell’organo amministrativo il provvedimento resta necessario a consentire al socio un controllo concreto sull’amministrazione.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. è un diritto potestativo che non soffre limitazioni sotto il profilo oggettivo e si estende a tutti i libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione, anche se detenuti da terzi, perché il socio è soggetto intraneo alla società e nei suoi confronti non può valere alcuna esigenza di riservatezza dell’ente, al quale è consentito contestare soltanto la titolarità del diritto.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. può essere tutelato con il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., perché il socio non dispone di alcuna misura cautelare tipica che gli consenta di ottenere dall’amministratore la visione e la copia dei documenti sociali, e il periculum in mora si identifica nell’ingiustificato protrarsi dell’impossibilità di esercitare il diritto, che lede il controllo sull’amministrazione e l’esercizio dei poteri connessi, quali l’impugnazione del bilancio e le azioni di responsabilità o di revoca degli amministratori, con un pregiudizio difficilmente riparabile e ravvisabile in re ipsa perché si tratta di un diritto a contenuto non patrimoniale ma a funzione patrimoniale.

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22/10/2026
Data sentenza: 12/02/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Adriano Del Bene
Registro : RG – 19346 –  2025
Corte d'appello di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 651/2025
Patto di non concorrenza compreso nel prezzo di cessione delle quote: esclusione della risoluzione parziale
Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non...

Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non concorrenza, quest’ultimo non ha carattere autonomo rispetto al contratto di cessione in cui è inserito, con conseguente esclusione di una pronuncia di risoluzione parziale limitata alla sola clausola di non concorrenza.

La nozione di patto contenuta nell’art. 2596 c.c. comprende sia il contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale. Il discrimine di applicazione della norma è dato dall’esistenza di disposizioni speciali che prevedono la limitazione della concorrenza come effetto naturale di determinati negozi [quali il rapporto di lavoro o la cessione d’azienda], perché in tali casi è lo stesso legislatore a ritenere la restrizione funzionalmente collegata alla funzione economico-sociale concretamente perseguita dall’accordo.

Il danno conseguente all’inadempimento del patto di non concorrenza è conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione del patto e richiede la prova di una diminuzione patrimoniale o di un mancato guadagno da essa cagionati, sicché non può ritenersi in re ipsa. Solo la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che attiene alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione e presuppone la prova della sua esistenza.

La deduzione che la violazione del patto di non concorrenza si sia attuata anche attraverso attività commerciale o di intermediazione, con sviamento della clientela, costituisce allegazione di un fatto principale, perché individua il comportamento con cui si assume integrata la violazione e determinato il danno; essa soggiace pertanto alle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163 e 183, commi quinto e sesto, n. 1, c.p.c.) e non può essere introdotta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria.

Quando l’azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare, oltre all’inadempimento in quanto tale, le specifiche circostanze di fatto che lo integrano, così da identificare in che cosa l’inadempimento sia consistito.

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21/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 651/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro : RG – 227 –  2022
Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 11953/2025
Risarcimento del danno da cartello del cemento escluso per integrale traslazione del sovrapprezzo
Nell’azione risarcitoria che segue l’accertamento di un cartello sui prezzi da parte dell’Autorità garante, il provvedimento sanzionatorio costituisce prova privilegiata...

Nell’azione risarcitoria che segue l’accertamento di un cartello sui prezzi da parte dell’Autorità garante, il provvedimento sanzionatorio costituisce prova privilegiata della condotta e della sua illiceità, ma il nesso causale e il danno restano soggetti alla libera valutazione del giudice e il danno non può ritenersi in re ipsa, sicché la domanda va respinta quando la consulenza tecnica accerti che negli acquisti indiretti nessun sovrapprezzo è stato applicato all’intermediario e che il sovrapprezzo pagato negli acquisti diretti è stato integralmente traslato sui clienti a valle [impresa di produzione di calcestruzzo e di lavori edili che aveva acquistato cemento da due produttori sanzionati per un cartello durato dal 2011 al 2016, in parte direttamente e in parte tramite rivenditori].

La presunzione relativa di danno da cartello prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017 ha natura sostanziale e non si applica ai cartelli cessati prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016.

La traslazione del sovrapprezzo sui clienti del danneggiato può essere ritenuta provata anche per i ricavi non documentati, in base all’andamento dei prezzi praticati a valle e all’ingiustificata inottemperanza del danneggiato all’ordine di esibizione dei documenti relativi a tali ricavi.

Nell’azione di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale la competenza territoriale può essere radicata, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., nel luogo in cui si è prodotto il danno, che coincide con quello in cui l’acquirente ha pagato il sovrapprezzo.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale decorre dalla pubblicazione del provvedimento dell’Autorità garante che accerta l’intesa, e non dall’avvio dell’istruttoria, perché solo da quel momento il danneggiato ha adeguata conoscenza dell’ingiustizia del danno.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 11953/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RG – 6096 –  2021
Tribunale di Bari, 5 Dicembre 2025, n. 1799/2025
Il look-alike privo di carattere distintivo esclude la concorrenza sleale in difetto di rischio confusorio, mentre il danno da contraffazione non è in re ipsa e richiede specifica prova
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione...

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione degli elementi del prodotto sia idonea a generare un concreto rischio di confusione nel consumatore medio, da valutarsi in base all’impressione complessiva, dovendosi invece escludere l’illecito qualora gli elementi riprodotti siano privi di carattere distintivo e largamente diffusi nel settore, non risultando la somiglianza eccedente quella fisiologica tra prodotti concorrenti; inoltre, in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’illecito né la violazione dell’inibitoria o l’uso illecito del segno distintivo, anche mediante nome a dominio, mentre la liquidazione equitativa attiene al quantum e presuppone comunque la prova dell’an debeatur.

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15/10/2026
Data sentenza: 05/12/2025
Numero: 1799/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 3167 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 23 Ottobre 2026, n. 2421/2026
Contraffazione del marchio rinomato «Costa Smeralda» mediante denominazione sociale e nome a dominio
Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. a), reg. UE...

Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. a), reg. UE 2017/1001 l’adozione, come denominazione sociale e come segno distintivo di un’impresa turistica, di un segno che riproduce un marchio forte e notorio registrato anche per servizi alberghieri e di ristorazione, perché l’aggiunta di termini descrittivi dei servizi offerti costituisce un elemento di differenziazione marginale, che lascia immutato il nucleo ideologico del marchio e anzi accresce il rischio di confusione, e la doppia identità di segni e servizi rende superflua la prova della confondibilità; il confronto merceologico va condotto tra i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali il segno è usato, e non tra le attività concretamente svolte dalle imprese, ed è irrilevante che queste operino in aree geografiche diverse, perché il marchio nazionale ha efficacia in tutto il territorio dello Stato e quello dell’Unione in tutti gli Stati membri [segno «Costa Smeralda» accompagnato dai termini «hotel», «club» e «residence» e usato da un villaggio turistico calabrese].

La registrazione e l’uso di un nome a dominio che riproduce o contiene il marchio altrui costituiscono contraffazione, perché consentono di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio sfruttandone la notorietà e traendone un indebito vantaggio; quando il titolare usi il marchio anche come ditta o insegna non trova applicazione il principio che ammette l’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte del marchio registrato da altro imprenditore.

La contraffazione del marchio può integrare anche concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la cui tutela è cumulabile con quella del marchio perché ha natura personale e presupposti diversi, quando l’uso del segno notorio, che contraddistingue da anni prodotti e servizi di elevata qualità, sia idoneo a ingenerare nel pubblico la convinzione che l’impresa abbia i medesimi pregi del titolare; il rapporto di concorrenza sussiste quando entrambe le imprese operano nel settore del turismo e il marchio è registrato anche per i servizi alberghieri.

Il danno da contraffazione del marchio non è in re ipsa, perché il criterio del giusto prezzo del consenso previsto dall’art. 125, comma 2, c.p.i. introduce una tecnica di semplificazione probatoria riferita al solo ammontare del danno, che non esonera il titolare dalla prova, anche indiziaria o presuntiva, della sua esistenza, quale un calo del fatturato o una lesione dell’immagine o della reputazione; in difetto di qualunque allegazione sul pregiudizio subito la domanda risarcitoria va respinta.

La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. è misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, con funzione preventiva e latamente riparatoria, e può essere disposta anche quando la domanda risarcitoria sia respinta, specie se la contraffazione si è protratta per anni nonostante le diffide; la penale prevista dagli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614-bis c.p.c. può essere commisurata alle dimensioni e al capitale sociale dell’impresa contraffattrice.

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15/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2421/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 724 –  2019
Tribunale di Ancona, 23 Ottobre 2026, n. 2127/2025
Requisiti di tutela delle opere del disegno industriale e danno in re ipsa
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d’autore è riservato alla fascia alta di...

Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d'autore è riservato alla fascia alta di opere di design, cioè alle opere che oltre al carattere creativo presentano effettivamente un valore artistico. Il carattere creativo non implica novità assoluta dell'opera di design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore, mentre la valutazione del valore artistico va effettuata facendo leva su indicatori di natura oggettiva. Il valore artistico deve essere identificato con la c.d. storicizzazione dell'opera, vale a dire nel fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua grandezza estetica, divenendo un’icona sociale o del costume e che può essere verificato attraverso indicatori, che non devono necessariamente ricorrere tutti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

In tema di diritto d’autore la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, che può quindi essere ritenuta in re ipsa in punto di an, giacché la produzione e commercializzazione di un prodotto identico priva il titolare del diritto dei vantaggi economici che avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento delle medesime attività poste in essere dal contraffattore.

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20/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2127/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 2859 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 9 Febbraio 2021
Concorrenza sleale e pubblicità ingannevole
Tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell’illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di...

Tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell'illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda.

La specificità delle norme repressive dell'illecito concorrenziale non si coglie a livello di determinazione del danno per equivalente, nel senso, cioè, che la distorsione del mercato sia ex se produttiva di un pregiudizio risarcibile, ma, semmai, sotto il profilo dell'elettiva tecnica di repressione adoperata, basata principalmente sull'inibitoria e sugli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della violazione (art. 2599 c.c.), lì dove, invece, è solo l'illecito civile ad essere strutturato in funzione prettamente risarcitoria. E difatti, colpa e danno, coessenziali al paradigma dell'art. 2043 c.c., sono soltanto eventuali, invece, nelle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c., e non a caso sono localizzati in una norma a parte sul risarcimento (l'art. 2600 c.c.), che presuppone, al pari dell'art. 2043 c.c., la colpa o il dolo, un danno effettivo (a differenza di quanto richiesto per la tutela inibitoria, accordabile anche per i danni futuri o potenziali) e il nesso causale tra questo e la condotta dei soggetto agente.

Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.

Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, l’art. 2105 c.c. riguarda comportamenti che solo il lavoratore subordinato in quanto tale può tenere e presuppone, pertanto, la costanza del rapporto di subordinazione. Ne deriva che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma qualora i comportamenti denunziati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, al fine di estendere il divieto di concorrenza al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è necessaria la stipula di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. In assenza di un patto di non concorrenza non può ritenersi di per sé illegittima la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro.

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27/11/2022
Data sentenza: 09/02/2021
Registro : RG – 1678 –  2016
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 4407/2020
Prova del danno da violazione del patto di non concorrenza inserito in un contratto di cessione di partecipazioni
Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti, siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui...

Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti, siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. o di uno specifico patto negoziale di non concorrenza, non può mai ritenersi in re ipsa e, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, deve essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria. Anche quando sia possibile una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorre la prova almeno presuntiva sia dell’eventus damni sia delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dedotte in causa.

Il diritto al risarcimento per la violazione di un patto di non concorrenza presuppone, oltre alla violazione, una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile, e non meramente soggettiva, della sfera giuridica del preteso danneggiato. La società holding che agisce per la violazione di un patto posto a tutela dell’attività delle proprie controllate può lamentare al più un danno riflesso, consistente nella minusvalenza delle partecipazioni, che va escluso quando non siano stati conclusi i contratti asseritamente sviati, manchino pregressi rapporti commerciali con i clienti interessati e le risultanze documentali attestino la crescita del valore della produzione e del patrimonio netto delle controllate.

La controversia relativa alla violazione di un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di cessione di partecipazioni sociali rientra, almeno in senso lato, tra quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, con la conseguente composizione collegiale del tribunale.

A fondamento della domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice può dedursi anche un titolo non strettamente dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché sussista un collegamento oggettivo con la causa petendi della domanda principale che giustifichi l’esercizio della discrezionalità del giudice nel consentirne la trattazione nel simultaneus processus. È inammissibile, con pronuncia di mero rito che lascia libera la parte di proporla in altra sede, la riconvenzionale che postuli l’ingresso in causa di un terzo estraneo ai fatti posti a fondamento della domanda principale, riguardi inadempimenti distinti e diversi e si fondi su una connessione debole, meramente soggettiva, quando la domanda principale sia matura per la decisione senza istruttoria.

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20/04/2022
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 4407/2020
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 19069 –  2018
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