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Sentenze con tag: iscrizione nel registro delle imprese

Corte d'appello di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 1815/2025
Iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese ed effetto sanante anche della deliberazione inesistente
L’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione produce, ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., l’effetto sanante di ogni...

L’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione produce, ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., l’effetto sanante di ogni vizio, anche nell’ipotesi di inesistenza della deliberazione propedeutica, al pari di quanto vale per la fusione ai sensi dell’art. 2504 quater c.c., che riproduce per questa vicenda societaria la regola dettata per la trasformazione. Se l’iscrizione è avvenuta, infatti, una deliberazione da iscrivere esisteva nel mondo reale e in quello giuridico, e può rilevare al più una sua difformità dal modello legale.

Anche dopo la riforma del diritto societario del 2003, l’inesistenza della deliberazione assembleare, pur priva di riconoscimento normativo espresso, resta un criterio logico prima ancora che giuridico, con cui l’interprete individua le situazioni in cui l’atto, difettando degli elementi minimi che lo renderebbero riconoscibile come deliberazione, costituisce un non-atto, insuscettibile di produrre effetti. Essa è configurabile soltanto quando lo scostamento del fatto dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurre l’atto, anche solo astrattamente, alla nozione di deliberazione assembleare, come quando manchi del tutto un’assemblea o la deliberazione sia assunta da soggetti privi della qualità di socio.

Le ipotesi di nullità tipizzate dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell’oggetto) presuppongono un atto formalmente imputabile alla società, e quindi un’assemblea alla quale partecipi almeno un soggetto che abbia effettivamente la qualità di socio. Solo in difetto di questo nucleo minimo identificativo dell’assemblea ricorre la più grave figura dell’inesistenza, imprescrittibile, rilevabile d’ufficio e azionabile da chiunque vi abbia interesse, mentre all’azione di nullità sono legittimati i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori e l’organo di controllo.

La deliberazione di trasformazione [di società consortile cooperativa in cooperativa di produzione e lavoro] adottata da coloro che erano soci della società è esistente, anche se la compagine sociale non presenta i requisiti numerici e qualitativi richiesti per il tipo di destinazione [art. 2522 c.c. e art. 23 d.lgs. C.p.S. n. 1577/1947]; tali vizi integrano al più profili di illiceità o impossibilità dell’oggetto, e la loro deduzione resta preclusa dall’iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2500 bis c.c.

Il vizio della deliberazione di nomina degli amministratori [di società cooperativa, in asserita violazione dell’art. 2542 c.c. e dello statuto] integra annullabilità o nullità, e non inesistenza; il socio che abbia perso tale qualità per esclusione divenuta definitiva difetta, rispettivamente, di legittimazione all’impugnazione ai sensi dell’art. 2377 c.c. e di interesse ad agire ai sensi dell’art. 2379 c.c.

La trasformazione di una società da un tipo a un altro previsto dalla legge configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che conserva la propria identità e i rapporti giuridici sorti prima della trasformazione, senza estinzione dell’ente originario né creazione di un nuovo soggetto; essa pertanto non impone, di per sé, la nomina di nuovi amministratori.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1815/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Angela Marchesiello
Relatore: Concetta Potito
Registro : RG – 544 –  2023
Tribunale di Potenza, 10 Ottobre 2024
Rinvio statutario a norma abrogata come rinvio mobile e iscrizione della delibera modificativa
Il rinvio operato dallo statuto di s.r.l. a una norma del codice civile, senza ulteriore precisazione [in materia di quorum...

Il rinvio operato dallo statuto di s.r.l. a una norma del codice civile, senza ulteriore precisazione [in materia di quorum deliberativi dell’assemblea straordinaria], va inteso, in difetto di una diversa volontà esplicitata, come rinvio alla disciplina codicistica nella formulazione per il tempo vigente, comprese le modifiche medio tempore intervenute, perché esprime la volontà dei soci di regolare i rapporti sociali secondo le norme dispositive del codice civile; la norma abrogata richiamata dallo statuto resta perciò priva di effetti e trovano applicazione i quorum degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. La conclusione è confermata dall’art. 223-bis disp. att. c.c., che imponeva alle società iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 di uniformare atto costitutivo e statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Quando il notaio non richiede l’iscrizione della delibera di modifica statutaria e gli amministratori ricorrono al tribunale ai sensi dell’art. 2436, comma 4, c.c., il tribunale accerta ex novo la sussistenza delle condizioni di legge per l’iscrivibilità, negli stessi termini e con gli stessi limiti del controllo notarile; l’iscrizione delle delibere meramente annullabili, come quella adottata in violazione del quorum deliberativo, va pertanto ordinata.

Il controllo del notaio sulla delibera di modifica dello statuto ai sensi dell’art. 2436 c.c. è un controllo di legalità formale e sostanziale, esteso alla conformità alla legge del procedimento formativo della volontà sociale ed estraneo al merito; in base agli artt. 27 e 28 della legge notarile al notaio è vietato ricevere soltanto gli atti affetti da nullità assoluta, mentre gli atti annullabili devono essere ricevuti.

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23/10/2026
Data sentenza: 10/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro : RVG – 903 –  2024
Tribunale di Torino, 10 Aprile 2024, n. 4997/2024
Condizione di adempimento nella cessione di quote e inefficacia della rinuncia unilaterale del cedente
La condizione di efficacia della cessione di quote consistente nell’esatto adempimento delle obbligazioni del cessionario [pagamento del prezzo e liberazione...

La condizione di efficacia della cessione di quote consistente nell’esatto adempimento delle obbligazioni del cessionario [pagamento del prezzo e liberazione del cedente dalle garanzie prestate per la società] è posta anche, e anzi prevalentemente, nell’interesse del cessionario, perché gli consente di far cessare l’efficacia del contratto in caso di inadempimento sottraendosi all’azione del cedente per l’esecuzione; ne consegue che il cedente non può rinunciarvi unilateralmente, e la scelta del cessionario di non adempiere, quando la società partecipata abbia intrapreso nei mesi successivi il percorso verso il fallimento, non è arbitraria ma espressione di un apprezzabile interesse tutelato dal contratto. Il mancato avveramento della condizione determina la cessazione ex tunc degli effetti della cessione, con riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, il quale non può chiedere l’adempimento né il risarcimento del danno da inadempimento, ma può trattenere le somme già percepite, comprese quelle portate dalle cambiali non ancora scadute, in applicazione della clausola penale che gli attribuisce tale diritto.

Non è illegittima, e non è fonte di danno all’immagine del cedente, la comunicazione al registro delle imprese con cui il cessionario segnali il riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, conseguenza naturale della cessazione di efficacia del contratto di cessione. L’iscrizione del cedente quale socio è conseguenza dell’accertamento giudiziale dell’inefficacia della cessione e, ove l’ufficio del registro delle imprese non vi provveda, la questione va sottoposta al giudice competente ai sensi dell’art. 2188 c.c., non spettando al tribunale delle imprese la vigilanza sul registro.

La liberazione del cedente da garanzie fideiussorie avvenuta prima della conclusione del contratto di cessione, e alla quale il contratto si limita a fare riferimento, non è materia del regolamento contrattuale ed è quindi indifferente alla sopravvenuta inefficacia della cessione, salvo che sia allegato un collegamento negoziale.

La condizione di adempimento apposta a un contratto non è meramente potestativa ed è lecita, perché risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti, subordina l’efficacia del contratto a un evento incerto, dato che la scelta di adempiere è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, e incide sul momento esecutivo e non su quello programmatico del contratto.

La dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, tempestivamente riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con regolamento di competenza, salve le eccezioni previste dall’art. 44 c.p.c.; in ogni caso, la controversia sulla cessione di quote tra un socio e un terzo non è controversia tra soci soggetta al foro statutario, e la clausola statutaria che non prevede una competenza esclusiva non esclude i fori di legge.

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10/10/2026
Data sentenza: 10/04/2024
Numero: 4997/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 20749 –  2020
Tribunale di Venezia, 3 Novembre 2026, n. 3486/2026
Inconfigurabilità del socio occulto nelle società di capitali
La figura del socio occulto o del socio di fatto non è configurabile nell’ambito delle società di capitali. L’acquisizione dello...

La figura del socio occulto o del socio di fatto non è configurabile nell’ambito delle società di capitali. L’acquisizione dello status di socio è infatti assoggettata a formalità non surrogabili con facta concludentia: l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere l’indicazione delle generalità dei soci, e all’iscrizione nel registro delle imprese l’art. 2331 c.c., dettato per la s.p.a. e applicabile alla s.r.l., attribuisce efficacia costitutiva. Diversamente, nelle società di persone il rapporto sociale di fatto ricorre quando manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, non richiesta dalla legge ai fini della sua validità.

Non merita pertanto accoglimento la domanda con cui il socio formalmente intestatario della quota chiede la condanna del preteso consocio di fatto al rimborso pro quota degli esborsi sostenuti in ragione della partecipazione [nella specie, imposte accertate in capo alla società e imputate al socio in forza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili], quando il suo accoglimento presupponga l’accertamento della qualità di socio occulto del convenuto.

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11/09/2026
Data sentenza: 03/11/2026
Numero: 3486/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 6885 –  2023
Tribunale di Bologna, 24 Ottobre 2026, n. 1056/2025
Cessione quote in violazione di prelazione statutaria: effetti
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per...

La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.

La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.

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25/06/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1056/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 2605 –  2022
Tribunale di Milano, 16 Maggio 2023
Acquisto a non domino di quota di s.r.l.
La disciplina di cui all’art 1153 c.c., che stabilisce che l’acquisto a non domino produce l’effetto del trasferimento della proprietà...

La disciplina di cui all’art 1153 c.c., che stabilisce che l’acquisto a non domino produce l’effetto del trasferimento della proprietà in capo all’acquirente in buona fede sulla base di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, è applicabile anche con riferimento alla quota di s.r.l., una volta che il relativo atto di acquisto sia stato iscritto nel registro delle imprese consentendo all’acquirente in buona fede di conseguire il possesso della quota.

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03/01/2024
Data sentenza: 16/05/2023
Registro : RG – 13172 –  2021
Tribunale di Venezia, 30 Gennaio 2023
Sequestro conservativo di quote di s.r.l.
Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art....

Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art. 669 duodecies c.p.c., alla disciplina esecutiva stabilita per i pignoramenti, si applica ad esso l’art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l; deve poi ritenersi che il medesimo procedimento sia applicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, secondo un’assimilazione da tempo sostenuta in dottrina, sia nel passato ordinamento, sia nell’attuale.

Individuata nell’art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l’attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l’attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 c.c. per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.

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13/08/2023
Data sentenza: 30/01/2023
Registro : RG – 962 –  2022
Tribunale di Torino, 16 Maggio 2023
Sottoscrizione con firma digitale dell’atto di trasferimento di quote
Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento di quote con firma digitale (art. 36, comma 1-bis d.l....

Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento di quote con firma digitale (art. 36, comma 1-bis d.l. 112/2008, conv. nella legge 133/2008), tale atto deve essere in formato digitale ab origine e sottoscritto digitalmente dalle parti dopo essere stato convertito in file con estensione PDF/A. Non sono di contro ammesse procedure di digitalizzazione di secondo grado, come la scansione di un documento cartaceo.

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27/05/2023
Data sentenza: 16/05/2023
Registro : RG – 5254 –  2023
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 22271/2017
Esclusione per giusta causa del socio di s.r.l. e inefficacia della clausola statutaria non iscritta
Nella s.r.l. l’esclusione del socio per giusta causa è ammessa, ai sensi dell’art. 2473 bis c.c., solo se l’atto costitutivo...

Nella s.r.l. l’esclusione del socio per giusta causa è ammessa, ai sensi dell’art. 2473 bis c.c., solo se l’atto costitutivo o lo statuto la prevedono espressamente e specificamente e solo al ricorrere delle ipotesi ivi previste; le clausole statutarie devono indicare in modo specifico le condotte colpevoli o anche i fatti ed eventi non imputabili, purché riferibili alla persona del socio, che, in quanto impeditivi della prosecuzione del rapporto sociale, possono rilevare come giusta causa di esclusione. In mancanza di tali clausole l’esclusione per giusta causa è preclusa, perché le disposizioni dettate per le società di persone non sono applicabili in via analogica.

Ai sensi dell’art. 2436 c.c. la delibera di modifica dello statuto diviene efficace solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, e diviene definitivamente inefficace quando il notaio non ne richiede l’iscrizione e gli amministratori, nei trenta giorni successivi, non convocano l’assemblea per le opportune determinazioni né ricorrono al tribunale per l’omologazione. È pertanto invalida la delibera di esclusione del socio fondata su cause di esclusione introdotte da una modifica statutaria divenuta definitivamente inefficace, perché adottata in assenza di una valida ed efficace previsione statutaria che conferisca all’assemblea il relativo potere.

La riproduzione, in allegato al verbale di una successiva assemblea straordinaria, di un testo dello statuto comprensivo della modifica divenuta inefficace non ne determina la reviviscenza né vale come nuova deliberazione, in mancanza dell’indicazione della materia all’ordine del giorno e di un’espressione di voto dei soci.

È invalida la delibera con cui l’assemblea, nell’ambito del punto all’ordine del giorno «varie ed eventuali» e senza preventiva e adeguata informazione dei soci, autorizza l’amministratore unico ad alienare il compendio immobiliare utilizzato per l’attività sociale in vista della successiva messa in liquidazione della società, perché il conferimento all’amministratore di poteri di natura tipicamente liquidatoria, estranei alle sue normali attribuzioni, richiede la specifica indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno.

La revoca, nel corso del giudizio, della delibera di esclusione impugnata, con rimozione definitiva dei suoi effetti e riammissione del socio, costituisce evento sopravvenuto che fa venir meno la necessità di una pronuncia sull’impugnazione e determina la cessazione della materia del contendere. Analoga pronuncia consegue quando l’attore non ripropone l’impugnazione di una delibera nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e nel prosieguo del giudizio, così manifestando in modo inequivoco la volontà di rinunciarvi.

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23/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 22271/2017
Carica: Presidente
Giudice: Stefano Cardinali
Relatore: Clelia Buonocore
Registro : RG – 38594 –  2016
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