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Sentenze con tag: impossibilità di funzionamento dell'assemblea

Tribunale di Genova, 27 Giugno 2026
Principi in tema di notifica ex art. 143 c.p.c.
Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all’art. 143 cod. proc. civ.,...

Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all'art. 143 cod. proc. civ., è richiesta la prova della oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo. Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini. I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza [nel caso di specie, il tribunale, in applicazione dei suddetti principi, ha sancito che non sussistendo i presupposti per la notifica ex art. 143 c.p.c., non solo non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio nel procedimento, ma anche le convocazioni delle assemblee per deliberare la messa in liquidazione della società non risultano ritualmente convocate e in mancanza di loro rituale convocazione non è possibile attestare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea]

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16/06/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Emanuela Giordana
Registro : RVG – 3672 –  2025
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026
Impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea: rapporti con la delibera di approvazione del bilancio
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3)...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 3) c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce, quindi, una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. In tale contesto, la causa di scioglimento in parola ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio d’esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.
La mancata approvazione del bilancio assume rilievo come causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c. solo qualora si protragga per almeno due esercizi, non essendo altrimenti idonea a dimostrare una definitiva impossibilità dell’assemblea di adottare decisioni fondamentali per la vita societaria. La richiesta di chiarimenti in merito ad alcuni dati di bilancio testimonia la presenza di una dialettica tra organi societari indicativa del funzionamento dell’assemblea e del compiuto esercizio del diritto di voto da parte dei soci e impedisce di ritenerne impossibilitato il funzionamento.

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31/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro : RVG – 2569 –  2025
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026
Dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea quale causa di scioglimento della società
L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in...

L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra tale causa di scioglimento non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale In tale contesto, tale causa di scioglimento ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio in più esercizi e di rinnovamento periodico delle cariche sociali (a nulla rilevando invece le deliberazioni eventuali ed eccezionali che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società). Non solo pertanto non può assumere rilievo qualsivoglia conflitto tra i soci ma, oltretutto, non rileva neppure il conflitto causato da "gravi inadempienze" o comunque da comportamenti riconducibili ad uno dei soci, “dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati” attraverso gli strumenti che la legge o lo statuto mettono a disposizione degli altri soci.

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30/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 889 –  2024
Tribunale di Napoli, 1 Marzo 2025
Scioglimento per impossibilità di funzionamento assembleare in società con soci paritetici
Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista...

Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali. Il Tribunale è chiamato solo ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società, non dovendo accertare la eventuale responsabilità dei soci in ordine alla stessa. Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsi dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento dello stato di scioglimento, devono procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. L’omissione degli amministratori determina la legittimazione dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci a richiedere la convocazione dell’assemblea al tribunale. L’intervento sostitutivo del Tribunale nel procedimento di nomina può essere invocato solo dopo che la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese, in caso di inerzia o impossibilità deliberativa.

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14/05/2026
Data sentenza: 01/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Ornella Minucci
Registro : RVG – 15730 –  2024
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026
Impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea: differenze e rilevanza ai fini dello scioglimento della società
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: (a) dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; (b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero (c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia: L’«impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. A proposito giova chiarire che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio (per almeno due esercizi consecutivi) o di nomina degli organi sociali. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’«impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.

Sia l’“impossibilità di funzionamento”, sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo prolungato, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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13/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 3782 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 27 Giugno 2026
I limiti ai poteri del liquidatore e il diritto dello stesso di adire l’autorità giudiziaria
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti...

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Il liquidatore, dunque, nell'esercizio della sua attività incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad integrare una impossibilità di funzionamento dell'assemblea di carattere non temporaneo, irreversibile e non altrimenti superabile, non si configurerà legittima la richiesta di intervento mirante a superare quest'ultima rivolta all'autorità giudiziaria.

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09/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro : RVG – 401 –  2025
Tribunale di Brescia, 27 Giugno 2026
Il dissidio insanabile tra due soci origina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e...

La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

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07/05/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RVG – 198 –  2024
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026
Sul dissidio insanabile tra i soci quale causa di scioglimento della s.r.l.
Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2)...

Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3) c.c., deve essere tale da rendere l’organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, sì da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

Non assume rilievo, a tal fine, una mera conflittualità sociale, essendo invece necessario un dissidio che, in ragione delle specifiche e concrete peculiarità dell’assetto sociale (ad esempio, nell’ipotesi di partecipazione paritetica di due soci), determini un’insanabile compromissione delle possibilità di funzionamento della società e, correlativamente, di conseguimento, da parte della stessa, dell’oggetto sociale.

La causa di scioglimento in parola ricorre, ad esempio, laddove l'organo assembleare risulti incapace di assolvere le funzioni di approvazione annuale del bilancio d'esercizio, purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio, e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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26/04/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 1453 –  2025
Tribunale di Palermo, 27 Giugno 2026
Scioglimento della S.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: necessità di una paralisi irreversibile e incidente su funzioni essenziali
In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1,...

In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., la causa dissolutiva ricorre soltanto quando l’organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di assumere le deliberazioni necessarie ed essenziali al normale funzionamento della società – in particolare l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali – e non anche quando il dissidio tra soci si traduca nel mancato raggiungimento del quorum su singole deliberazioni, ancorché rilevanti.

L’impossibilità di funzionamento postula una paralisi oggettiva e definitiva dell’organo assembleare, desumibile da un blocco decisionale reiterato e strutturale, non essendo sufficiente l’esito negativo di una singola assemblea, né il voto contrario espresso su specifiche proposte, che integra una mera mancata adesione alla proposta e non incapacità funzionale dell’assemblea.

(Nella specie, il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, c.c. in presenza della mancata approvazione del bilancio in un’unica seduta, a fronte di precedenti deliberazioni unanimi e in assenza di prova di una paralisi irreversibile dell’assemblea).

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23/03/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Cinzia Ferreri
Registro : RVG – 2712 –  2024
Tribunale di Ancona, 27 Giugno 2026
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea come causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi, delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.

Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. («impossibilità di funzionamento» e «continuata inattività dell’assemblea») assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia, l’ «impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’ «impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente. Sia l’“impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.

L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c. costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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21/03/2026
Data sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 4219 –  2024
Tribunale di Bologna, 3 Luglio 2025
Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti e nomina giudiziale del liquidatore
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per...

Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.

Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.

In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.

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12/03/2026
Data sentenza: 03/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 14897 –  2024
Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2025
Causa di scioglimento della società per protratta inattività dell’assemblea e nomina del liquidatore d’ufficio
Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. – che giustifica altresì la nomina del...

Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. - che giustifica altresì la nomina del liquidatore d'ufficio - qualora vi sia protratta inattività dell’assemblea per impossibilità di funzionamento della stessa causata dal dissidio insanabile tra i soci incapaci di assumere alcuna deliberazione sull’approvazione dei bilanci e/o su altri punti all’ordine del giorno.

La nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, o dovrà stabilire il compenso del liquidatore, o potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione, o alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., il liquidatore, anche se di nomina giudiziale, è tenuto a curare l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato dalla Cancelleria, oltre che alle parti ove non adottato in udienza, anche al liquidatore nominato, affinché possa valutare l’accettazione dell’incarico. In caso di accettazione dell’incarico, il liquidatore dovrà provvedere alla relativa iscrizione; qualora, al contrario, non intenda accettare per incapienza della società rispetto ai costi della liquidazione, è tenuto a depositare apposita nota nella quale dia atto o del mancato rinvenimento di fondi sociali per provvedere alla liquidazione o se la società sia astrattamente soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.

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25/02/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Guendalina A. V. Pascale
Registro : RVG – 6097 –  2025
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