Il liquidatore che redige il bilancio finale di liquidazione conoscendo la pendenza del giudizio d’appello promosso dalla società soccombente in primo grado è responsabile verso il creditore, in applicazione dei principi contabili di competenza e di prudenza, per l’omessa appostazione di un fondo rischi pari almeno alle spese del grado di appello alle quali la società poteva presumibilmente essere condannata in caso di rigetto dell’impugnazione.
Nel fondo per rischi ed oneri devono essere appostati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 3, c.c., gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data della sopravvenienza, come le spese legali dei contenziosi pendenti. I fondi rischi vanno iscritti a prescindere dalla successiva capacità della società di pagare, così come vanno rilevati i debiti già sorti anche se manca la liquidità per estinguerli, perché l’obbligo di predisporre il fondo è distinto dal pagamento del debito divenuto certo, che deve essere eseguito nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause di prelazione, considerando anche i creditori futuri.
L’omessa iscrizione del fondo rischi, pur costituendo un illecito, può non provocare un danno al creditore qualora la società non abbia le disponibilità liquide per soddisfarlo.
Tra gli obblighi del liquidatore rientra quello di riscuotere i crediti sociali esigibili, compresi quelli di natura tributaria, per reperire l’attivo utile al soddisfacimento dei creditori. Quando la liquidazione si chiude senza attivo e il creditore addebita al liquidatore la mancata riscossione dei crediti, spetta al liquidatore convenuto, in base al principio di prossimità della prova, dimostrare la concreta inesigibilità dei crediti e che, anche riscuotendoli, non avrebbe potuto soddisfare le pretese del creditore in base al riparto.
Dopo la cancellazione della società il socio risponde dei debiti sociali, ai sensi dell’art. 2495 c.c., nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; se la liquidazione si chiude senza alcuna distribuzione ai soci, la pretesa del creditore sociale nei confronti del socio è infondata.
La responsabilità solidale del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede che il creditore alleghi e provi specifiche condotte di ingerenza del socio nella gestione, con le quali egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato gli atti dannosi; a tal fine non bastano la qualità di socio e il rapporto di parentela con il liquidatore.
La responsabilità solidale dei soci di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone che essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, disponendo di un potere decisionale in ordine al compimento dell’atto di gestione, attribuito dalla legge o dallo statuto ovvero esercitato di fatto, anche solo in via occasionale. Può assumere rilievo anche l’impulso all’attività gestoria dato dal socio in forme non istituzionali e meramente ufficiose, purché tale da evidenziarne l’ingerenza o l’influenza effettiva sugli amministratori.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede la prova della volontà di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, della piena consapevolezza della contrarietà dell’atto di gestione alla legge, all’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione e delle sue possibili conseguenze dannose. Poiché per espressa previsione normativa tale responsabilità non può essere di tipo meramente colposo, essa non sorge per la semplice assenza di controllo in occasione dell’approvazione dei bilanci, né per il solo rapporto di parentela con l’amministratore.
La scelta dell’amministratore di vendere i beni strumentali della società può rientrare nelle scelte di gestione e di rischio d’impresa [come la necessità di ottenere liquidità per rimanere sul mercato], quando non appaia del tutto avulsa da una logica imprenditoriale.
Nell’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore di s.r.l. l’attore ha l’onere di allegare e provare il danno derivante dalle condotte contestate e il nesso di causalità tra queste e il pregiudizio lamentato, al quale non supplisce una quantificazione apodittica del danno.
La responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, settimo comma, c.c. richiede il compimento da parte sua di atti di vera e propria ingerenza, tale non potendosi considerare l’approvazione del bilancio che riporta l’avvenuto pagamento [o prelievo eseguito dall’amministratore] dannoso per la società.
L’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato dal convenuto quale vero obbligato, nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, trova un limite nella chiara e manifestata volontà dell’attore di proporre la domanda nei confronti di uno e di un solo soggetto. La domanda del convenuto che chieda la condanna dei terzi chiamati al pagamento diretto in favore dell’attore, quali soggetti direttamente responsabili, va qualificata come chiamata per comunione di causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c. (cosiddetta chiamata per alternatività), e resta esclusa la sua qualificazione come chiamata in garanzia, propria o impropria.
L’amministratore che esegue pagamenti per materiale in parte mai fornito alla società cagiona un danno e ne risponde; in tal caso la business judgment rule è inapplicabile, perché la responsabilità discende dall’assenza della prestazione pagata e prescinde da ogni sindacato sull’opportunità della scelta economica.
L’amministratore che consente prelievi dei soci privi di giustificazione risponde dell’intera somma prelevata per violazione dei doveri di conservazione del patrimonio sociale ed è inoltre personalmente obbligato alla restituzione delle somme da lui stesso prelevate quale socio. È irrilevante che la società si trovasse in condizioni di distribuire utili quando l’assemblea ne abbia deliberato la destinazione alla riserva straordinaria, manifestando così la volontà di non procedere alla distribuzione.
È escluso il danno alla società quando, a fronte di versamenti privi di documentata giustificazione [in favore di una società con la medesima compagine sociale], le scritture contabili della società e di altra società del gruppo, coerenti tra loro e dotate di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2709 c.c., documentano la corrispondente riduzione del debito della società, perché l’operazione, esaminata nella sua interezza, non ha prodotto alcun pregiudizio.
È inammissibile, perché generico, il capitolo di prova testimoniale privo di specifici riferimenti di tempo, di luogo e di persona.
Viola gli obblighi previsti dall’art. 2476, comma 1, c.c. e risponde verso la società l’amministratore di s.r.l. che vende l’unico bene sociale alla società socia, a lui riconducibile, a un prezzo pari a un quinto del valore di mercato, quando la rapida rivendita a terzi a prezzo di mercato, le dimissioni temporanee dalla carica di amministratore della società acquirente, l’omessa informazione dell’altro amministratore e dell’altra socia e il mancato pagamento del prezzo denotano un piano volto a dirottare i proventi dal patrimonio della venditrice a quello dell’acquirente [terreno venduto per duecentoventimila euro oltre IVA e rivenduto ventidue giorni dopo per oltre un milione di euro, con società partecipata in parti uguali da una persona fisica e dalla società acquirente, di cui erano soci l’amministratore e il coniuge].
Il ricorso a una perizia di stima non esclude la responsabilità dell’amministratore per la vendita sottocosto quando la perizia sia manifestamente deficitaria, perché priva di indagine di mercato e fondata su una valutazione risalente a diciassette anni prima, e l’amministratore sappia di poter vendere il bene a un prezzo assai maggiore.
Il socio di s.r.l. risponde in solido con l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., soltanto se abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto dannoso, esercitando un’effettiva influenza sulla gestione, e non quando partecipi all’operazione dall’esterno come parte acquirente, ma in tal caso risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. se abbia consapevolmente cooperato all’atto distrattivo, in solido con l’amministratore ai sensi dell’art. 2055 c.c. e a un diverso titolo di responsabilità.
Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, insieme all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. contro il socio acquirente, perché costituisce una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti, e la domanda di annullamento del contratto proposta in via accessoria.
La pendenza dell’azione revocatoria proposta dalla società contro la successiva vendita del bene a terzi non toglie l’interesse all’azione di responsabilità e non giustifica la sospensione del giudizio, perché la revocatoria tende soltanto a ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore del risarcimento e non elimina il danno subito dalla società.
Il socio che esercita l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non è legittimato a proporre l’azione risarcitoria contro il terzo ai sensi dell’art. 2043 c.c. né l’annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi, riservato alla società dall’art. 2475-ter c.c., ma il difetto è sanato con effetto retroattivo dall’adesione della società, costituita in giudizio, alle conclusioni del socio.
È inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi quando il bene sia stato rivenduto a terzi e non possa più essere recuperato e la società chieda in via principale il risarcimento del danno.
Quando l’acquirente non abbia pagato il prezzo, il danno subito dalla società per la vendita distrattiva corrisponde al valore di mercato del bene alla data dell’atto, rivalutato all’attualità trattandosi di debito di valore, mentre gli interessi compensativi spettano solo se il danneggiato abbia allegato il danno da ritardato pagamento.
Il tribunale non deve liquidare il compenso del curatore speciale della società, perché il curatore speciale non è un ausiliario del giudice ma un mandatario della società, che è tenuta a remunerarlo.
La decisione di cessare l’attività della s.r.l. [con risoluzione consensuale del contratto di affitto d’azienda di cui la società era affittuaria], anche se eventualmente opportunistica rispetto all’esito di una causa risarcitoria promossa da un creditore, non costituisce di per sé atto di gestione illecito idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché l’amministratore non ha l’obbligo di proseguire l’attività sociale al solo fine di soddisfare i creditori, e i beni aziendali di proprietà di terzi non avrebbero comunque potuto essere aggrediti in esecuzione del credito verso la società. Possono invece integrare tale responsabilità, se allegate, la sottrazione o dispersione di beni propri della società, la violazione della par condicio creditorum o operazioni irragionevoli che abbiano depauperato un patrimonio sociale altrimenti idoneo a soddisfare il creditore.
La responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. ha natura extracontrattuale e riguarda un danno indiretto, derivante dall’insufficienza del patrimonio sociale cagionata da condotte gestorie contrarie alla legge o alla corretta gestione, mentre l’art. 2476, comma 7, c.c. riguarda le condotte gestorie che cagionano un danno diretto al terzo, come nel caso dell’amministratore che, prospettando un andamento economico non veritiero, induca il terzo a contrattare con la società; spetta al giudice ricondurre i fatti allegati all’una o all’altra fattispecie, indipendentemente dalla qualificazione del danno operata dalla parte. Il contratto di affitto d’azienda concluso dall’amministratore tra la propria ditta individuale e la società, soggetti giuridici distinti, anni prima del sorgere del credito risarcitorio, non è in nesso causale con il danno lamentato dal creditore.
La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un illecito dell’amministratore, sicché, escluso questo, va esclusa anche la responsabilità del socio che non si sia attivato per impedire la condotta.
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.
In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.
L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista "ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
Il principio della business judgement rule - secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico - non si applica agli atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
Una clausola statutaria che, a tutela della minoranza, richiede una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.
In tema di responsabilità degli amministratori ex artt. 2486 e 2476 c.c., risponde direttamente verso il terzo creditore l’amministratore che, successivamente alla perdita del capitale sociale e in assenza di tempestiva convocazione dell’assemblea per l’adozione delle misure necessarie, contragga obbligazioni non riconducibili a finalità meramente conservative. In tale ipotesi non può essere invocata l’esenzione prevista dalla normativa emergenziale (art. 1, comma 266, l. 178/2020) qualora l’assemblea non sia stata convocata “senza indugio”, né la perdita correttamente documentata nella nota integrativa.
Non rispondono, invece, gli amministratori nominati successivamente ove la durata del mandato sia stata talmente breve da non permettere iniziative adeguate.
La responsabilità dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. non è configurabile in assenza di un consapevole comportamento positivo di adesione all’illecito dell’amministratore.
L’art. 2476, co. 8, c.c. estende la responsabilità degli amministratori ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. La norma, letta congiuntamente alle disposizioni sulla responsabilità da abuso di direzione e coordinamento (artt. 2497 ss.), disciplina il fenomeno della eterogestione nelle società, costituendo il fondamento giuridico dell’ammissibilità della responsabilità dei cosiddetti gestori di fatto delle società di capitali. La responsabilità in commento è, tuttavia, limitata alla sola ipotesi del dolo, come emerge dalla necessità che il compimento dell'atto dannoso sia stato deciso o autorizzato “intenzionalmente”, dovendo, dunque, provarsi la sussistenza della consapevolezza dell’illiceità e della dannosità dell’atto. L'intenzionalità ai fini della responsabilità del socio gestore di s.r.l. è costituita dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio: è sufficiente al proposito che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, da parte del socio, dell'antigiuridicità dell'atto; a tal riguardo quest'ultima viene a configurarsi non solo quando l'atto deciso è contrario alla legge o all'atto costitutivo della società, ma anche quando l'atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.
La responsabilità del socio come disciplinata ex art. 2476 c.c. ha un carattere tipico che non prevede equipollenti nell’ambito delle società azionarie. Invero, la circostanza che in materia di s.p.a. non è prevista una responsabilità dei soci è diretta conseguenza della mancanza di una norma simile a quella dell’art. 2479 c.c., che prevede la possibilità che gli statuti delle s.r.l. riservino poteri gestionali ai soci. Comunque, tale responsabilità sussisterebbe anche nell’ipotesi in cui, in assenza di un conferimento formale al socio di potere gestorio, questi abbia di fatto concorso nell’operazione intrapresa dall’amministratore, ovvero il socio abbia espresso la propria approvazione in termini autorizzativi, quindi ex ante.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2476, co. 8, c.c. è richiesta una specifica connotazione soggettiva dell’agire del socio, il quale potrà essere coinvolto nella responsabilità degli amministratori solo con riferimento ad atti gestori dannosi decisi o autorizzati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell’atto e delle possibili conseguenze, non essendo invece sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società.
Nonostante il legislatore abbia omesso di disciplinare alcuni aspetti fondamentali relativi ai presupposti della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, quali il grado di diligenza richiesta e l'obbligo di agire in modo informato, è la stessa natura dell'incarico a richiedere che per l'amministratore di società a responsabilità limitata (secondo lo schema delle obbligazioni di mezzi) venga adottato l'approccio valutativo di cui agli artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c.
I soci della società a responsabilità limitata rispondono limitatamente alla quota sociale, ma, ove ricorra la responsabilità prevista dall’art. 2476, co. 8, c.c., essi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i danni provocati unitamente all’amministratore o al liquidatore. La responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata è concorrente rispetto a quella dell’amministratore o liquidatore ed è per legge solidale, con conseguente applicazione (tra gli altri) degli artt. 1294 e 2055 c.c. La misura dell’apporto causale della condotta del socio assume rilevanza solo in sede di azione di regresso per determinare il quantum che il socio, il quale abbia risarcito il danno per intero, dovrà rivendicare nei confronti dell’amministratore o liquidatore e/o di eventuali altri soci compartecipi.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all’art. 2476, comma 8, c.c. è necessario prendere in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l’ingerenza o anche l’influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori. Quanto, invece, all’elemento soggettivo, la norma richiede che il socio, nel partecipare all’attività dannosa, abbia altresì “intenzionalmente” deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, con la conseguenza che si renderà necessario provare anche la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge o dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
Più precisamente, deve trattarsi di atti o comportamenti posti in essere dai soci nella fase decisionale anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto e tali da supportare intenzionalmente l’azione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; inoltre, è sufficiente che vi sia la consapevolezza da parte del socio, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità, dell’antigiuridicità dell’atto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quell’atto da parte dell’amministratore. A tal riguardo l’antigiuridicità dell’atto viene poi a configurarsi non solo quando l’atto deciso è contrario alla legge o all’atto costitutivo della società, ma anche quando l’atto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.
In altre parole, oltre che al rispetto della legge e del principio generale del neminem laedere, i soci sono pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi, dovendo quindi costoro comunque evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, se pur astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci, per esempio di minoranza, e nel contempo essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società. Ne deriva che, se è previsto ex art. 1375 c.c. che il contratto deve essere eseguito in buona fede, è allora evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale; sicché, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
L’art. 2489, co. 1, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli «atti utili» per la liquidazione della società, in luogo degli «atti necessari» previsti dal previgente art. 2452 c.c., ed elimina il divieto di intraprendere nuove operazioni. Ai liquidatori è così conferita una sfera di discrezionalità estesa a tutti gli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò finalizzati, anche solo indirettamente, quali mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. Tale ampio potere discrezionale va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo, prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c., di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
L’art. 2489, co. 2, c.c. contiene una previsione generale sulla responsabilità dei liquidatori delle società di capitali in relazione ai comportamenti che contrastano con le finalità estintive proprie della liquidazione o che impediscono, per difetto della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, il raggiungimento dei risultati finali dell’attività economica della società. Il rinvio generale operato da tale disposizione alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È pertanto sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, e fonte di responsabilità, la condotta del liquidatore che [remuneri i servizi contabili e amministrativi resi alla società in misura manifestamente eccessiva rispetto al loro valore] in difetto del minimo di cautele, verifiche e informazioni richiesto dalla diligenza qualificata per apprezzare preventivamente i costi sottesi alle singole scelte.
Il liquidatore resta vincolato all’obbligo di presentare i progetti di bilancio all’assemblea entro il termine di cui all’art. 2478-bis c.c. anche quando [il socio pubblico abbia chiesto di esaminarli preventivamente]. Il colpevole ritardo nella presentazione dei bilanci rileva tuttavia ai fini risarcitori soltanto se ne sia derivato un danno alla società, perché i bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa e non li determinano: dalla loro irregolare redazione o dal ritardo nella loro presentazione non discende ex se un danno idoneo a fondare la responsabilità, potendo assumere rilievo solo gli atti di mala gestio che abbiano cagionato un pregiudizio ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 7 (ora co. 8), c.c. in relazione agli atti compiuti dagli amministratori o dai liquidatori, è necessario che, sotto il profilo oggettivo, il socio abbia concorso nell’atto di gestione, decidendolo o comunque autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi istituzionali, e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da intenzionalità, intesa quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto con accettazione del rischio che ne derivino danni alla società, ai soci o ai terzi. In difetto di prova che il socio abbia autorizzato o anche solo conosciuto l’atto dannoso, la responsabilità è esclusa già sotto il profilo oggettivo, senza necessità di indagare l’elemento soggettivo.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio e non dà luogo a una questione di competenza; è pertanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo [per il compenso del liquidatore] emesso dal tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata.
La confisca di prevenzione avente ad oggetto le sole quote di una s.r.l. lascia i beni della società aggredibili con le azioni esecutive. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, previsto dall’art. 1, co. 194, l. 228/2012, non fa comunque venir meno l’interesse del creditore ad agire in sede monitoria o di cognizione per l’accertamento del proprio credito, dovendosi tenere distinti i profili attinenti all’accertamento giudiziale del credito da quelli riguardanti l’esecuzione forzata.
La delibera assembleare che determina il compenso del liquidatore, se non impugnata, è vincolante per la società e fonda la pretesa del liquidatore al pagamento degli acconti sul compenso; la contestazione dell’esatto adempimento delle sue prestazioni deve essere allegata in modo specifico, in mancanza non sorgendo in capo al liquidatore l’onere di provare l’adempimento.