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Sentenze con tag: eccezione di inadempimento

Tribunale di L'Aquila, 25 Ottobre 2026, n. 722/2025
Sospensione unilaterale del servizio di accoglienza e clausola risolutiva espressa nell’appalto pubblico di servizi
Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la...

Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la sospensione dell’esecuzione in caso di prolungata riduzione delle presenze, l’appaltatore che comunica la sospensione del servizio esercita un potere non previsto dal contratto, sicché la stazione appaltante non è tenuta a riscontrare la comunicazione, l’appaltatore non può fare affidamento sul suo silenzio per dismettere la struttura e il successivo rifiuto di accogliere gli ospiti assegnati integra l’inadempimento, consistente nella sospensione del servizio senza giustificato motivo, che legittima l’attivazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. [convenzione tra una prefettura e una s.r.l. per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale in un centro di 50 posti; sospensione comunicata dall’appaltatore per calo delle presenze e ritardi nei pagamenti, con distacco delle utenze e risoluzione della locazione della struttura; risoluzione dichiarata a pochi giorni dalla scadenza e incameramento della cauzione definitiva ritenuti legittimi].

Appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia relativa a un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria di cui sia parte una società a responsabilità limitata, senza che rilevino le dimensioni dell’impresa, perché la norma non prevede alcuna soglia dimensionale, e la rilevanza comunitaria di un appalto di servizi sociali si verifica confrontando con la soglia dell’art. 35, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro sulla cui base è stata stipulata la convenzione.

La facoltà, prevista dall’accordo quadro per servizi di accoglienza, di proporre in casi eccezionali la sostituzione delle strutture aggiudicate non consente all’aggiudicatario di offrire strutture già individuate in sede di gara da un altro aggiudicatario, perché l’obbligazione contrattualmente assunta non può essere adempiuta da un terzo per conto dell’appaltatore e una diversa interpretazione renderebbe inutile la disciplina convenzionale del subappalto.

Ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa, l’appaltatore che propone in sostituzione strutture rivelatesi inidonee non può invocare l’assenza di colpa adducendo di non conoscerne l’inadeguatezza, perché è tenuto a verificarne l’idoneità prima di proporle alla stazione appaltante.

Non esclude l’inadempimento dell’appaltatore che ha reso indisponibile la struttura oggetto della convenzione la circostanza che gli ospiti siano stati accolti in altra struttura da lui gestita, convenzionata con una diversa prefettura, a seguito di riassegnazione disposta dalla prefettura del capoluogo di regione proprio a causa di quella indisponibilità.

L’appaltatore non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. il ritardo nel pagamento dei corrispettivi per paralizzare la clausola risolutiva espressa quando la comunicazione di sospensione del servizio non indicava il mancato pagamento come giustificazione, non vi sono state precedenti diffide e il ritardo non è imputabile alla stazione appaltante perché l’appaltatore non ha trasmesso la rendicontazione periodica prevista dal contratto, che consentiva di sospendere il pagamento in caso di documentazione incompleta, senza che rilevi l’aggravio degli adempimenti documentali derivante da una normativa già in vigore al momento della stipulazione.

La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che il giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento nei casi già previsti dalle parti.

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto al verificarsi dell’inadempimento previsto, perché occorre accertarne l’imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. e valutarne la condotta alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, sicché l’inadempimento è escluso se il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto dalla clausola, ha tenuto una condotta conforme a buona fede.

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24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 722/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giovanni Spagnoli
Registro : RG – 2050 –  2021
Tribunale di Napoli, 25 Ottobre 2026, n. 12429/2025
Esclusione del socio moroso deliberata dal liquidatore della cooperativa edilizia e indennità di occupazione
Il liquidatore di una cooperativa edilizia può deliberare l’esclusione del socio moroso nel pagamento delle rate del mutuo accollato, perché...

Il liquidatore di una cooperativa edilizia può deliberare l’esclusione del socio moroso nel pagamento delle rate del mutuo accollato, perché la morosità mette a rischio l’equilibrio finanziario della società, che il liquidatore ha l’obbligo di preservare, e l’esclusione consente di tornare nella disponibilità dell’alloggio e di procedere a una nuova assegnazione [socio immesso nel godimento di una villetta in virtù di un contratto di prenotazione, che aveva sospeso il pagamento delle rate del mutuo e agito per il trasferimento coattivo dell’alloggio].

Il socio prenotatario immesso nel godimento dell’alloggio non può sospendere il pagamento delle rate del mutuo ai sensi dell’art. 1460 c.c. per la mancanza del certificato di agibilità, di cui era consapevole al momento della consegna con esonero della società da responsabilità, né per vizi di valore modesto rispetto al prezzo, perché la sospensione sarebbe sproporzionata e contraria a buona fede, e il contratto di prenotazione, equiparabile al preliminare, non consente richieste di godimento o di assegnazione anticipata non previste.

Allo scioglimento del rapporto sociale e del contratto di prenotazione per esclusione del socio la cooperativa deve restituire gli acconti ricevuti, mentre il socio deve rilasciare l’alloggio e corrispondere un’indennità per il godimento anticipato, che può essere determinata anche in via equitativa con riferimento all’importo della rata del mutuo, con compensazione impropria tra le reciproche pretese.

La legittimità della deliberazione di esclusione non è inficiata dall’asserita indeterminatezza di una delle clausole statutarie richiamate quando l’esclusione sia motivata con un fatto vero corrispondente a un’altra causa di esclusione prevista dallo statuto, come la morosità del socio.

Le domande del socio escluso di trasferimento coattivo dell’alloggio, di nullità parziale della clausola sul prezzo e di riduzione del prezzo presuppongono l’esistenza del rapporto sociale e sono quindi infondate quando l’esclusione sia legittima.

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18/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 12429/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 9377 –  2020
Tribunale di Torino, 3 Aprile 2025, n. 1072/2025
Cessione separata di quote e marchio, garanzia sui debiti pregressi ed eccezione di inadempimento
Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella...

Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella del marchio di proprietà del socio persona fisica, trattandosi di beni che possono circolare autonomamente, anche se entrambi componenti di un complesso aziendale unitario. In mancanza di prova che con i due contratti le parti abbiano simulato un negozio unico e inscindibile, essi restano autonomi anche ai fini dell’imputazione dei pagamenti e dell’eccezione di inadempimento; è irrilevante che il preliminare prevedesse un corrispettivo unitario. [Nella specie, cessione del 100% delle quote di una s.r.l. che gestiva una discoteca e, con separato contratto in pari data, del marchio «Cabiria»].

In mancanza di prova della dichiarazione con cui il debitore, al momento del pagamento, ha indicato il debito da estinguere, i pagamenti si imputano secondo i criteri dell’art. 1193 c.c. ai debiti scaduti; la diversa entità del residuo dovuto per ciascuno dei due contratti dipende allora soltanto dai diversi piani di pagamento rateale.

La clausola del contratto di cessione di quote secondo cui i debiti della società anteriori a una certa data restano a carico del cedente, con facoltà dell’acquirente di trattenere quanto anticipato per pagarli, obbliga il cedente a soddisfarli a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula. Se risultano debiti imputabili alla gestione precedente di importo superiore al residuo prezzo richiesto, e il cedente non prova di averli pagati, va accolta l’eccezione di inadempimento del cessionario, senza necessità di accertare l’esatto ammontare dei debiti o il valore della società quando non sono proposte domande riconvenzionali. Spetta al cessionario provare l’imputabilità dei debiti alla gestione precedente: a tal fine non bastano un prospetto allegato a una diffida stragiudiziale o un bilancio che non distingue tra debiti sorti prima e dopo la cessione. [Nella specie, debiti verso lo studio di commercialisti, per una sponsorizzazione e verso l’INPS per circa € 80.000, a fronte di un residuo prezzo di € 6.500].

Ai fini dell’inadempimento del cedente non rilevano il prezzo, anche irrisorio, al quale egli aveva poco prima acquistato da terzi parte delle quote, che può dipendere dalla particolare natura dei loro rapporti, la temporanea chiusura del locale gestito dalla società, che non lo rende di per sé privo di avviamento, né la presenza di debiti nel bilancio successivo, che non significa insolvenza della società.

La legittimazione all’azione di nullità del marchio per anteriorità invalidanti spetta, ai sensi dell’art. 122, co. 2, c.p.i., soltanto ai titolari dei diritti anteriori, e il cessionario che deduca la nullità del marchio per far valere quella del contratto di cessione non ha interesse ad agire se nessuno ha mai rivendicato anteriorità. L’eventuale preuso del segno da parte di terzi non rende nullo il marchio, ma consente al preutente di continuare a usarlo ai sensi dell’art. 12 c.p.i. Anche un marchio meramente denominativo può avere capacità distintiva, che non è esclusa dalla coincidenza con il titolo di un noto film muto: il nome «Cabiria» per una discoteca ha anzi un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna attinenza con l’attività esercitata.

L’inadempimento del cedente del marchio per averne continuato l’uso non può desumersi dalla sola esistenza di società a lui riconducibili che contengono il medesimo nome nella denominazione sociale, senza allegare quale attività in concreto esse abbiano esercitato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva l’eccezione di compensazione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il controcredito potrà comunque essere fatto valere in sede esecutiva.

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17/10/2026
Data sentenza: 03/04/2025
Numero: 1072/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 5187 –  2022
Tribunale di Torino, 2 Novembre 2026, n. 810/2026
Nullità del marchio registrato in mala fede dall’ex licenziatario durante le trattative di acquisto
La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella...

La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella per difetto di novità, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., hanno presupposti diversi e non incompatibili, perché la prima riguarda una condotta del registrante connotata da un’intenzione disonesta, la seconda i requisiti di registrabilità del marchio alla luce di diritti anteriori. Esse possono quindi essere proposte nello stesso giudizio, anche in via subordinata, e l’accoglimento dell’una fa venir meno l’interesse all’altra.

La registrazione è in mala fede quando il registrante, al momento del deposito, è consapevole che altri possa vantare una legittima aspettativa di tutela su quel segno, o abusa di un rapporto di collaborazione o di fiducia. Non occorre la prova certa che il registrante conoscesse l’intenzione dell’altro di procedere alla registrazione, se la coincidenza temporale tra i contatti tra le parti e il deposito induce a ritenere che egli ne avesse quanto meno il sospetto e il timore. [Nella specie, la società tessile che per anni era stata licenziataria esclusiva del marchio «KIPAWA 1938», ideato dall’armatore dell’omonima imbarcazione, registrato e poi non rinnovato, aveva depositato la domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo essere stata interpellata dal titolare sul possibile acquisto del marchio e un giorno prima che questi tentasse il deposito; poco dopo aveva depositato anche il marchio «KIPAWA»].

La concessione in licenza costituisce sfruttamento del segno distintivo ai sensi dell’art. 23, co. 2, c.p.i. Ai fini della nullità per registrazione in mala fede, che tutela proprio la legittima aspettativa di chi ha ideato il segno e intende proteggerlo con la registrazione, sono irrilevanti il mancato rinnovo della precedente registrazione, l’assenza di iniziative imprenditoriali dell’ideatore e la sua inattività per alcuni anni.

La dichiarazione di nullità del marchio registrato in mala fede non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre la prova del nesso causale e dell’entità del pregiudizio, e il guadagno tratto dal registrante dall’uso del marchio non costituisce di per sé un danno per l’ideatore che non abbia allegato di svolgere un’attività concorrente né abbia proposto una domanda di contraffazione del proprio marchio di fatto. Per le stesse ragioni non possono essere disposte la rimozione del marchio dai prodotti, il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 124 c.p.i., misure che presuppongono la violazione di un diritto di proprietà industriale. [Nella specie, l’allegazione che la registrazione avesse impedito la cessione del marchio era stata formulata solo in comparsa conclusionale].

Il licenziatario che non ha eseguito la prestazione corrispettiva prevista dalla licenza può paralizzare la domanda risarcitoria del licenziante con l’eccezione di inadempimento, senza necessità di chiedere la risoluzione del contratto, quando il licenziante non prova di aver adempiuto ai propri obblighi promozionali. [Nella specie, la licenza gratuita del marchio prevedeva la fornitura di abbigliamento per l’equipaggio a fronte della partecipazione dell’imbarcazione a manifestazioni sportive; l’imbarcazione era stata venduta e non vi era prova della partecipazione alle regate nel periodo contestato].

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17/10/2026
Data sentenza: 02/11/2026
Numero: 810/2026
Carica: Presidente
Giudice: Alberto La Manna
Relatore: Marisa Gallo
Registro : RG – 3293 –  2024
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 4008/2024
Mancata fornitura dei DPI nell’appalto pubblico di servizi e onere della prova dell’esatto adempimento
Nell’appalto pubblico di servizi, l’appaltatore tenuto per contratto a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale non assolve...

Nell’appalto pubblico di servizi, l’appaltatore tenuto per contratto a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale non assolve l’onere di provare l’esatto adempimento producendo fatture di acquisto di materiale che non dimostra di aver destinato all’appalto; in tal caso il committente che ha supplito all’inadempimento ha diritto al risarcimento del danno, opponibile in compensazione al credito per il corrispettivo. [Nella specie, durante la pandemia da Covid-19 una casa di riposo aveva fornito guanti, camici e mascherine anche al personale dell’appaltatrice dei servizi socio-assistenziali, contestando l’inadempimento già in corso di esecuzione del contratto; il capitolato poneva a carico dell’appaltatrice la dotazione dei DPI e consentiva al committente di rivalersi mediante ritenuta sui corrispettivi].

L’eccezionalità dei maggiori costi conseguenti all’emergenza sanitaria non esonera l’appaltatore dalle obbligazioni assunte, se egli non ha attivato alcuno dei rimedi previsti dal codice civile o dal d.lgs. 163/2006 per l’eccessiva onerosità del contratto. Non vi è violazione della buona fede né affidamento tutelabile dell’appaltatore quando il committente ha sollevato la questione già durante l’esecuzione del rapporto, e lo svincolo della garanzia fideiussoria a fine appalto non assume il significato di rinuncia al credito risarcitorio.

Nella liquidazione del danno è ragionevole il criterio che ripartisce i costi sostenuti dal committente in proporzione al numero di addetti impiegati da ciascuna parte, perché si fonda su dati obiettivi; spetta all’appaltatore che lo contesti provare la quantità di dispositivi effettivamente forniti al proprio personale e proporre un conteggio alternativo attendibile. Non è invece accoglibile la richiesta di tener conto di ulteriori voci di danno, quali i costi del personale impiegato per l’approvvigionamento, se non viene offerto alcun criterio per una liquidazione dotata di fondamento. [Nella specie, il committente aveva imputato pro quota a tutte le spese anche il rimborso pubblico ricevuto, riducendo proporzionalmente la somma richiesta].

Quando il committente, in un appalto durato sette anni, non ha mai contestato nel corso del rapporto l’adeguatezza delle forniture e chiede solo al termine il rimborso dei costi sostenuti, senza specificare quando, in che misura e per quali prodotti si siano verificate le mancanze, egli non assolve l’onere di specifica allegazione delle circostanze dell’inadempimento; a fronte di ciò l’appaltatore assolve l’onere della prova dell’esatto adempimento con la semplice produzione delle fatture di acquisto dei prodotti destinati all’appalto. [Nella specie, prodotti per l’igiene degli ospiti e per la pulizia dei locali].

Il credito risarcitorio di pronta liquidazione, determinabile sulla base di semplici calcoli matematici, può essere compensato giudizialmente con il credito dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1243, co. 2, c.c. Se i crediti dell’appaltatore sono entrambi chirografari, scaduti e ugualmente onerosi, la compensazione si imputa al più antico a norma degli artt. 1249 e 1193 c.c.

Anche nel contratto di appalto gli oneri di contestazione dell’inadempimento e di prova dell’adempimento si conformano alle regole generali in materia contrattuale: il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare le circostanze dell’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento. Pertanto l’appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente, deve provare di aver eseguito la prestazione conformemente al contratto.

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15/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4008/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 8485 –  2022
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026
Licenza e partnership sul marchio congiunto, eccezione di inadempimento e periodo di smaltimento delle scorte
Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo,...

Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].

Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].

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02/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 18004 –  2023
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026, n. 4634/2026
Eccezione di inadempimento e ripartizione del carico fiscale nell’accordo di recesso del socio
Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento...

Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento della parte la cui obbligazione doveva essere eseguita prima, anche se le prestazioni non erano previste come contemporanee. L’eccezione è tuttavia contraria a buona fede quando l’eccipiente non abbia mai sollecitato l’adempimento e goda indisturbato del bene che avrebbe dovuto essergli trasferito [società e socio che, convenuti dal socio receduto per il rimborso della quota del carico fiscale dell’operazione di recesso pattuita nell’accordo tra i soci, eccepivano il mancato trasferimento alla società della quota di comproprietà di un portico e di una corte, di cui la società godeva senza averne mai chiesto la stipula].

Quando l’accordo tra i soci che regola il recesso di uno di essi con assegnazione agevolata di immobili ai sensi dell’art. 1, commi 115 e 116, l. n. 208/2015 preveda la ripartizione del carico fiscale dell’operazione secondo le voci indicate in un allegato, non rientra nel carico da ripartire l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione, se non menzionata nell’allegato benché prevedibile al momento dell’accordo. L’imposta sul reddito pagata dal socio receduto in conseguenza dell’assegnazione va invece rimborsata secondo l’aliquota effettivamente applicata in ragione del suo reddito complessivo, e non secondo un’aliquota teorica minore, perché la variabilità dell’aliquota costituisce un’incertezza strutturalmente insita nell’accordo.

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02/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4634/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 11348 –  2023
Tribunale di Venezia, 9 Novembre 2025, n. 4239/2025
Divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. nella cessione di quote: onere della prova e sospensione del residuo prezzo
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione...

Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità dell’azienda, e quindi anche alla cessione di partecipazioni sociali che in concreto realizzi tale effetto, come quella con cui il socio paritario, il cui apporto era essenziale all’attività, ceda la propria quota di una s.n.c., perché mira a impedire che il cedente, incassato il prezzo, si riappropri dell’avviamento e della clientela avviando un’attività concorrente. La norma integra il contenuto del contratto ed entra nel sinallagma, quale precipitato dei doveri di correttezza e buona fede, sicché la sua violazione altera l’equilibrio tra prezzo e valore delle partecipazioni e legittima il cessionario, e non soltanto la società, alla sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c. o alla risoluzione del contratto.

Trattandosi di obbligazione negativa, spetta al creditore provarne l’inadempimento, in deroga ai principi ordinari e in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Accertato che il cedente ha svolto attività concorrente per circa un biennio dopo la cessione, senza provare né la pretesa intesa verbale che gli consentiva di proseguirla, estranea all’atto di cessione, né una riduzione del prezzo concordata a tal fine, il cessionario non è tenuto a corrispondere il residuo prezzo, senza necessità di una specifica prova del danno. La controversia sul prezzo della cessione di quote di s.n.c. è assegnata alla sezione specializzata in forza delle previsioni tabellari e decisa in composizione monocratica.

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26/09/2026
Data sentenza: 09/11/2025
Numero: 4239/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 6457 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 25 Ottobre 2026, n. 647/2024
Azione del fallimento creditore contro gli amministratori della debitrice: prova del credito, incapienza e nesso causale
Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o...

Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o 2395 c.c., per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del credito del fallito, la domanda va rigettata quando il curatore non provi l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito, l’incapacità della società debitrice di soddisfarlo e il nesso causale tra il mancato pagamento e il fallimento dell’impresa creditrice; a fronte dell’eccezione di inadempimento della committente per vizi e ritardi, incombe sull’appaltatore la prova dell’esatto adempimento e dell’effettiva entità delle opere eseguite, non fornibile con fatture, riepiloghi e scritture contabili provenienti dal medesimo soggetto che intende avvalersene, mentre la proroga del termine di consegna di un appalto stipulato per iscritto va provata per iscritto ai sensi dell’art. 2722 c.c., ed è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. l’allegazione, per la prima volta in appello, di fatti che escluderebbero l’imputabilità del ritardo all’appaltatore. Il nesso causale manca anche quando il mancato pagamento dipenda dalla contestazione del credito da parte della committente, e non dalle perdite di un esercizio poi quasi integralmente recuperate.

La mala gestio degli amministratori consistente nella vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato richiede che l’attore fornisca prova documentale del maggior valore, ad esempio mediante le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate, compravendite comparabili o offerte di acquisto a prezzo superiore, e non può essere desunta dalla mera contestazione della stima del perito della società; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato senza specificità non può supplire all’onere probatorio.

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21/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 647/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 13 –  2022
Tribunale di Firenze, 4 Gennaio 2025, n. 1202/2025
Compenso dell’amministratore tra eccezione di inadempimento e responsabilità gestoria
In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al...

In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell’amministratore di s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta; ne consegue l’applicazione dei principi propri delle obbligazioni contrattuali e la proponibilità, da parte della società, dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

L’omesso versamento in favore della società di due pagamenti direttamente ricevuti dall’amministratore, pur rappresentando espressione di inottemperanza agli obblighi su di lui gravanti, non integra, ai fini dell’art. 1460 c.c., un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell’amministratore a ricevere il compenso per la sua attività, avuto riguardo alla limitatezza episodica della condotta, alla modica entità degli importi e alla loro inferiorità rispetto al quantum del compenso; la medesima condotta resta tuttavia rilevante in via riconvenzionale ex art. 2476 c.c., derivandone per la società un danno corrispondente alla somma illegittimamente distratta, con conseguente obbligo restitutorio.

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08/09/2026
Data sentenza: 04/01/2025
Numero: 1202/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RG – 1107 –  2020
Corte di Cassazione, 25 Ottobre 2026, n. 20964/2026
Le dimissioni del sindaco non sono causa esimente da responsabilità
Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non...

Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

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17/07/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 20964/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Filippo D'Aquino
Registro : RG – 17569 –  2024
Corte di Cassazione, 25 Ottobre 2026, n. 20966/2026
Opponibilità della eccezione di inadempimento in sede di insinuazione al passivo del compenso del sindaco
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente – a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria...

In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.

Non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.

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17/07/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 20966/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Filippo D'Aquino
Registro : RG – 18845 –  2024
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