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Sentenze con tag: rinuncia al credito

Corte d'appello di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 1852/2025
Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.: clausola compromissoria, prelazione statutaria e rimborso al fiduciario dei finanziamenti
La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle...

La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle quote intestate fiduciariamente non rientra nella clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, perché riguarda un rapporto negoziale estraneo al contratto sociale, mentre solo un’eventuale lite tra i soci sulla violazione della prelazione ricadrebbe nella competenza arbitrale.

Quando lo statuto preveda come conseguenza dell’inosservanza dei vincoli al trasferimento delle quote soltanto la mancata legittimazione dell’acquirente all’esercizio dei diritti sociali e l’inopponibilità alla società, tale inosservanza non incide sulla validità del trasferimento e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è utilmente emessa. La clausola che esclude dalla prelazione l’intestazione a società fiduciaria e la reintestazione agli effettivi proprietari si applica, in ragione della sua funzione di impedire l’ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, anche alla retrocessione delle quote dal fiduciario non istituzionale al fiduciante già socio.

Il fiduciario intestatario delle quote non può pretendere dai fiducianti, ai sensi dell’art. 1720 c.c., il rimborso pro quota delle rinunce al credito per finanziamenti infruttiferi da lui effettuate come socio in sede di approvazione dei bilanci, e i finanziamenti erogati alla società nel corso del rapporto si presumono frutto della sua esclusiva scelta di socio, salvo che egli provi di aver ricevuto istruzioni in tal senso dai fiducianti, perché l’attività del fiduciario deve svolgersi entro i limiti del pactum fiduciae.

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27/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1852/2025
Carica: Presidente
Giudice: Rossella Milone
Relatore: Beatrice Siccardi
Registro : RG – 2722 –  2022
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 939/2025
Versamenti del socio e prova del mutuo in assenza di contratto scritto
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza di un rapporto di mutuo può essere desunta dal complesso degli elementi emergenti dalla concreta attuazione del rapporto – i versamenti effettuati dal socio, le restituzioni parziali operate dalla società in costanza di rapporto sociale, che non troverebbero altra spiegazione, l’appostazione nei bilanci di un debito verso soci per finanziamento infruttifero e postergato e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento della somma residua – restando irrilevante la mancanza di un contratto scritto. In difetto di tempestiva e specifica contestazione dell’esistenza del rapporto, e a fronte della mera allegazione di fatti estintivi del credito, il rapporto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché la deduzione di un fatto estintivo presuppone logicamente che il debito sia sorto.

L’asserita rinuncia implicita al credito residuo per finanziamenti, che sarebbe stata convenuta tra il socio cedente e il socio cessionario in occasione della cessione delle quote, deve essere provata da chi la invoca e non può essere desunta né dal mero decorso del tempo tra i versamenti e la richiesta di restituzione né dal deterioramento dei rapporti personali tra le parti.

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22/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 939/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 13555 –  2024
Tribunale di Milano, 14 Novembre 2024, n. 9831/2024
Espressione della volontà del socio alla rinuncia al credito derivante da un finanziamento soci
La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva...

La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva di patrimonio netto al fine di evitare l’azzeramento del capitale sociale, è espressione della volontà di patrimonializzare la società. In tal senso, la mancanza di una formula sacramentale non costituisce un elemento determinante nella ricostruzione della volontà del socio: il fatto che quest’ultimo abbia espressamente contestato l’omessa contabilizzazione da parte degli amministratori dell’apporto capitale tra le riserve chiarisce nitidamente la volontà di rinuncia al credito.

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19/03/2025
Data sentenza: 14/11/2024
Numero: 9831/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 35704 –  2022
Corte d'appello di Milano, 25 Maggio 2021
Efficacia probatoria della richiesta di pagamento avanzata dal socio-liquidatore verso la società
Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti...

Qualora il socio di una società in liquidazione, di cui sia anche il liquidatore, rinunci al suo credito nei confronti di questa, la sua rinuncia non può venire inficiata da una successiva richiesta di pagamento da lui trasmessa, in qualità di socio, alla società e poi prodotta in giudizio. Ciò in quanto la richiesta di pagamento sarebbe priva di ogni valenza probatoria, provenendo – ed essendo peraltro ricevuta- dalla medesima parte che pretende di farne valere gli effetti. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello, con la predetta motivazione, ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto fondata, sulla base della succitata richiesta di pagamento, la pretesa del socio ad ottenere dalla società il credito a cui aveva previamente rinunciato].

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05/03/2022
Data sentenza: 25/05/2021
Registro : RG – 822 –  2019
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2017
Evidenza
Rinunzia al rimborso di prestito obbligazionario sottoscritto dal socio a fini di versamento a fondo perduto
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso),...

Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti (altro…)

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31/03/2017
Data sentenza: 30/01/2017
Registro : RG – 50730 –  2015
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