Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.
Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale [nel caso di specie, la condotta posta in essere dal convenuto ritenuta potenzialmente integrante concorrenza sleale interferente concerne la sottrazione dei dati relativi alla clientela].
Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto (altro…)
L'art. 98 c.p.i. considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, (altro…)
Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che (altro…)
Costituiscono informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le note tecniche di dettaglio riferite a specifici prodotti del titolare, la cui particolare, precisa e specifica combinazione di conoscenze è ignota agli esperti del settore e ha valore economico, quando il titolare abbia adottato misure idonee a mantenerle segrete [quali un protocollo di gestione della rete aziendale con password e diversi livelli di accessibilità]. L’impresa sui cui computer e server aziendali sia reperita un’ingente mole di file sottratti al concorrente [codici sorgente, schemi progettuali, specifiche tecniche, documenti commerciali riservati, copiati da un dipendente proveniente dal concorrente], dei quali ha avuto la piena e indisturbata disponibilità, viola i diritti esclusivi di quest’ultimo sul software e sul know-how.
Anche ove non sia provata la titolarità di informazioni riservate o di diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi per elaboratore, la copiatura massiva di una mole ingente di dati e informazioni riconducibili a un concorrente, tale da coincidere sostanzialmente con il suo intero patrimonio informativo aziendale, integra una forma di concorrenza sleale.
Accertata la sottrazione delle informazioni aziendali del concorrente, l’inibitoria del loro utilizzo, assistita da penale, prescinde dalla prova del danno; le domande di risarcimento e di pubblicazione della sentenza vanno invece respinte quando manchi la prova di qualunque utilizzo o tentativo di impiego del materiale illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio per il titolare.
Lo storno di dipendenti richiede la prova dell’animus nocendi del concorrente, desumibile da comportamenti attivi idonei a interferire con la libera scelta dei lavoratori, quali l’erogazione o la promessa di incentivi impropri, la denigrazione del precedente datore di lavoro o contatti pressanti per orientarne il convincimento. Il solo passaggio immediato al concorrente, a breve distanza di tempo, di due dipendenti dimissionari senza preavviso e non vincolati da patti di non concorrenza è insufficiente a dimostrarlo.