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Sentenze con tag: eccezione di inadempimento

Tribunale di Torino, 9 Ottobre 2026
Licenza e partnership sul marchio congiunto, eccezione di inadempimento e periodo di smaltimento delle scorte
Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo,...

Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].

Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].

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02/10/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 18004 –  2023
Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2026, n. 4634/2026
Eccezione di inadempimento e ripartizione del carico fiscale nell’accordo di recesso del socio
Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento...

Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento della parte la cui obbligazione doveva essere eseguita prima, anche se le prestazioni non erano previste come contemporanee. L’eccezione è tuttavia contraria a buona fede quando l’eccipiente non abbia mai sollecitato l’adempimento e goda indisturbato del bene che avrebbe dovuto essergli trasferito [società e socio che, convenuti dal socio receduto per il rimborso della quota del carico fiscale dell’operazione di recesso pattuita nell’accordo tra i soci, eccepivano il mancato trasferimento alla società della quota di comproprietà di un portico e di una corte, di cui la società godeva senza averne mai chiesto la stipula].

Quando l’accordo tra i soci che regola il recesso di uno di essi con assegnazione agevolata di immobili ai sensi dell’art. 1, commi 115 e 116, l. n. 208/2015 preveda la ripartizione del carico fiscale dell’operazione secondo le voci indicate in un allegato, non rientra nel carico da ripartire l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione, se non menzionata nell’allegato benché prevedibile al momento dell’accordo. L’imposta sul reddito pagata dal socio receduto in conseguenza dell’assegnazione va invece rimborsata secondo l’aliquota effettivamente applicata in ragione del suo reddito complessivo, e non secondo un’aliquota teorica minore, perché la variabilità dell’aliquota costituisce un’incertezza strutturalmente insita nell’accordo.

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02/10/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 4634/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 11348 –  2023
Tribunale di Venezia, 9 Novembre 2025, n. 4239/2025
Divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. nella cessione di quote: onere della prova e sospensione del residuo prezzo
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione...

Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità dell’azienda, e quindi anche alla cessione di partecipazioni sociali che in concreto realizzi tale effetto, come quella con cui il socio paritario, il cui apporto era essenziale all’attività, ceda la propria quota di una s.n.c., perché mira a impedire che il cedente, incassato il prezzo, si riappropri dell’avviamento e della clientela avviando un’attività concorrente. La norma integra il contenuto del contratto ed entra nel sinallagma, quale precipitato dei doveri di correttezza e buona fede, sicché la sua violazione altera l’equilibrio tra prezzo e valore delle partecipazioni e legittima il cessionario, e non soltanto la società, alla sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c. o alla risoluzione del contratto.

Trattandosi di obbligazione negativa, spetta al creditore provarne l’inadempimento, in deroga ai principi ordinari e in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Accertato che il cedente ha svolto attività concorrente per circa un biennio dopo la cessione, senza provare né la pretesa intesa verbale che gli consentiva di proseguirla, estranea all’atto di cessione, né una riduzione del prezzo concordata a tal fine, il cessionario non è tenuto a corrispondere il residuo prezzo, senza necessità di una specifica prova del danno. La controversia sul prezzo della cessione di quote di s.n.c. è assegnata alla sezione specializzata in forza delle previsioni tabellari e decisa in composizione monocratica.

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26/09/2026
Data sentenza: 09/11/2025
Numero: 4239/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 6457 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 9 Ottobre 2026, n. 647/2024
Azione del fallimento creditore contro gli amministratori della debitrice: prova del credito, incapienza e nesso causale
Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o...

Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o 2395 c.c., per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del credito del fallito, la domanda va rigettata quando il curatore non provi l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito, l’incapacità della società debitrice di soddisfarlo e il nesso causale tra il mancato pagamento e il fallimento dell’impresa creditrice; a fronte dell’eccezione di inadempimento della committente per vizi e ritardi, incombe sull’appaltatore la prova dell’esatto adempimento e dell’effettiva entità delle opere eseguite, non fornibile con fatture, riepiloghi e scritture contabili provenienti dal medesimo soggetto che intende avvalersene, mentre la proroga del termine di consegna di un appalto stipulato per iscritto va provata per iscritto ai sensi dell’art. 2722 c.c., ed è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. l’allegazione, per la prima volta in appello, di fatti che escluderebbero l’imputabilità del ritardo all’appaltatore. Il nesso causale manca anche quando il mancato pagamento dipenda dalla contestazione del credito da parte della committente, e non dalle perdite di un esercizio poi quasi integralmente recuperate.

La mala gestio degli amministratori consistente nella vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato richiede che l’attore fornisca prova documentale del maggior valore, ad esempio mediante le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate, compravendite comparabili o offerte di acquisto a prezzo superiore, e non può essere desunta dalla mera contestazione della stima del perito della società; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato senza specificità non può supplire all’onere probatorio.

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21/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 647/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 13 –  2022
Tribunale di Firenze, 4 Gennaio 2025, n. 1202/2025
Compenso dell’amministratore tra eccezione di inadempimento e responsabilità gestoria
In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al...

In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell’amministratore di s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta; ne consegue l’applicazione dei principi propri delle obbligazioni contrattuali e la proponibilità, da parte della società, dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

L’omesso versamento in favore della società di due pagamenti direttamente ricevuti dall’amministratore, pur rappresentando espressione di inottemperanza agli obblighi su di lui gravanti, non integra, ai fini dell’art. 1460 c.c., un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell’amministratore a ricevere il compenso per la sua attività, avuto riguardo alla limitatezza episodica della condotta, alla modica entità degli importi e alla loro inferiorità rispetto al quantum del compenso; la medesima condotta resta tuttavia rilevante in via riconvenzionale ex art. 2476 c.c., derivandone per la società un danno corrispondente alla somma illegittimamente distratta, con conseguente obbligo restitutorio.

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08/09/2026
Data sentenza: 04/01/2025
Numero: 1202/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RG – 1107 –  2020
Corte di Cassazione, 9 Ottobre 2026, n. 20964/2026
Le dimissioni del sindaco non sono causa esimente da responsabilità
Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non...

Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.

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17/07/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 20964/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Filippo D'Aquino
Registro : RG – 17569 –  2024
Corte di Cassazione, 9 Ottobre 2026, n. 20966/2026
Opponibilità della eccezione di inadempimento in sede di insinuazione al passivo del compenso del sindaco
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente – a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria...

In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.

Non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.

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17/07/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 20966/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Filippo D'Aquino
Registro : RG – 18845 –  2024
Tribunale di Catania, 9 Ottobre 2026, n. 3865/2025
Società a partecipazione pubblica e obblighi del socio
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art....

In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.

Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.

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28/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3865/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 12236 –  2022
Corte di Cassazione, 2 Luglio 2024, n. 3459/2024
Giudizio di verificazione sul compenso del sindaco ed eccezione di inadempimento
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per l’adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l’onere di provare), l’inadempimento del sindaco istante.

I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

 

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28/02/2026
Data sentenza: 02/07/2024
Numero: 3459/2024
Carica: Presidente
Giudice: Massimo Ferro
Relatore: Giuseppe Dongiacomo
Registro : RG – 23903 –  2017
Tribunale di Roma, 9 Ottobre 2026, n. 19583/2021
Inadempimenti reciproci e risoluzione del contratto: il caso ‘Getting Louder’
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.

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05/02/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 19583/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 17898 –  2019
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2024
L’adempimento all’obbligo di rinegoziazione e l’eccezione di inadempimento
La parte tenuta alla rinegoziazione può considerarsi inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative...

La parte tenuta alla rinegoziazione può considerarsi inadempiente solamente se si rifiuta di intraprendere il confronto oppure se conduce trattative maliziose (senza, cioè, alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto). Dall’altro lato, nell’istituto della sospensione dell’adempimento regolato dall’art. 1460 c.c., assume centrale rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.: correlazione che si concretizza nella commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte, ossia nella proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, da valutare non in un rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

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07/01/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 24310 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 11 Aprile 2024
Domanda di compenso per il ruolo di sindaco ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario.

I principi sull’onere della prova in materia di responsabilità si applicano anche in caso di eccezione ex art. 1460 c.c. di modo che l’eccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento o l’inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l’onere di provare di aver esattamente adempiuto alle medesime. In particolare, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.

L’eccezione d’inadempimento può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto e non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l’azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell’inadempimento dedotto.

In presenza di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della società (o dal curatore nel caso di fallimento della società) spetta al sindaco il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall’avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.). E ciò con la necessaria precisazione che i sindaci non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

I doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall'art. 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori della società e non possono ritenersi limitati alla mera constatazione della conformità formale di tale attività alle disposizioni di legge o agli astratti principi della contabilità. Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2403 c.c. è, in effetti, configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché, non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali: né, d’altra parte, riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo conferito ai componenti del relativo collegio il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Si è sostenuto che, con specifico riferimento al diritto del sindaco al pagamento del compenso, il diritto del professionista al compenso, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico (e cioè la legittimità dell’intera gestione sociale e la sua conformità ai principi di corretta amministrazione: art. 2403, comma 1°, c.c.), richiede, nondimeno, che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in difetto di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso e giustifica, quindi, il rifiuto del committente, a norma dell’art. 1460 c.c., al pagamento, in tutto o in parte, del compenso (in ipotesi) maturato.

L’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. può essere, di conseguenza, opposta dal cliente (o dal curatore del relativo fallimento) al professionista (come il sindaco) che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale quando le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, non sono state, per la negligenza con cui sono state eseguite, oggettivamente funzionali, in tutto o in parte, alla soddisfazione degli interessi del primo, così come dedotti, per volontà delle parti o (come nel caso dei sindaci) della legge, nel contratto di prestazione d’opera professionale tra loro intercorso ed abbiano, di conseguenza, negativamente inciso sulla realizzazione (o possibilità di realizzazione) degli stessi.

Il compito essenziale dei sindaci, infatti, è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma del diritto societario ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, comma 2°, c.c., e cioè di controllare in ogni tempo che gli amministratori, alla stregua delle circostanze del caso concreto, compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale. Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde automaticamente, in termini d'inadempimento ai propri doveri giuridici, per ogni fatto gestorio aziendale non conforme alla legge o allo statuto ovvero ai principi di corretta amministrazione, è, tuttavia, necessario, a fini del corretto adempimento dei propri obblighi, che abbia esercitato (o, quanto meno, tentato, con la dovuta diligenza professionale, di esercitare) l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.

Il giudizio circa il corretto adempimento da parte del sindaco ai propri doveri istituzionali verso la società postula: (i) la prova del compimento da parte del sindaco opposto di tutte le attività proattive di natura ispettiva, consultiva e di controllo della legittimità sostanziale dell’operato degli amministratori, rientranti nella cd. vigilanza in senso stretto, volte a rilevare e prevenire potenziali atti di mala gestio compiuti dagli organi sociali, e, al contempo, (ii) nel caso di rilevati atti di negligente amministrazione, la prova positiva del tempestivo espletamento delle opportune attività reattive di segnalazione e sollecitazione degli organi competenti, al fine di evitare ovvero di contenere il prodursi di un danno a carico della società o dei soci di essa.

L'eccezione di inadempimento può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, quand'anche non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso, non ponendo l'art. 1460 c.c. alcuna limitazione temporale o modale alla sua esperibilità, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, né essendo l'esercizio della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, subordinato ad alcuna condizione né, in particolare, alla previa intimazione di una diffida o ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento, l'eccezione stessa.

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20/07/2024
Data sentenza: 11/04/2024
Registro : RG – 2709 –  2021
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