La rinuncia dei soci a parte delle somme erogate alla società, per destinarla alla copertura delle perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine le somme fossero state versate con l’intesa che dovessero essere restituite, e depone quindi per la loro natura di finanziamento. Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono essere convertite successivamente, in tutto o in parte, in apporti in conto capitale o a fondo perduto mediante rinuncia al credito, purché ciò avvenga per volontà dei soci eroganti, risultante in modo chiaro e inequivoco.
L’esecuzione di versamenti da parte dei soci dopo che l’assemblea, preso atto dell’azzeramento del capitale, abbia dato mandato all’amministratore di convocarla per la ricapitalizzazione costituisce un dato privo di univocità quanto alla volontà di eseguire versamenti in conto capitale, qualora l’assemblea prevista dall’art. 2482-ter c.c. non sia stata poi convocata. Depone invece per la natura di finanziamento l’erogazione delle somme da parte dei soci in parti uguali anziché in proporzione alle rispettive quote.
La rettifica della qualificazione delle erogazioni, da debito verso soci a versamenti in conto copertura perdite, operata nel bilancio dopo l’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale è inidonea a ricostruire la volontà delle parti al momento dei versamenti. I bilanci approvati e depositati che iscrivono le erogazioni tra i debiti verso soci fanno prova contro la società ai sensi dell’art. 2709 c.c., e la società non può invocare a proprio favore le risultanze del bilancio successivamente rettificato.
La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467, secondo comma, c.c. è rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di squilibrio previste dalla norma devono sussistere al momento del finanziamento e anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito. La società che oppone la postergazione ha l’onere di allegare e provare la persistenza di tali situazioni, e a tal fine è insufficiente il generico riferimento alla situazione economica e patrimoniale o alla permanenza della crisi senza indicazione delle prove; i presupposti sopravvenuti possono essere provati anche con documenti formati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente il diritto del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può rimanere in capo al cedente; nessun obbligo impone di menzionare l’esistenza del finanziamento nel contratto di cessione della quota.
Il finanziamento del socio alla società non richiede la forma scritta; alla mancata previsione di un termine per la restituzione può supplirsi con la procedura prevista dall’art. 1817 c.c.
La qualificazione delle erogazioni dei soci in favore della società come mutuo oppure come versamento in conto capitale dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova, di cui è onerato il socio che agisce per la restituzione, va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi sottesi. Soltanto in mancanza di una chiara manifestazione di volontà la qualificazione può desumersi dalla terminologia adottata nel bilancio.
La costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa senza l’autorizzazione del giudice non sana la nullità della chiamata, perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto che poteva o doveva essere compiuto, mentre la chiamata non autorizzata è proprio l’atto che non doveva essere compiuto. Difetta l’interesse della parte chiamante a impugnare la statuizione secondo cui la costituzione dei terzi non vale neppure come intervento volontario, della cui lesione possono dolersi soltanto i terzi.
La rinuncia del socio a un credito per finanziamento incrementa il patrimonio netto della società, perché, secondo il principio contabile OIC 28, trasforma il valore contabile del debito in una posta di patrimonio netto; analogo effetto ha l’apporto di capitale dei soci in misura adeguata ad assorbire la perdita. La rinuncia o l’apporto intervenuti tempestivamente, sino all’assemblea che l’amministratore deve convocare senza indugio ai sensi dell’art. 2482 ter c.c., sterilizzano le perdite anteriori e consentono all’assemblea di evitare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento, purché si tratti di eventi migliorativi della situazione patrimoniale, anche atipici, certi ed effettivamente intervenuti tra la convocazione e l’assemblea.
La rinuncia del socio [capogruppo] ai finanziamenti che ripiani le perdite e impedisca oggettivamente il verificarsi della causa di scioglimento per perdita del capitale esclude l’obbligo di porre la società in liquidazione e, con esso, la responsabilità dell’amministratore ai sensi degli artt. 2476 e 2486 c.c. per la prosecuzione dell’attività, anche quando la perdita sarebbe emersa da una corretta redazione del bilancio. Le erronee iscrizioni in bilancio rilevano allora soltanto se hanno cagionato un autonomo danno patrimoniale alla società. L’irregolare contabilizzazione della rinuncia [transitata a conto economico anziché imputata a patrimonio netto] lascia ferma la sua idoneità a coprire le perdite.
La violazione dell’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., prospettata soltanto come concausa dei danni derivanti da altri illeciti gestori, senza l’allegazione di specifici inadempimenti e di un autonomo danno conseguente, è priva di rilievo autonomo e può essere valutata solo attraverso l’esame degli ulteriori addebiti.
L’azione risarcitoria della società nei confronti dell’esperto che ha redatto la relazione di stima del ramo d’azienda conferito ha natura contrattuale ed è soggetta al termine decennale di prescrizione, decorrente dalla consegna della perizia, momento dal quale la società è posta in grado di verificarne la correttezza e di percepire l’inadempimento. Uno scostamento contenuto tra il valore attribuito dal perito e quello ricostruito dal consulente d’ufficio è tollerabile, in ragione dell’intervallo di valori che le stime inevitabilmente producono.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, per connessione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del perito stimatore in solido con l’amministratore, quando entrambe traggono origine dal medesimo fatto storico e mirano al ristoro di un danno unico causato dal concorso delle loro condotte [commissiva del perito e omissiva dell’amministratore].
I commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria agiscono quali legali rappresentanti della società e sono legittimati a proporre nei confronti degli amministratori di s.r.l., oltre all’azione sociale, anche l’azione dei creditori sociali ai sensi degli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c., in forza del combinato disposto degli artt. 8 d.l. n. 347/2003, 36 d.lgs. n. 270/1999 e 206 l. fall.
La rinuncia della società in concordato preventivo al credito verso la propria controllante [per il prezzo della cessione di azioni proprie], compiuta dopo l’apertura della procedura senza l’autorizzazione del giudice delegato, è inefficace rispetto ai creditori anteriori ai sensi dell’art. 167 l. fall., perché costituisce atto di straordinaria amministrazione in quanto diminuisce il patrimonio destinato a garanzia dei creditori, anche quando il credito sia stato integralmente svalutato per la ritenuta insolvenza del debitore.
La svalutazione di un credito nel bilancio del creditore è un’operazione contabile prognostica, volta ad adeguarne il valore nominale al presumibile valore di realizzo, che non incide sull’esistenza giuridica del credito né vale come manifestazione di volontà abdicativa; né l’incapacità del debitore di pagare esclude l’interesse del creditore a conseguire un titolo di condanna.
La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle quote intestate fiduciariamente non rientra nella clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, perché riguarda un rapporto negoziale estraneo al contratto sociale, mentre solo un’eventuale lite tra i soci sulla violazione della prelazione ricadrebbe nella competenza arbitrale.
Quando lo statuto preveda come conseguenza dell’inosservanza dei vincoli al trasferimento delle quote soltanto la mancata legittimazione dell’acquirente all’esercizio dei diritti sociali e l’inopponibilità alla società, tale inosservanza non incide sulla validità del trasferimento e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è utilmente emessa. La clausola che esclude dalla prelazione l’intestazione a società fiduciaria e la reintestazione agli effettivi proprietari si applica, in ragione della sua funzione di impedire l’ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, anche alla retrocessione delle quote dal fiduciario non istituzionale al fiduciante già socio.
Il fiduciario intestatario delle quote non può pretendere dai fiducianti, ai sensi dell’art. 1720 c.c., il rimborso pro quota delle rinunce al credito per finanziamenti infruttiferi da lui effettuate come socio in sede di approvazione dei bilanci, e i finanziamenti erogati alla società nel corso del rapporto si presumono frutto della sua esclusiva scelta di socio, salvo che egli provi di aver ricevuto istruzioni in tal senso dai fiducianti, perché l’attività del fiduciario deve svolgersi entro i limiti del pactum fiduciae.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza di un rapporto di mutuo può essere desunta dal complesso degli elementi emergenti dalla concreta attuazione del rapporto – i versamenti effettuati dal socio, le restituzioni parziali operate dalla società in costanza di rapporto sociale, che non troverebbero altra spiegazione, l’appostazione nei bilanci di un debito verso soci per finanziamento infruttifero e postergato e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento della somma residua – restando irrilevante la mancanza di un contratto scritto. In difetto di tempestiva e specifica contestazione dell’esistenza del rapporto, e a fronte della mera allegazione di fatti estintivi del credito, il rapporto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché la deduzione di un fatto estintivo presuppone logicamente che il debito sia sorto.
L’asserita rinuncia implicita al credito residuo per finanziamenti, che sarebbe stata convenuta tra il socio cedente e il socio cessionario in occasione della cessione delle quote, deve essere provata da chi la invoca e non può essere desunta né dal mero decorso del tempo tra i versamenti e la richiesta di restituzione né dal deterioramento dei rapporti personali tra le parti.
La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva di patrimonio netto al fine di evitare l’azzeramento del capitale sociale, è espressione della volontà di patrimonializzare la società. In tal senso, la mancanza di una formula sacramentale non costituisce un elemento determinante nella ricostruzione della volontà del socio: il fatto che quest’ultimo abbia espressamente contestato l’omessa contabilizzazione da parte degli amministratori dell’apporto capitale tra le riserve chiarisce nitidamente la volontà di rinuncia al credito.
È responsabile per mala gestio il liquidatore che non adempie al dovere di conservare il patrimonio sociale per assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali, pagando crediti inesistenti e omettendo di pagare debiti tributari, in violazione della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c., e anteponendo interessi personali a quelli della società. Il pagamento eseguito dal liquidatore [a una società di cui è socio unico], quando la liquidità sociale è insufficiente a soddisfare tutti i creditori, integra di per sé la responsabilità per violazione della par condicio creditorum.
Ai fini della responsabilità del liquidatore per l’omesso pagamento di debiti tributari rileva la riferibilità degli oneri fiscali all’arco temporale in cui egli rivestiva la carica, mentre è irrilevante che le cartelle esattoriali siano state notificate dopo la sua revoca. Il danno risarcibile è costituito dai soli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, in quanto conseguenze causalmente riconducibili alla condotta omissiva.
L’eccezione di inadempimento, configurabile tra amministratore e società, può essere opposta per paralizzare il diritto al compenso dell’amministratore [o del liquidatore] quando sia basata su fatti collegati al periodo di carica e produttivi di danno alla società. In caso di accoglimento parziale dell’eccezione, il compenso è ridotto tenendo conto della gravità degli inadempimenti, della parte del periodo di carica cui essi si riferiscono e degli effetti positivi dell’attività svolta in favore della società.
Qualora la società ottenga dal cessionario del credito [inesistente] pagato dal liquidatore la restituzione della somma, viene meno, in tale misura, il danno risarcibile dal liquidatore, perché la società non può conseguire due volte la medesima somma.
La richiesta di pagamento inviata dal socio alla società e da lui stesso ricevuta quale liquidatore è priva di valenza probatoria [dell’esistenza e della data di insorgenza del credito], perché proviene dalla medesima parte che la produce in giudizio e che l’ha ricevuta; essa, inoltre, se priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., attesta al più la data della richiesta e non quella in cui il credito è sorto. La dichiarazione del socio di non avere crediti verso la società [resa in occasione della donazione delle quote] vale come rinuncia al credito da finanziamento che risulti dalla contabilità sociale in data anteriore.
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti (altro…)