Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: segreto commerciale

Tribunale di Roma, 1 Settembre 2026
Accordo di riservatezza e insussistenza di segreti commerciali in difetto di misure di segretezza adeguate
Le informazioni tecniche non brevettate, le informazioni commerciali e il know-how scambiati tra le parti di un contratto di progettazione...

Le informazioni tecniche non brevettate, le informazioni commerciali e il know-how scambiati tra le parti di un contratto di progettazione non costituiscono segreti commerciali tutelabili ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando, pur qualificati come riservati in un reciproco accordo di riservatezza che ne disciplina le modalità di comunicazione, non risultino sottoposti a misure specifiche e ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti [contratto per la progettazione concettuale delle piattaforme galleggianti di un parco eolico offshore; recesso della committente e affidamento della prosecuzione del progetto a un’impresa concorrente della progettista; domanda cautelare di inibitoria, distruzione degli elaborati, descrizione e sospensione del progetto].

La violazione degli obblighi contrattuali di riservatezza può integrare un atto di concorrenza sleale, ma il fumus boni iuris di tale violazione non è raggiunto sulla base del solo assunto che l’impresa concorrente, cui la committente abbia affidato la prosecuzione del progetto dopo il recesso dal contratto con la precedente progettista, sia priva di esperienza specifica e non possa completare il progetto in tempi ragionevoli senza utilizzare il know-how e gli elaborati di quest’ultima, quando non risultino il difetto di competenze tecniche della concorrente, tempi stringenti del progetto o soluzioni elaborate nel corso della collaborazione tali da renderne inevitabile l’utilizzo.

Il risarcimento del danno previsto dall’art. 132, comma 5-quater, c.p.i. presuppone l’avvenuta adozione di misure cautelari e non spetta, pertanto, in caso di rigetto della domanda cautelare.

La particolare natura della questione e la sommarietà della cognizione cautelare di una vicenda complessa escludono i presupposti soggettivi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in caso di rigetto della domanda cautelare.

Leggi tutto
25/10/2026
Data sentenza: 01/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alfredo Landi
Registro : RG – 45753 –  2025
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Descrizione di segreti commerciali presso l’ex collaboratore e il concorrente, conferma limitata ai file corrispondenti
In sede di conferma della descrizione concessa inaudita altera parte a tutela di segreti commerciali e di opere dell’ingegno, l’esiguità...

In sede di conferma della descrizione concessa inaudita altera parte a tutela di segreti commerciali e di opere dell’ingegno, l’esiguità del numero di file identici per codice hash o derivati, rinvenuti presso l’ex collaboratore e presso l’impresa concorrente con cui egli ha avviato un nuovo rapporto, rispetto alla mole del materiale di comparazione depositato dal titolare, non impedisce la conferma del provvedimento limitatamente ai documenti per i quali la consulenza tecnica abbia riscontrato corrispondenze, perché le contestazioni sul valore economico dei documenti, sulla loro tutelabilità come opere dell’ingegno, sulla loro rilevanza causale rispetto agli illeciti lamentati e sulla distinzione tra know how riservato e competenze specialistiche proprie dell’esperto del ramo sono riservate al giudizio di merito [descrizione ex art. 129 c.p.i. e art. 161 l. 633/1941 chiesta da una società di progettazione di opere idrauliche contro l’ex collaboratrice che avrebbe esfiltrato file aziendali prima di cessare il rapporto e contro la società concorrente presso cui la stessa ha iniziato a collaborare; c.t.u. con riscontro di pochi file identici o derivati; conferma limitata a tali file e secretazione dell’intero materiale acquisito].

La conferma della descrizione concessa inaudita altera parte si fonda sul vaglio esterno della tipologia dei documenti raccolti e della loro pertinenza alla lite, senza estendersi a un’indagine volta a verificare in concreto se il loro contenuto supporti un giudizio di illiceità della condotta in relazione ai segreti commerciali o ai diritti allegati, fermo restando il vaglio della ragionevolezza del sospetto e della non pretestuosità o vessatorietà della richiesta.

Gli oneri di allegazione richiesti per la concessione e la conferma della descrizione sono distinti da quelli necessari per l’adozione, nel medesimo procedimento cautelare, di provvedimenti inibitori, sicché l’insussistenza del fumus boni iuris per l’inibitoria non preclude di per sé la conferma della descrizione del materiale rinvenuto, quando esso sia pertinente all’oggetto della causa e funzionale all’accertamento dell’illecito nel successivo giudizio di merito.

La descrizione è rimedio insieme di istruzione preventiva, strumentale alle esigenze istruttorie del giudizio di merito, e di natura cautelare, la cui concessione presuppone l’allegazione di fatti e circostanze che rendano ragionevole, in base a un giudizio ex ante, il sospetto degli illeciti denunciati, sicché i presupposti per la concessione, la conferma o la revoca si valutano in relazione al diritto processuale alla prova e non, in via immediata e diretta, al diritto sostanziale sotteso, e il fumus boni iuris e il periculum in mora assumono ampiezza e contenuto diversi da quelli richiesti per i provvedimenti inibitori e di sequestro.

Leggi tutto
24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 45998 –  2024
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Tutela cautelare dei segreti commerciali del legittimo detentore e sottrazione del portafoglio clienti assicurativo
La tutela dei segreti commerciali prevista dall’art. 99 c.p.i. spetta al legittimo detentore delle informazioni, anche se non ne è...

La tutela dei segreti commerciali prevista dall’art. 99 c.p.i. spetta al legittimo detentore delle informazioni, anche se non ne è proprietario. [L’agente di assicurazione] è pertanto legittimato a chiedere le misure cautelari di cui agli artt. 129-131 c.p.i. quando provi la legittimità della detenzione delle informazioni sul portafoglio clienti in virtù del contratto di mandato con [la compagnia] che gli affida la gestione delle polizze.

Un elenco di clienti che contiene, oltre ai nominativi, i dati identificativi e i recapiti, il tipo di polizza in corso, le scadenze e i premi corrisposti costituisce un complesso di informazioni dotato di valore economico, perché nella sua completezza attribuisce al concorrente un effettivo e concreto vantaggio competitivo. Nella sede cautelare, ai fini dei requisiti dell’art. 98 c.p.i., può ritenersi sufficiente la ricognizione delle misure di sicurezza normalmente adottate [dalla compagnia mandante nei rapporti con le agenzie], salvo ogni approfondimento nel giudizio di merito.

Il numero delle disdette e dei mancati rinnovi registrati [dall’agenzia] e il contestuale passaggio dei clienti all’impresa concorrente, insieme alle modalità con cui le disdette sono state comunicate, costituiscono, in mancanza di elementi di segno diverso, indice sintomatico dello sfruttamento delle informazioni riservate sul portafoglio clienti da parte di chi non ne ha la legittima detenzione né ne prova la legittima acquisizione aliunde.

Benché la clientela non appartenga all’imprenditore e la sua contesa rientri nel gioco della concorrenza, il passaggio massivo dei clienti all’impresa concorrente, quando è conseguenza di iniziative fondate sullo sfruttamento di informazioni sul portafoglio clienti dotate di valore commerciale e di cui il concorrente non ha la legittima disponibilità, è provocato con un mezzo contrario ai principi di correttezza professionale.

L’acquisizione e l’utilizzo da parte di un imprenditore concorrente, tramite ex dipendenti, di una banca dati commerciale organizzata contenente informazioni riservate integrano concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. anche in assenza di un patto di non concorrenza e anche se i dati non sono segreti in senso stretto, quando l’appropriazione riguarda un complesso informativo che eccede la normale capacità mnemonica individuale e che, pertanto, non può qualificarsi come know-how individuale dell’ex dipendente.

L’inibitoria cautelare ha ad oggetto l’acquisizione dei clienti mediante l’utilizzo delle informazioni riservate sottratte, e lascia fuori la mera acquisizione dei medesimi clienti con mezzi leciti. La penale assiste il comando per le acquisizioni successive al provvedimento, mentre le condotte anteriori possono fondare una responsabilità risarcitoria da accertare nel giudizio di merito.

Leggi tutto
24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 22505 –  2024
Tribunale di Bologna, 12 Aprile 2025, n. 3362/2025
Inapplicabilità della disciplina della concorrenza sleale tra professionisti intellettuali e società tra professionisti
La configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. presuppone una situazione di concorrenzialità tra imprenditori,...

La configurabilità di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. presuppone una situazione di concorrenzialità tra imprenditori, nel senso dell’art. 2082 c.c. Ne consegue che la disciplina della concorrenza sleale è inapplicabile nei rapporti tra soggetti che esercitano una libera professione intellettuale [quali il professionista e la società tra professionisti cui egli partecipava], perché l’attività professionale, anche se svolta in forma associata, non è sostanzialmente assimilabile a un’attività propriamente imprenditoriale; in tali rapporti neppure possono essere tutelate attraverso la concorrenza sleale le informazioni riservate prive dei requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.

La tutela dei segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. richiede che il titolare alleghi e provi l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni [l’elenco dei clienti, con i servizi forniti e le condizioni economiche praticate]. A tal fine la semplice adozione di una password per l’accesso al programma gestionale è insufficiente, occorrendo dimostrare che essa soddisfi un livello minimo di complessità adeguato agli attuali requisiti di sicurezza informatica e che la documentazione cartacea sia conservata in un luogo protetto e non accessibile a tutto il personale.

Leggi tutto
23/10/2026
Data sentenza: 12/04/2025
Numero: 3362/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 3896 –  2021
Tribunale di Milano, 6 Settembre 2025, n. 4692/2025
Boicottaggio primario, abuso di posizione dominante e sviamento di clientela tramite l’ex collaboratore
La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad...

La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad altri operatori costituisce boicottaggio primario, che non è di per sé illecito in quanto espressione di autonomia negoziale e integra l’illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. soltanto quando provenga da un’impresa titolare di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Spetta quindi all’attore allegare e provare il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e geografico, e la posizione dominante del produttore; tale posizione va esclusa quando nel mercato operi una pluralità di produttori concorrenti, per alcuni dei quali lo stesso distributore escluso svolga attività di distribuzione.

La realizzazione di un illecito antitrust per abuso di posizione dominante presuppone che l’autore della condotta rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento e che la condotta rappresenti uno sfruttamento abusivo di tale posizione; entrambe le condizioni debbono essere oggetto di positivo accertamento. L’esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, essendo vietato soltanto il suo abuso; sull’impresa che ne sia titolare grava una speciale responsabilità, che le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e le impone scelte atte a favorire lo sviluppo di una concorrenza assente o indebolita.

Non costituiscono segreti commerciali tutelabili ex art. 98 c.p.i. gli elenchi di strutture sanitarie, corredati dei nominativi dei medici e talvolta di recapiti telefonici o di posta elettronica, privi di dati sulle offerte formulate, sulle trattative in corso, sui contratti stipulati e sui prodotti forniti, perché non offrono informazioni commerciali qualificate idonee ad attribuire al concorrente un significativo vantaggio competitivo; né costituiscono know-how del distributore i dati sulle installazioni dei prodotti presso i clienti finali che il contratto di distribuzione gli imponeva di trasmettere al produttore.

L’imprenditore che si avvalga della collaborazione di un soggetto che abbia violato l’obbligo di fedeltà verso il precedente committente non compie per ciò solo atti di concorrenza sleale, perché occorre l’appropriazione, per il tramite del collaboratore infedele, di notizie riservate nell’esclusiva disponibilità del concorrente. La predisposizione di offerte di vendita per conto del concorrente da parte dell’ex collaboratore, non vincolato da patti di non concorrenza, rientra quindi nell’utilizzo lecito delle competenze e delle conoscenze proprie del suo patrimonio professionale, in mancanza della prova dello sfruttamento di informazioni qualificate o di trattative avviate dal precedente committente.

Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché altrimenti si vanificherebbe la libertà del lavoratore e si attribuirebbe al precedente datore di lavoro una rendita parassitaria. Integra invece concorrenza sleale l’appropriazione e l’utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali che, pur non costituendo segreti commerciali, superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e configuri una banca dati capace di fornire al concorrente un vantaggio competitivo.

L’art. 2598 c.c. non vieta a chi intenda operare sul medesimo mercato del precedente datore di lavoro di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori, mentre è illecito servirsi della rete commerciale e dei contatti del concorrente per intrattenere rapporti unicamente o in misura considerevole con i suoi fornitori e clienti. L’illiceità va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento: è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro resa possibile dalle conoscenze riservate acquisite, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni di quei clienti.

La sottrazione di dati dagli archivi informatici di un concorrente contenenti un mero schedario nominativo dei clienti (mailing list), privo di altri dettagli utili e qualificanti per l’attività aziendale, e la rivelazione a terzi e l’utilizzo dei medesimi dati costituiscono condotte idonee ad attuare un contatto finalizzato a un eventuale storno di clientela, ma non attengono né interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Leggi tutto
18/10/2026
Data sentenza: 06/09/2025
Numero: 4692/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 536 –  2020
Tribunale di Milano, 8 Dicembre 2025
Descrizione negata: eccezione sperimentale per la ricerca universitaria e onere di deposito del know-how
Non sussiste il fumus per la concessione della descrizione, né delle misure cautelari, rispetto all’attività di ricerca svolta da un’università...

Non sussiste il fumus per la concessione della descrizione, né delle misure cautelari, rispetto all’attività di ricerca svolta da un’università nell’ambito di un progetto sperimentale destinato tutt’al più alla realizzazione e sperimentazione di un prototipo, anche se avente a oggetto l’invenzione brevettata, perché opera l’eccezione dell’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. Il discrimine tra attività sperimentale lecita e illecita non risiede negli scopi commerciali dello sperimentatore, impliciti in una certa misura nella ricerca, ma nell’idoneità astratta della sperimentazione a conseguire un progresso tecnico, salvi i diritti del titolare sulle invenzioni dipendenti; la mera eventualità che i risultati della ricerca siano in futuro utilizzati dall’impresa partner per realizzare prodotti contraffattori non giustifica un giudizio di illiceità.

Una volta brevettata, l’invenzione non può ritenersi segreta o riservata, perché la disciplina brevettuale si fonda sulla rivelazione della struttura dell’invenzione: le caratteristiche oggetto di brevettazione, a prescindere dalla validità del brevetto, non possono essere tutelate come segreti commerciali né essere soggette a vincoli di riservatezza tra le parti. Possono continuare a essere protette come know-how segreto soltanto specifiche tecniche ulteriori, non desumibili dal testo brevettuale né comprese nello stato della tecnica, delle quali il ricorrente deve allegare la sussistenza, il contenuto e la rilevanza ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Quando venga lamentata la violazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., è onere del ricorrente depositare in giudizio sin dalla proposizione del ricorso, eventualmente in forma secretata, le informazioni costituenti il know-how segreto di cui assume l’illecita sottrazione o utilizzazione, con una sintetica descrizione dei requisiti dell’art. 98 c.p.i. L’assolvimento di tale onere è necessario per la delibazione delle domande cautelari, per la verifica dei presupposti di accesso alla descrizione e per il suo corretto espletamento, perché consente di accertare se le informazioni tutelabili si trovino effettivamente nella disponibilità del resistente o siano state da questo utilizzate in difformità dagli accordi, anche quando la conferma della descrizione si limiti al vaglio esterno dei documenti raccolti.

La nozione contrattuale di «informazioni proprietarie» contenuta in un accordo di riservatezza (NDA), che comprenda tutte le informazioni qualificate come tali dalla parte che le divulga, indipendentemente dall’adozione di ragionevoli misure di segretezza e senza garanzie sulla loro accuratezza e completezza, non coincide con quella di segreto commerciale tutelabile ex art. 98 c.p.i., perché vi rientrano informazioni la cui divulgazione rileva soltanto come inadempimento contrattuale. La genericità dell’NDA non consente quindi di individuare il know-how segreto per la cui tutela si chiede la descrizione.

La descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. è un rimedio di istruzione preventiva finalizzato all’accertamento delle violazioni dei diritti di proprietà industriale, e non di violazioni riconducibili unicamente a inadempimenti contrattuali o ad atti di concorrenza sleale non interferente. L’accesso al rimedio richiede quindi un vaglio, sia pure sommario, della titolarità in capo al ricorrente delle privative e della loro violazione, perché la descrizione pone delicati problemi di tutela della riservatezza delle informazioni del resistente massivamente acquisite e consente un accesso privilegiato alla prova dell’illecito.

La clausola arbitrale contenuta nei contratti di fornitura tra le parti non esclude la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso per descrizione e misure cautelari, attesa la natura cautelare del procedimento e l’allegazione di violazioni non solo contrattuali ma anche extracontrattuali.

La descrizione giudiziale rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione subordinata all’allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 08/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 2853 –  2025
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Descrizione a tutela di segreti commerciali e prova delle misure di segretezza adottate
Ai fini della conferma della descrizione chiesta a tutela di segreti commerciali, il ricorrente deve provare che le informazioni asseritamente...

Ai fini della conferma della descrizione chiesta a tutela di segreti commerciali, il ricorrente deve provare che le informazioni asseritamente sottratte fossero sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate, di carattere sia fisico sia giuridico; in difetto di tale prova, che non può essere sostituita dalle sole consulenze di parte, il decreto concesso inaudita altera parte va revocato. Non esonera il ricorrente da tale onere la circostanza che le informazioni siano state acquisite dal concorrente tramite un’agenzia investigativa o per effetto della trasmissione erroneamente effettuata dal consulente tecnico d’ufficio di un precedente procedimento, perché le modalità di acquisizione non dimostrano la segretezza delle informazioni [nella specie, la consulenza tecnica d’ufficio non aveva potuto valutare l’adeguatezza delle misure per mancanza di informazioni specifiche].

Spetta al ricorrente che invoca la tutela delle informazioni riservate ex art. 98 c.p.i. la prova delle condizioni cui la legge la subordina: che le informazioni siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore o chi sia autorizzato a utilizzarle con il consenso del titolare; che siano segrete, nel senso che la loro acquisizione, quando possibile, richieda sforzi non indifferenti, superiori a quelli necessari per un’accurata ricerca; che abbiano valore economico, in quanto la loro acquisizione abbia richiesto uno sforzo economico che sarebbe presumibilmente necessario anche per duplicarle; che siano sottoposte a misure di segregazione, consistenti sia in una protezione fisica, assicurata da sistemi adeguati, sia in una protezione giuridica, assicurata da un’informazione adeguata ai terzi che vengono in contatto con le informazioni sul loro carattere riservato e sulla necessità di mantenerlo.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 8961 –  2023
Tribunale di Genova, 5 Settembre 2025
Esfiltrazione di dati aziendali da parte dell’ex dipendente e tutela cautelare dei segreti commerciali
Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e...

Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e penale ex art. 614 bis c.p.c., quando l’ex dipendente, dopo la cessazione del rapporto, abbia continuato ad accedere ai sistemi informatici aziendali e abbia trasferito su un proprio supporto informazioni commerciali dell’impresa, protette da misure di sicurezza adeguate [nella specie, password individuali, antivirus, firewall, accesso ai sistemi CRM e B2B consentito soltanto tramite account utente, regolamenti aziendali e accordi di riservatezza sottoscritti dai dipendenti]. Il periculum è integrato dall’assunzione dell’ex dipendente presso un’impresa diretta concorrente, che rende concreto il rischio che le informazioni vengano a conoscenza di quest’ultima.

Il requisito della segretezza delle informazioni commerciali va inteso in un’accezione necessariamente relativa. Caratteristica peculiare del bene «segreti» è che il suo sfruttamento coincide con la messa in pericolo della sua stessa esistenza: se l’imprenditore vuole sfruttare le conoscenze all’interno dell’azienda deve rivelarle a terze persone (dipendenti o collaboratori), allargando la cerchia di coloro che vi hanno legittimamente accesso. L’accesso alle conoscenze non comporta che il dipendente, il consulente o l’amministratore, nel corso del rapporto con l’imprenditore o dopo la sua cessazione, se ne possano appropriare.

Nella nozione di segreti commerciali rientrano anche le informazioni aziendali segrete che abbiano a oggetto aspetti organizzativi e commerciali dell’impresa, comprese le liste di clienti che ne riportino, oltre ai dati identificativi, le ulteriori indicazioni utili a determinarne il profilo qualificante. Le informazioni commerciali che fanno parte del business plan di un’impresa sono connotate da valore economico e il loro utilizzo determina un vantaggio competitivo economicamente rilevante.

Le conoscenze acquisite nell’esercizio dell’impresa costituiscono un patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una potestas di natura «proprietaria», che comporta la decisione di utilizzarle o no, come pure di distruggerle per non renderle di pubblico dominio.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 05/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 3616 –  2025
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026
Storno di dipendenti e sottrazione di segreti: competenza della sezione impresa e conferma della descrizione
Quando le condotte contestate all’ex dipendente consistono nella sua compartecipazione all’illecito extracontrattuale commesso dal concorrente, e in particolare nella sottrazione...

Quando le condotte contestate all’ex dipendente consistono nella sua compartecipazione all’illecito extracontrattuale commesso dal concorrente, e in particolare nella sottrazione di pretesi segreti industriali, sussiste la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, perché la domanda non riguarda l’autonomo comportamento del dipendente contrario ai doveri di fedeltà ex art. 2105 c.c. [nella specie, era stata eccepita la competenza del giudice del lavoro].

Il materiale acquisito con la descrizione che contenga anche informazioni riservate delle parti descritte può essere secretato ex art. 121 ter c.p.i., consentendone l’accesso ai soli difensori con obbligo di riservatezza e con divieto di comunicare o trasmettere i documenti o le informazioni alle parti assistite e ai terzi. Il materiale manifestamente estraneo alla controversia, che non presenta alcun valore probatorio anche solo potenziale, va espunto dal procedimento e integralmente secretato.

Le spese relative alla descrizione giudiziale sono rimesse al futuro giudizio di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.i. e 669 octies c.p.c. Le spese della domanda cautelare ex artt. 2598 c.c. e 700 c.p.c., fondata su una fattispecie di concorrenza sleale processualmente autonoma per causa petendi e petitum rispetto al ricorso per descrizione e all’inibitoria a tutela della privativa, vanno invece regolate già nella fase cautelare, tenuto conto della natura anticipatoria del provvedimento; in caso di rinuncia a tale domanda e in assenza di accordo tra le parti, esse sono poste a carico della parte rinunciante, ai sensi degli artt. 306, comma 4, e 669 octies, comma 7, c.p.c.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte, almeno quando si tratti della tutela di privative industriali, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. La misura, infatti, è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è strumentale, sia rimedio di natura cautelare, perché la sua concessione è subordinata al rischio di dispersione della prova.

L’apprezzamento del fumus per la concessione della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive (accertamento di uno stato di fatto) e delle finalità del mezzo (acquisizione preventiva di dati e documenti), può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello necessario per l’adozione di misure cautelari più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria, che incidono direttamente sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario.

In sede di conferma della descrizione, la verifica degli esiti della misura ha carattere meramente formale e si arresta alla rilevanza e alla formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res extensa, cioè la natura e la tipologia dei documenti), senza estendersi all’indagine del loro contenuto (c.d. res cogita, cioè se gli elementi contenuti nei documenti supportino un giudizio di illiceità della condotta). La valutazione del fumus è quindi condizionata soltanto dal carattere non artefatto delle allegazioni relative ai presupposti del procedimento (titolarità di un diritto di proprietà industriale e deduzione della sua violazione) e dall’esito non totalmente nullo della descrizione, ossia dall’astratta idoneità del materiale acquisito a costituire prova, nel giudizio di merito, della lamentata violazione, la cui effettività resta rimessa a quel giudizio.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Aldo Tiberti
Registro : RG – 9765 –  2025
Tribunale di Brescia, 25 Ottobre 2026
Segreto Industriale: permanenza e adeguatezza delle misure di sicurezza
La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato...

La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato come segreto commerciale ciò che in precedenza non lo era (i requisiti ex art. 98 c.p.i., infatti, nel corso del tempo possono, al più, venir meno, ma non “sopravvenire”).

La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali è una misura di sicurezza del tutto ordinaria, diffusa come opzione di base per qualunque dispositivo elettronico: ciò premesso, è ragionevole attendersi che la segretezza di informazioni commerciali di centrale importanza per il know-how della società, archiviate su un server aziendale, venga garantita dall’adozione di misure tecniche maggiormente specifiche, la cui adeguatezza può essere predicata in ragione della capacità di scongiurare il pericolo che si verifichi l’evento. La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali, del resto, è funzionale a impedire l’accesso a soggetti terzi non autorizzati, ma, intrinsecamente, non ha alcuna efficacia nell’impedire l’esportazione di informazioni ad opera del soggetto autorizzato ad accedervi – ovvero la casistica maggiormente ricorrente in fattispecie di concorrenza sleale perpetrata mediante l’ex dipendente.

Leggi tutto
12/08/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 4904 –  2025
Tribunale di Milano, 11 Agosto 2024
Violazione dell’accordo di riservatezza e del patto di non concorrenza; concorrenza sleale e contraffazione
Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi...

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

Leggi tutto
23/05/2026
Data sentenza: 11/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Elisa Fazzini
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 30539 –  2024
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 2140/2024
Tutela mediante concorrenza sleale delle informazioni riservate prive del carattere di segretezza
I documenti tecnici, privi del carattere di segretezza, costituiscono, comunque, patrimonio aziendale tutelabile come know how, la cui acquisizione è...

I documenti tecnici, privi del carattere di segretezza, costituiscono, comunque, patrimonio aziendale tutelabile come know how, la cui acquisizione è illecita ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. quando le informazioni siano state scorrettamente acquisite e siano idonee a danneggiare l’altrui azienda; l’effettivo pregiudizio non è richiesto ed è sufficiente un pericolo di danno.

L’acquisizione di clientela mediante l’uso di informazioni commerciali e tecniche riservate integra una pratica scorretta, idonea a cagionare un danno al concorrente e costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c.

Leggi tutto
22/05/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 2140/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 4340 –  2017
logo