L’amministratore di s.r.l. che si attribuisce somme a titolo di anticipo del trattamento di fine mandato o di saldo del compenso risponde del corrispondente danno al patrimonio sociale quando non dimostri che l’attribuzione sia stata preceduta dalla deliberazione dei soci prevista dallo statuto né quale fosse l’importo a lui spettante, perché compenso e trattamento di fine mandato devono essere deliberati dall’assemblea e non possono essere autoliquidati dall’amministratore, senza che a tal fine rilevi l’esistenza di un pregresso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società [azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori succedutisi in una s.r.l. fallita, per prelievi a proprio favore e pagamenti a società riconducibili al consulente contabile effettuati durante l’inattività della società e dopo l’erogazione dei contributi statali per l’emergenza Covid-19].
Hanno natura distrattiva, e costituiscono danno al patrimonio sociale del quale rispondono gli amministratori che li hanno disposti, i pagamenti eseguiti a favore di soggetti collegati all’amministratore e al consulente fiscale e contabile della società per prestazioni rese con duplicazione di attività e sorrette da giustificazioni inverosimili, quando la società era ormai inattiva, a fronte di documenti fiscali dal contenuto generico, pochi mesi prima del fallimento e subito dopo l’accredito di contributi pubblici, in pregiudizio della par condicio creditorum.
Nella liquidazione del danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti non emerge alcun danno risarcibile quando il patrimonio netto negativo risultante al termine dell’esercizio 2020 sia stato ripianato, prima della dichiarazione di fallimento, per effetto dei contributi statali erogati per l’emergenza Covid-19, tenuto conto anche del regime di sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 previsto dall’art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che esclude per tali perdite l’applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.
Il curatore che fa valere la responsabilità degli amministratori di s.r.l. per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale deve specificare le modalità attraverso le quali la perdita sarebbe emersa, perché in mancanza non è possibile stabilire se e in quale momento siano sorti gli obblighi di cui all’art. 2482-ter c.c. né quantificare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali.
Non è configurabile una condotta dannosa nei confronti della società poi fallita a carico degli amministratori rimasti in carica per un periodo talmente ridotto, nell’ordine di poco più di un mese, da non consentire loro di rimediare concretamente alle omissioni già poste in essere dai precedenti amministratori.
L’amministratore di diritto non si sottrae alla responsabilità per mala gestio deducendo di aver assunto la carica solo formalmente e di non aver gestito di fatto la società, perché l’accettazione della nomina comporta l’obbligo di attivarsi affinché le risorse sociali siano destinate al perseguimento dei fini sociali e non siano distratte, e la sua inerzia, anche nelle attività di controllo, fonda di per sé la responsabilità per le sottrazioni o distrazioni compiute da terzi senza la sua opposizione, anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto.
L’amministratore di società non è esonerato dalla responsabilità per i danni causalmente connessi ad atti gestori compiuti in violazione dei propri obblighi per il solo fatto che tali atti siano stati autorizzati dall’assemblea o comunque realizzati con l’assenso anche tacito dei soci.
L’irregolare tenuta delle scritture contabili e la mancata o falsa redazione dei bilanci, pur integrando una violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore, sono prive di autonoma efficacia causale rispetto al danno al patrimonio sociale, perché nell’azione di responsabilità occorre dedurre e dimostrare anche la diminuzione del patrimonio della società e il nesso causale tra questa e la condotta contestata.
Al verificarsi di una causa di scioglimento per perdita del capitale gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di legge e, in mancanza, iscrivere la causa di scioglimento, gestendo la società ai soli fini conservativi, e il danno derivante dall’illegittima prosecuzione dell’attività si liquida secondo il criterio della differenza tra i patrimoni netti al momento del verificarsi della causa di scioglimento e al momento della messa in liquidazione o del fallimento, così da addebitare all’amministratore la sola perdita incrementale riconducibile alla sua condotta.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, sicché chi agisce deve allegare l’inadempimento degli obblighi e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore dimostrare di avere adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi, ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
L’accertamento dell’inadempimento degli amministratori agli obblighi di legge o di statuto è presupposto necessario ma non sufficiente della loro responsabilità risarcitoria, che richiede la prova del deterioramento effettivo del patrimonio sociale e della sua diretta riconducibilità causale alla condotta, e solo in casi residuali ed eccezionali, legati alla mancanza di documentazione contabile, il danno può essere commisurato alla differenza tra passivo e attivo fallimentare.
Al di fuori delle condotte dolose, non sono fonte di responsabilità degli amministratori le scelte gestorie rientranti nel normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa, anche se rivelatesi economicamente poco positive, perché attengono alla discrezionalità sottratta al sindacato del giudice, salvo che si tratti di iniziative avventate assunte senza le cautele, le verifiche e le acquisizioni informative preventive imposte dalla legge o dallo statuto, ovvero in violazione dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento.
Per effetto del fallimento della società le azioni di responsabilità contro gli amministratori previste a favore della società e dei creditori sociali confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, il cui esercizio spetta in via esclusiva al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., anche con riferimento all’azione dei creditori sociali di una s.r.l.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. costituisce debito di valore, da rivalutare dal momento del danno sino al passaggio in giudicato della sentenza anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, mentre gli interessi sulla somma rivalutata non spettano in assenza di prova di un suo impiego produttivo e dal giudicato sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 c.c.
Quando la curatela vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico degli amministratori soccombenti sono liquidate in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.
Il giudizio di merito si considera tempestivamente instaurato, con le relative conseguenze anche sulla misura cautelare concessa ante causam, quando il curatore abbia prontamente notificato all’amministratore l’atto introduttivo del procedimento arbitrale previsto dalla clausola compromissoria statutaria e, rigettata l’istanza di nomina degli arbitri ai sensi dell’art. 810 c.p.c. per non compromettibilità della materia, abbia tempestivamente riassunto la causa davanti al giudice ordinario competente, perché tra procedimento arbitrale e giudizio davanti al giudice ordinario è configurabile la translatio iudicii [sequestro conservativo ante causam autorizzato in favore della curatela del fallimento di una s.r.l. sui beni dell’ex amministratore unico e della socia; azione di responsabilità avviata in sede arbitrale e proseguita con citazione in riassunzione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa].
La proposizione del giudizio di merito oltre il termine fissato dal giudice in sede cautelare non comporta l’improcedibilità della domanda di merito, come l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l., che può essere instaurata senza che sia previsto alcun termine di decadenza.
Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, l’insufficienza del patrimonio sociale non è oggettivamente conoscibile dai terzi prima del fallimento quando il bilancio depositato nel registro delle imprese espone un patrimonio netto positivo per effetto di un artificio contabile, quando la compagine sociale è composta soltanto dall’amministratore e da un altro socio, senza ulteriori soci in grado di controllarne l’operato e di promuovere l’azione di responsabilità, e quando l’incapienza emerge soltanto dalla ricostruzione ex post della situazione patrimoniale, sicché il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento.
L’amministratore che eccepisce la prescrizione dell’azione di responsabilità non assolve il proprio onere probatorio limitandosi a indicare l’epoca in cui si sono verificati la causa di scioglimento o i prelievi contestati, perché la conoscibilità dell’incapienza patrimoniale postula la conoscenza della relativa documentazione, disponibile ai soli soggetti interessati e non ai terzi.
L’amministratore di s.r.l. che, iscrivendo all’attivo del bilancio un immobile non appartenente alla società, occulta la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e prosegue l’attività d’impresa senza adottare i provvedimenti richiesti fino alla messa in liquidazione viola gli obblighi di cui agli artt. 2485, comma 1, e 2486, comma 1, c.c. e risponde del danno, liquidato secondo la differenza tra i netti patrimoniali rettificati a partire dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, entro i limiti temporali fissati dalla domanda.
I prelievi di cassa compiuti dall’amministratore nel periodo considerato per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali sono già ricompresi in tale differenza, sicché il relativo danno non può essere liquidato separatamente e la contestazione resta assorbita.
Il criterio di liquidazione del danno fondato sulla differenza dei netti patrimoniali, previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c. come modificato dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si applica anche ai giudizi in corso e alle società dichiarate fallite prima della sua entrata in vigore, perché attiene a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., salvo che siano dedotti elementi di fatto che giustifichino un diverso criterio più aderente al caso concreto.
La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori diviene oggettivamente conoscibile da questi ultimi, momento che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore che eccepisce la prescrizione l’onere di provare, sulla base di specifici elementi di fatto, che l’insufficienza si è manifestata ed è divenuta conoscibile in epoca anteriore.
In caso di cumulo di cause scindibili, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario, la mancata riassunzione del processo interrotto nei confronti degli eredi di una delle parti determina l’estinzione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. soltanto nel relativo rapporto processuale, e il giudizio prosegue nei confronti delle altre parti.
Per effetto del fallimento della società le azioni di responsabilità verso la società e verso i creditori sociali confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, spettante in via esclusiva al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale può scegliere di esercitare l’una o l’altra o entrambe, diversi essendo il regime della prescrizione, l’onere della prova e i criteri di determinazione del danno.
L’azione sociale di responsabilità, anche quando è esercitata dal curatore, ha natura contrattuale, sicché alla società o al curatore spetta soltanto allegare le violazioni dei doveri degli amministratori e provare il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre grava sull’amministratore la prova di avere adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore costituisce debito di valore e va rivalutato anche d’ufficio fino alla liquidazione, mentre gli interessi compensativi spettano soltanto se il danneggiato allega e prova un danno da ritardo ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione, e dalla pubblicazione della sentenza, con la conversione in debito di valuta, decorrono gli interessi legali.
Quando la curatela fallimentare è ammessa al patrocinio a spese dello Stato per insufficienza dei fondi acquisiti all’attivo, la condanna dell’amministratore soccombente alla rifusione delle spese processuali è pronunciata in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quando la somma oggetto di finanziamento è contestualmente vincolata in deposito cauzionale presso lo stesso finanziatore, che si riserva di riesaminare la situazione della società finanziata prima dell’erogazione definitiva, la condotta di abusiva concessione del credito si realizza con la materiale disponibilità della somma in capo alla società e non con la stipula del contratto, sicché il finanziatore non risponde dei danni cagionati da atti di gestione compiuti dall’amministratore prima dello svincolo [prestito partecipativo di 350.000 euro concesso a s.r.l. che aveva già perso il capitale, con somma vincolata in deposito cauzionale presso il finanziatore e svincolata alcuni mesi dopo l’acquisto di licenze software da parte dell’amministratore].
L’art. 2486, comma 3, c.c., che impone al giudice di liquidare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali salvo che in causa siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimano un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto, consente di liquidare il danno cagionato dall’amministratore che ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale sociale in base agli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alle singole condotte gestorie non conservative allegate dal curatore, senza ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, tanto più quando le scritture contabili sono mancanti solo in parte.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali non è utilizzabile per liquidare il danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale quando la mancanza delle scritture contabili per una parte del periodo che precede la messa in liquidazione della società renderebbe parziale e non corretta la ricostruzione del danno.
Risponde a titolo di colpa di abusiva concessione del credito, in solido con l’amministratore, per il danno cagionato ai creditori sociali dagli atti di mala gestio compiuti grazie alla prosecuzione dell’attività, il finanziatore che, dopo aver trattenuto la somma mutuata in deposito cauzionale riservandosi di riesaminare la situazione della società e di risolvere il contratto incamerando la somma, la svincola senza un aggiornato esame della situazione finanziaria del finanziato, neppure sulla base dell’ultimo bilancio depositato, quando lo stato di insolvenza è ormai conclamato.
L’ignoranza da parte del finanziatore dello stato di crisi della società finanziata non è incolpevole quando la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria allegata al contratto di finanziamento evidenzia indici di squilibrio finanziario e di sofferenza di liquidità e solvibilità e dalla Centrale dei Rischi risultano segnalazioni di debiti non pagati, a nulla rilevando che alla data della stipula non fosse ancora depositato il bilancio dell’ultimo esercizio né che il bilancio precedente non evidenziasse palesemente la perdita del capitale.
Il finanziatore che, in quanto non iscritto all’albo degli intermediari finanziari, non ha accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può invocare tale circostanza per escludere la colpevole ignoranza della situazione economico-finanziaria del richiedente, perché la relativa certificazione, rilevante ai fini dell’accertamento della meritevolezza di accesso al credito, va richiesta al richiedente stesso in fase di istruttoria.
La qualificazione del finanziamento come prestito partecipativo finalizzato all’aumento di capitale non esclude la responsabilità del finanziatore per abusiva concessione del credito quando il soggetto finanziato e obbligato alla restituzione è la società, mentre i soci sono soltanto garanti dell’obbligo restitutorio.
L’art. 2486, comma 3, c.c., aggiunto dall’art. 378 d.lgs. 14/2019, si applica anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, perché non modifica la fattispecie di responsabilità né il contenuto del diritto al risarcimento e si limita a codificare, quale criterio di valutazione del danno rivolto al giudice e non quale criterio di riparto degli oneri probatori, il meccanismo di liquidazione equitativa già ammesso in precedenza.
Il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione al passivo non si applica all’obbligo della curatela di restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, che consegue di diritto alla riforma della sentenza in appello e al venir meno della giustificazione dei pagamenti, sicché il giudice d’appello condanna la curatela alla restituzione della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto.
Nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2486 c.c. chi agisce deve allegare gli atti gestori non conservativi compiuti dall’amministratore dopo il verificarsi della causa di scioglimento, perché il criterio dei netti patrimoniali previsto dal terzo comma è un criterio equitativo di liquidazione del danno di natura residuale; la diminuzione del patrimonio netto tra la data dello scioglimento e quella di apertura della procedura concorsuale non costituisce indice né allegazione dell’inadempimento all’obbligo di gestione conservativa, la mancata iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese non è di per sé fonte di danno e il criterio non può essere utilizzato quando i pregiudizi possono essere puntualmente quantificati o sono già stati liquidati in relazione a specifici addebiti, perché si determinerebbe una duplicazione risarcitoria; anche il danno da omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio deve essere specificamente allegato e quantificato [aumento del carico fiscale non individuato, pur essendo desumibile dallo stato passivo].
Il pagamento di imposte, tributi e contributi previdenziali è oggetto di uno specifico dovere dell’amministratore, sicché il loro omesso versamento non è coperto dalla regola di insindacabilità delle scelte di gestione; in situazione di difficoltà finanziaria l’amministratore deve soddisfare i debiti tributari e previdenziali in via preferenziale rispetto a quelli verso fornitori e lavoratori, perché soltanto il loro inadempimento è presidiato da sanzioni penali o amministrative, e deve dotare la società di una struttura organizzativa e contabile idonea ad adempiere puntualmente tali obbligazioni, senza poter invocare la mancata notificazione delle cartelle; provato l’inadempimento, grava sull’amministratore ai sensi dell’art. 1218 c.c. la prova che l’omesso pagamento è dipeso da causa a lui non imputabile, e il danno risarcibile è costituito dalle sanzioni, dagli interessi e dagli oneri di riscossione addebitati alla società.
I sindaci che, a fronte del protratto omesso versamento di imposte e contributi e del ritardo nell’approvazione dei bilanci, si limitino a sollecitare l’amministratore senza esercitare i poteri di reazione loro attribuiti rispondono in solido con questi delle sanzioni, degli interessi e degli oneri maturati durante la loro carica, nonché del danno derivante dall’operazione distrattiva che la tempestiva emersione dell’insolvenza avrebbe evitato, comprese le conseguenze manifestatesi dopo la cessazione dalla carica; la limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta nell’art. 2407, comma 2, c.c. dalla l. 35/2025 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, perché, lasciando inalterati l’accertamento e la quantificazione del danno, limita l’entità del risarcimento e non può incidere su un diritto già sorto.
Costituisce atto distrattivo, fonte di responsabilità dell’amministratore per l’ammontare dei canoni non riscossi, l’affitto dell’azienda sociale, stipulato quando la società è già insolvente, a una società priva di patrimonio amministrata e partecipata dallo stesso amministratore, che sfrutti l’azienda senza pagare i canoni [azienda alberghiera]; eccede inoltre i limiti di ragionevolezza della business judgement rule l’affitto dell’azienda a una società priva di patrimonio senza esigere garanzie reali o personali, mentre la mancata attivazione per il recupero dei canoni rileva soltanto se il curatore provi che un’iniziativa tempestiva avrebbe consentito il recupero.
Il socio amministratore convenuto con l’azione di responsabilità non può opporre in compensazione il credito per anticipazioni, versamenti e pagamenti di debiti sociali, anche eseguiti quale fideiussore, effettuati quando sussisteva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, perché tali erogazioni costituiscono finanziamenti dei soci il cui rimborso è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.; la postergazione integra un’eccezione in senso lato.
L’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è antecedente logico-giuridico della domanda proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. e non è idoneo a spostare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente per tutte le controversie aventi a oggetto l’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore, dovendo la competenza determinarsi in base alla prospettazione della domanda.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha natura unitaria e cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., sicché il curatore può fondare le domande risarcitorie sui presupposti dell’una o dell’altra, restando soggetto, per ciascuna specifica questione, alle regole proprie dell’azione prescelta in tema di onere della prova, prescrizione e danni risarcibili. La figura dell’amministratore di fatto ricorre per lo stabile esercizio di funzioni gestorie, anche in assenza di qualsiasi nomina, e la sua prova può essere data con elementi quali il conferimento di deleghe presso l’amministrazione finanziaria, la conduzione dei rapporti con i terzi, la disponibilità dei beni aziendali e le dichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori, non contrastate da un contratto di collaborazione privo di data certa.
La mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica di per sé la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra passivo e attivo accertati in sede concorsuale, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto in via equitativa quando siano indicate le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta gestoria e il ricorso al criterio risulti logicamente plausibile; ove, tuttavia, la mancanza dei bilanci degli ultimi esercizi renda impossibile la determinazione dei netti patrimoniali, ricorrono i presupposti di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. e il danno da illegittima prosecuzione dell’attività può essere quantificato secondo il criterio del deficit fallimentare, che assorbe il pregiudizio derivante dalle singole distrazioni di beni non rinvenuti in inventario.
Nell’azione di responsabilità per la violazione dell’art. 2486 c.c., il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, previsto dal comma 3 della norma nel testo introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, si applica, in quanto criterio latamente processuale di valutazione del danno rivolto al giudice, anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento e quello alla data della messa in liquidazione devono essere rettificati in ottica liquidatoria, con stralcio delle attività prive di valore di realizzo perché non monetizzabili, quali le immobilizzazioni immateriali e i risconti attivi, e dalla differenza così ottenuta vanno detratti i costi ineliminabili e le disutilità che la società avrebbe comunque sopportato.
Qualora l’attore abbia delimitato, nell’atto di citazione e nel corso delle operazioni peritali, il periodo di riferimento per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, il consulente tecnico d’ufficio e il giudice sono vincolati a tale perimetro e non possono tenere conto del maggior danno risultante dallo stato passivo della procedura, in ragione dei limiti della domanda.
L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali e, in assenza di contrari elementi, deve ritenersi che il curatore le abbia proposte entrambe. Nell’azione per violazione dell’art. 2486 c.c., l’attore ha solo l’onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte dell’amministratore, mentre spetta a quest’ultimo dimostrare che tali atti, benché compiuti dopo lo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il curatore è legittimato ad agire anche nei confronti dei terzi che, pur non rivestendo cariche sociali, abbiano concorso con il proprio inadempimento alla causazione del medesimo danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e dai sindaci, invocandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. [nella specie, gli advisor e l’attestatore che avevano predisposto e attestato un piano di concordato in continuità in difetto dei presupposti]. L’art. 255, comma 1-bis, c.c.i.i., introdotto dal d.lgs. n. 136/2024, che estende espressamente la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati, ha natura ricognitiva di principi già invalsi in giurisprudenza.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., sicché l’eccezione di prescrizione va esaminata tanto sotto il profilo dell’azione sociale quanto sotto quello dell’azione dei creditori sociali. Il particolare regime di decorrenza della prescrizione previsto dall’art. 2393, comma 4, c.c. trova applicazione solo nei confronti degli amministratori, in ragione della funzione rappresentativa e dei poteri gestori esercitati all’interno della società, e non dei sindaci, dotati di poteri e funzioni del tutto diversi; nei confronti di questi ultimi il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, che può essere posteriore non solo all’inadempimento, ma anche alla cessazione dalla carica.
Nell’azione di responsabilità per l’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, il criterio della differenza delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio successivi alla perdita del capitale non trova copertura normativa nell’art. 2486 c.c. e non è idoneo a misurare il danno: non tutta la perdita maturata dopo il verificarsi della causa di scioglimento è imputabile alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte dipendere dalla svalutazione dei cespiti conseguente al venir meno dell’operatività dell’impresa; il criterio, inoltre, non defalca gli oneri che la società avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di cessazione dell’attività e fa gravare sull’organo amministrativo gli esiti negativi della gestione senza considerarne i risultati positivi. Il danno calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali assorbe invece gli effetti pregiudizievoli di ogni singolo atto gestorio compiuto nel periodo di riferimento.
Ai fini dell’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali, il primo termine di paragone coincide con la data di perdita del capitale sociale solo se a quella data la perdita era percepibile dagli amministratori; in difetto di prova della consapevolezza, rileva il momento in cui essi, agendo diligentemente, avrebbero dovuto accorgersene, che segna l’inizio dell’inadempimento imputabile. Il patrimonio netto iniziale deve essere rettificato secondo i criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, così da confrontare situazioni patrimoniali omogenee, mentre il secondo termine coincide con la messa in liquidazione o, in mancanza, con la dichiarazione di fallimento, da determinare sulla base della situazione contabile a tale data e non del passivo accertato. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’onere di allegazione dell’attore, il quale, già nell’atto introduttivo o al più tardi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deve individuare il momento della perdita del capitale, le rettifiche ai dati di bilancio che reputa necessarie, gli indici della prosecuzione dell’attività caratteristica e l’imputazione del danno a ciascun amministratore in relazione al periodo di carica; non è ammissibile che le rettifiche siano proposte per la prima volta in sede peritale, né che il consulente accerti autonomamente un momento di perdita del capitale anteriore a quello allegato.
Nel caso di successione temporale tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento, la retrodatazione del periodo sospetto ai sensi dell’art. 69-bis l. fall. non richiede l’ammissione della domanda concordataria, e l’intervallo di tempo intercorso tra la rinuncia al concordato e l’apertura del fallimento [nella specie, nove mesi] non determina di per sé soluzione di continuità tra le procedure, che costituiscono espressione della medesima crisi dell’impresa, salvo che tale intervallo sia irragionevole e dimostri la variazione dei presupposti; il periodo sospetto è unico e si determina a ritroso dalla presentazione della domanda di concordato. Ne consegue che non è risarcibile, quale perdita di chance, il danno da mancato esperimento delle azioni revocatorie che restano nella disponibilità del fallimento.
La restituzione dei compensi corrisposti agli advisor e all’attestatore per l’inadempimento dell’incarico professionale presuppone la risoluzione del contratto d’opera, che fa venir meno il titolo del pagamento, e va chiesta con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., non avendo natura risarcitoria; in difetto della domanda di risoluzione possono farsi valere soltanto i danni conseguenza dell’inadempimento. Rispondono invece del danno pari ai compensi corrisposti gli amministratori che abbiano imposto ai professionisti di elaborare soltanto soluzioni compatibili con la continuità aziendale, diretta o indiretta, pur non essendo l’azienda in grado di generare flussi di cassa adeguati, così utilizzando il ricorso per concordato quale strumento di abuso dell’istituto al solo fine di procrastinare la dichiarazione di insolvenza; non ne rispondono i sindaci che abbiano tempestivamente segnalato agli amministratori la necessità di una decisione di carattere liquidatorio.
Il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla l. n. 35/2025, che ha novellato l’art. 2407, comma 2, c.c., ha natura sostanziale e, in assenza di disposizioni di diritto intertemporale, si applica, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il danno arrecato alla società e ai creditori sociali in ragione della violazione da parte dell’organo gestorio degli obblighi meramente conservativi del patrimonio della società, una volta che questa si sia trovata in situazione di perdita del capitale sociale, non può che essere il pregiudizio arrecato al patrimonio della società da valutarsi in termini di aggravamento della perdita patrimoniale. L’aggravamento dell’insufficienza patrimoniale, quale perdita ulteriore di esso, deve essere adeguatamente provata dal curatore fallimentare che abbia a disposizione la documentazione contabile da cui poter dedurre la prosecuzione dell’attività di rischio, nonostante lo stato di scioglimento della società, e quindi ricostruire in modo corretto la sussistenza e la quantificazione della perdita patrimoniale sopportata.
Ai fini della determinazione del danno, non sono sufficienti le rettifiche operate al fine di dimostrare che il capitale sociale, in un determinato momento, è andato perduto e, eventualmente, il patrimonio netto è divenuto negativo. Viceversa, per determinare correttamente il patrimonio netto esistente in T1 occorre che il bilancio sia rettificato completamente secondo criteri di liquidazione, in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la doverosa sterilizzazione dell’abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
Gli amministratori che, malgrado la perdita del capitale sociale integrante una causa di scioglimento, proseguono l’attività in modo non conservativo rispondono dell’aggravamento del dissesto, che si quantifica con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, cioè comparando i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione previa rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data in cui gli organi sociali avrebbero dovuto percepire la causa di scioglimento e alla data della messa in liquidazione o del fallimento. Il danno espresso come perdita incrementale netta esprime in via sintetica ma plausibile la diminuzione subita dal patrimonio sociale per effetto della ritardata liquidazione e comprende i costi della gestione ordinaria sostenuti a causa della prosecuzione dell’attività, senza detrazione dei costi di un’ipotetica fase liquidatoria.
Viene meno ai doveri di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c. il sindaco che [partecipa alla gestione amministrativa della società, curando in bozza le relazioni sulla gestione,] omette ogni controllo sull’esigibilità dei crediti iscritti in contabilità e consente la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale sociale; egli risponde in solido con gli amministratori del conseguente aggravamento del dissesto.
Nell’assicurazione della responsabilità professionale con clausola claims made la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione, purché conseguenti a condotte colpose poste in essere dopo la data di retroattività; la copertura è quindi esclusa quando la richiesta di risarcimento, quale l’atto di citazione, perviene all’assicurato dopo la scadenza della polizza, salvo che ricorrano i presupposti dell’ultrattività convenuta, tra i quali la cessazione dell’attività professionale durante il periodo di efficacia dell’assicurazione.
Il momento in cui si colloca la perdita del capitale sociale rileva ai fini dell’aggravamento del dissesto e va tenuto distinto dalla manifestazione esterna dell’insufficienza patrimoniale, rilevante ai fini del decorso della prescrizione dell’azione dei creditori sociali. L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. e assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale; in ragione dell’onerosità della prova gravante sulla procedura, si presume iuris tantum che la prescrizione decorra dalla dichiarazione di fallimento, e spetta agli amministratori convenuti provare, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la diversa data anteriore di insorgenza dell’incapienza patrimoniale.
Quando alcuni dei corresponsabili hanno concluso una transazione pro quota con il curatore, il debito residuo dei condebitori non transigenti si riduce di quanto pagato dal transigente solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; in caso contrario il debito residuo si riduce in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, perché la transazione non può aggravare la posizione dei condebitori rimasti estranei.
Anche agli amministratori di s.r.l. è richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata in funzione della natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze, come previsto per le s.p.a. dall’art. 2392 c.c. La responsabilità verso la società ha natura contrattuale e grava in solido su tutti gli amministratori, ai quali spetta provare l’osservanza dei doveri imposti; gli amministratori delegati, ferma la business judgment rule, rispondono secondo la diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. L’azione dei creditori sociali, per la quale il curatore è legittimato ai sensi dell’art. 2394-bis c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’inadempimento di specifici obblighi da parte dell’amministratore, compresa la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella misura della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. Tale differenza può essere utilizzata solo come parametro per una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., sempre che il ricorso a essa sia logicamente plausibile e che sia stato allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a causare il danno, con l’indicazione delle ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
La disciplina dettata per la responsabilità degli amministratori delle società di capitali è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto. Ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell'ente, si verifica, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c. c., la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori finchè sono in carica.
L’applicazione, ovvero la mancata applicazione dei criteri di valutazione previsti per i bilanci di liquidazione non costituisce fonte di danno, non configurandosi come atto o omissione compito dagli amministratori in violazione all’obbligo di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il differenziale dei netti patrimoniali si basa sulla differenza tra il valore del patrimonio netto alla data iniziale, quella in cui l’attività di gestione caratteristica doveva cessare, ed il valore del patrimonio netto al momento finale in cui, per il fallimento (o per l’anteriore messa in stato di liquidazione), la gestione caratteristica è effettivamente cessata. Consente di accertare che, nel caso in cui la gestione caratteristica non fosse proseguita sino al momento del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore. L’applicazione del criterio esige l’individuazione del momento a partire dal quale l'attività d'impresa sia proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge o con il determinarsi dello stato di insolvenza.