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Sentenze con tag: spese di lite

Corte d'appello di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 442/2026
Transazione del curatore su azioni non ancora promosse e limiti della tutela aquiliana del credito
La transazione conclusa dal curatore fallimentare, con l’autorizzazione del giudice delegato, nel corso di un giudizio di responsabilità contro gli...

La transazione conclusa dal curatore fallimentare, con l’autorizzazione del giudice delegato, nel corso di un giudizio di responsabilità contro gli organi sociali, con la quale la curatela rinuncia senza limitazioni né riserve anche all’esercizio dell’azione civile nel processo penale pendente a carico degli stessi soggetti, si estende alle pretese risarcitorie fondate sui fatti oggetto di quel processo penale che il curatore già conosceva al momento della stipulazione, perché una rinuncia riferita alla sola lite transatta sarebbe pleonastica, costituendone effetto diretto [transazione per un importo modesto, a fronte di una domanda subordinata di oltre diciassette milioni di euro, conclusa nel giudizio relativo all’assegnazione senza corrispettivo del marchio aziendale alla beneficiaria di una scissione; successiva azione di responsabilità e di tutela aquiliana del credito fondata su fatturazioni per operazioni inesistenti di una società estera di comodo, già descritte nel processo verbale di constatazione redatto alla presenza del curatore e segnalate nella sua relazione al giudice delegato].

Nelle procedure concorsuali la definizione transattiva non è riservata alle liti già iniziate e il giudice delegato può autorizzare una transazione che definisca anche controversie non ancora avviate, ancorché prevedibili o previste, tanto più quando il curatore abbia rappresentato l’impossibilità di recuperare ulteriori somme dai responsabili, mentre è gravemente abusivo il comportamento del curatore che, pur conoscendo ulteriori fatti di mala gestio, transige una specifica azione di responsabilità senza riservarsi espressamente di promuovere nuovi giudizi su quei fatti.

La tutela aquiliana del credito presuppone la terzietà dell’autore della condotta lesiva rispetto al soggetto obbligato a eseguire la prestazione e non può quindi essere invocata nei confronti dello stesso debitore, già obbligato ad altro titolo, come l’amministratore nei cui confronti è stata esercitata l’azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali.

Il risarcimento del danno da lesione aquiliana del credito richiede la prova del nesso causale tra la condotta del terzo e la perdita definitiva del diritto di credito, e la rinuncia del creditore al credito, anche mediante transazione, ne determina la sopravvenuta inesistenza ed esclude la possibilità di una sua lesione, in particolare a opera di atti dispositivi successivi alla rinuncia.

Chi chiede il risarcimento del danno da lesione del credito per atti di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale del debitore deve allegare e provare che tali atti hanno avuto efficacia causale diretta sulla lesione e hanno definitivamente pregiudicato la possibilità di soddisfare il credito, tenendo conto anche della capienza degli altri obbligati in solido e del fatto che il credito sia ancora controverso nell’an e nel quantum, e la prova manca quando la sottrazione si è già realizzata con atti anteriori a quelli dedotti.

Il consulente che, molti anni prima, ha ideato un sistema fraudolento a beneficio del debitore non risponde per lesione aquiliana del credito in mancanza di prova univoca del suo apporto causale effettivo agli specifici atti distrattivi compiuti da altri e dedotti in giudizio, tanto più quando tali atti giovano soltanto al debitore e il patrimonio del consulente, anch’egli obbligato verso la curatela, resta a garanzia dei creditori.

La domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2049 c.c. contro la società cessionaria dell’azienda, fondata sull’abbattimento del prezzo di cessione mediante compensazione con debiti derivanti da fatture per operazioni inesistenti, richiede l’indicazione specifica delle fatture fittizie utilizzate per determinare il prezzo, e il suo rigetto comporta quello della domanda relativa alla successiva cessione della stessa azienda, interdipendente con la prima perché volta a sottrarre definitivamente il patrimonio trasferito.

La parte che non ha proposto domande nei confronti di un’altra parte non può essere condannata a rifonderle le spese di lite.

La condanna in solido dei soccombenti alle spese, giustificata anche dalla mera comunanza di interessi derivante dalla convergenza delle difese su questioni sostanzialmente identiche, non è consentita quando essi hanno proposto domande di valore notevolmente diverso, perché la solidarietà cessa quando il comune interesse riguarda solo una parte della domanda.

In mancanza di impugnazione della parte vittoriosa sulla misura delle spese liquidate in suo favore, il giudice d’appello non può aumentarne l’importo.

L’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 può essere condizionata all’effettiva debenza del contributo iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria tenendo conto delle cause di esenzione o di prenotazione a debito.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 442/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro : RG – 1033 –  2021
Tribunale di Milano, 10 Luglio 2025, n. 7479/2025
Adesione dell’opposto all’eccezione di clausola compromissoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo e regolazione delle spese
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria tempestivamente sollevata dall’opponente comporta, in...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza per clausola compromissoria tempestivamente sollevata dall’opponente comporta, in applicazione dell’art. 38, comma 2, c.p.c., richiamabile anche alla luce dell’art. 819 ter c.p.c., l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e di pronunciare sulle spese della fase svoltasi davanti a lui. L’adesione dà luogo a una concorde prosecuzione del giudizio davanti agli arbitri, i quali applicano il criterio della soccombenza anche alla fase svoltasi davanti al Tribunale, in una valutazione complessiva delle spese.

Il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione prende atto dell’adesione dell’opposto all’eccezione di clausola compromissoria deve contenere l’espressa revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice ordinario, perché soltanto un provvedimento espresso, e non implicito, impedisce al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui è capace in pendenza dell’opposizione.

Il ricorso per decreto ingiuntivo proposto in presenza di clausola compromissoria è legittimo; le parti possono rinunciare ad avvalersi della clausola anche per comportamento concludente, rimettendosi alla decisione del giudice ordinario, dato che l’eccezione di patto compromissorio non è rilevabile d’ufficio.

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23/10/2026
Data sentenza: 10/07/2025
Numero: 7479/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 15117 –  2025
Corte d'appello di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 677/2025
Spese di lite a carico dell’erede beneficiato soccombente oltre i limiti dell’art. 490 c.c.
L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che, convenuto in giudizio per un debito ereditario [derivante da responsabilità...

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che, convenuto in giudizio per un debito ereditario [derivante da responsabilità del dante causa quale amministratore di società], abbia svolto eccezioni e difese di merito, se soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio senza la limitazione di cui all’art. 490, comma 2, n. 2), c.c. Le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e conseguono, secondo il principio generale della soccombenza, al comportamento processuale dell’erede, sicché non rientrano fra i debiti dell’eredità. Diversa è l’ipotesi dell’erede beneficiato che, evocato in giudizio, non formuli alcuna eccezione, difesa o domanda e si rimetta all’esito del giudizio.

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22/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 677/2025
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Marco Rossi
Registro : RG – 433 –  2024
Corte d'appello di Ancona, 1 Dicembre 2024, n. 66/2024
Contributo dell’ente pubblico socio di società consortile: titolo sospeso e revocato nel giudizio di rinvio
Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione...

Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., prima l’esistenza del diritto azionato e soltanto dopo la sua eventuale prescrizione; accertata l’insussistenza del diritto, l’eccezione di prescrizione resta assorbita. Non sussiste il diritto della società consortile a ottenere dall’ente pubblico socio l’erogazione del contributo deliberato, quando la delibera che lo ha concesso sia stata sospesa per l’inadempimento della società agli obblighi informativi, così perdendo efficacia, e la società sia stata poi dichiarata decaduta da tutti i finanziamenti, erogati e non erogati, per il loro utilizzo non corretto [nella specie, il contributo era vincolato alla realizzazione di un’infrastruttura pubblica che la società, posta in liquidazione, non era più in condizione di realizzare].

Il giudice ordinario, nel valutare la pretesa della società consortile all’erogazione di un contributo pubblico, non può sindacare la validità e l’efficacia degli atti amministrativi di sospensione e decadenza né l’accertamento dei presupposti per l’erogazione, perché tale esame esorbita dalla sua giurisdizione e, nel giudizio di rinvio, dalle questioni devolute.

È inammissibile, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., l’intervento adesivo dipendente spiegato per la prima volta nel giudizio di rinvio, e le spese vanno poste a carico dell’interveniente che, dopo aver dichiarato di rinunciare all’intervento, abbia continuato a svolgere attività difensiva.

All’esito del giudizio di rinvio le spese dell’intero processo vanno regolate secondo il principio di causalità, tenendo conto soltanto dell’esito finale della lite e non di quello dei singoli gradi, ma vanno liquidate con riferimento a ciascun grado secondo i parametri vigenti all’epoca della relativa decisione.

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18/10/2026
Data sentenza: 01/12/2024
Numero: 66/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Pier Giorgio Palestini
Registro : RG – 541 –  2021
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2025
Sospensione ex art. 373 c.p.c. della condanna alle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza
L’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. è un rimedio di carattere generale, ammissibile anche avverso l’ordinanza con cui...

L’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c. è un rimedio di carattere generale, ammissibile anche avverso l’ordinanza con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza, impugnata con regolamento di competenza, quando essa rechi una condanna alle spese suscettibile di esecuzione.

Ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., il danno non è irreparabile per il solo fatto che le spese siano state distratte in favore del difensore antistatario della controparte, perché in caso di riforma o annullamento del provvedimento è lo stesso difensore distrattario, titolare di un autonomo rapporto con la parte soccombente, l’unico legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Il danno è grave, ai fini della sospensione ex art. 373 c.p.c., quando procuri al debitore un pregiudizio maggiore di quello inevitabilmente connesso al pagamento, e cioè quando leda esigenze del debitore significativamente più rilevanti di quelle del creditore che il pagamento è destinato a soddisfare; il giudizio richiede quindi una comparazione tra le situazioni patrimoniali delle parti, sicché non basta allegare l’entità della somma o l’insolvibilità del creditore, in mancanza di allegazioni sulla capacità patrimoniale del debitore.

La liquidazione delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. è riservata alla Corte di cassazione, nell’ambito del giudizio di legittimità al quale la procedura incidentale è funzionale.

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17/10/2026
Data sentenza: 09/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 8279 –  2023
Tribunale di Milano, 4 Gennaio 2025
Esito negativo della descrizione e revoca del decreto: la sola pubblicità del macchinario non basta
Va revocato il decreto di descrizione concesso inaudita altera parte quando tutti gli accessi abbiano dato esito negativo, perché non...

Va revocato il decreto di descrizione concesso inaudita altera parte quando tutti gli accessi abbiano dato esito negativo, perché non sono stati rinvenuti né i macchinari asseritamente contraffattori né la relativa documentazione tecnica, e il materiale acquisito coincida con quello già prodotto dal ricorrente, come le brochure diffuse in una fiera e le immagini pubblicate sul sito internet del resistente, che di per sé nulla provano sull’effettiva produzione e commercializzazione dei macchinari: in tal caso non sussiste il rischio di dispersione delle prove della violazione.

L’esito negativo della descrizione, che non abbia consentito di accertare nemmeno l’esistenza dei macchinari e delle loro caratteristiche tecniche, allo stato soltanto pubblicizzati, preclude l’inibitoria della produzione, distribuzione, commercializzazione, esposizione e offerta in vendita. Neppure può essere inibita la pubblicizzazione dei macchinari, perché l’assenza di fumus della violazione della privativa preclude l’adozione di qualsiasi misura cautelare.

Quando siano esclusi i presupposti per la conferma della descrizione e per la concessione del sequestro, misure entrambe strumentali rispetto al giudizio a cognizione piena, non va fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito e le spese del procedimento cautelare vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

I presupposti per la concessione della descrizione inaudita altera parte, così come per la sua conferma o revoca, vanno valutati in relazione alla salvaguardia del diritto processuale alla prova dei fatti che in astratto ammettono la cautela, e non del diritto sostanziale sotteso. Con la descrizione non si tratta di confermare o escludere, sia pure in via sommaria, la violazione dei diritti azionati, bensì di valutare l’utilità e la rilevanza del materiale probatorio di cui si chiede l’acquisizione ai fini degli apprezzamenti da compiere in sede di cognizione piena.

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17/10/2026
Data sentenza: 04/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 4968 –  2025
Tribunale di Firenze, 24 Ottobre 2026, n. 3731/2025
Eccezione di compromesso nell’opposizione a decreto ingiuntivo: revoca del decreto e spese all’opposto
Pur in presenza di una clausola compromissoria, il creditore interessato a ottenere un provvedimento monitorio può chiederne l’emissione soltanto al...

Pur in presenza di una clausola compromissoria, il creditore interessato a ottenere un provvedimento monitorio può chiederne l’emissione soltanto al giudice ordinario; nel farlo, tuttavia, assume il rischio che il debitore proponga opposizione eccependo la clausola compromissoria, rendendo così fondato uno dei motivi di opposizione. Ne consegue che, dichiarata l’incompetenza del giudice ordinario per essere competenti gli arbitri e revocato il decreto, le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico dell’opposto [nella specie, l’opposta aveva aderito all’eccezione di compromesso chiedendo la compensazione delle spese].

Quando il giudice dell’opposizione dichiara la propria incompetenza per essere competenti gli arbitri, deve assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi a questi ultimi, trovando applicazione l’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ne escludeva l’applicabilità.

La maggiorazione del compenso prevista dall’art. 4, comma 8, DM 55/2014 trova la propria ratio nell’accoglimento della domanda sulla base di questioni risultate manifestamente fondate, sicché le difese che la parte ha dovuto spiegare in relazione alle argomentazioni della controparte possono determinare un aumento del compenso. La maggiorazione non si applica, perciò, quando l’opposto abbia aderito all’eccezione di compromesso sollevata con l’opposizione, perché in tal caso non si sono rese necessarie ulteriori difese dell’opponente.

Le spese dell’incidente cautelare promosso con l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. non vanno liquidate autonomamente, perché si tratta di un procedimento in corso di causa le cui spese sono ricomprese nella liquidazione del giudizio di opposizione.

Il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo, anche in presenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio. Quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, tuttavia, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi.

In caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non trova applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c., anche quando l’opposto aderisca all’eccezione di incompetenza; il giudice dell’opposizione, quindi, dichiara l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e la conseguente nullità di quest’ultimo, regolando le spese di lite, e non pronuncia ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca richiedono la pronuncia di una sentenza; il provvedimento che dichiara l’incompetenza ha infatti un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3731/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 9516 –  2025
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Storno di dipendenti e sottrazione di segreti: competenza della sezione impresa e conferma della descrizione
Quando le condotte contestate all’ex dipendente consistono nella sua compartecipazione all’illecito extracontrattuale commesso dal concorrente, e in particolare nella sottrazione...

Quando le condotte contestate all’ex dipendente consistono nella sua compartecipazione all’illecito extracontrattuale commesso dal concorrente, e in particolare nella sottrazione di pretesi segreti industriali, sussiste la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, perché la domanda non riguarda l’autonomo comportamento del dipendente contrario ai doveri di fedeltà ex art. 2105 c.c. [nella specie, era stata eccepita la competenza del giudice del lavoro].

Il materiale acquisito con la descrizione che contenga anche informazioni riservate delle parti descritte può essere secretato ex art. 121 ter c.p.i., consentendone l’accesso ai soli difensori con obbligo di riservatezza e con divieto di comunicare o trasmettere i documenti o le informazioni alle parti assistite e ai terzi. Il materiale manifestamente estraneo alla controversia, che non presenta alcun valore probatorio anche solo potenziale, va espunto dal procedimento e integralmente secretato.

Le spese relative alla descrizione giudiziale sono rimesse al futuro giudizio di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.i. e 669 octies c.p.c. Le spese della domanda cautelare ex artt. 2598 c.c. e 700 c.p.c., fondata su una fattispecie di concorrenza sleale processualmente autonoma per causa petendi e petitum rispetto al ricorso per descrizione e all’inibitoria a tutela della privativa, vanno invece regolate già nella fase cautelare, tenuto conto della natura anticipatoria del provvedimento; in caso di rinuncia a tale domanda e in assenza di accordo tra le parti, esse sono poste a carico della parte rinunciante, ai sensi degli artt. 306, comma 4, e 669 octies, comma 7, c.p.c.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte, almeno quando si tratti della tutela di privative industriali, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. La misura, infatti, è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è strumentale, sia rimedio di natura cautelare, perché la sua concessione è subordinata al rischio di dispersione della prova.

L’apprezzamento del fumus per la concessione della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive (accertamento di uno stato di fatto) e delle finalità del mezzo (acquisizione preventiva di dati e documenti), può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello necessario per l’adozione di misure cautelari più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria, che incidono direttamente sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario.

In sede di conferma della descrizione, la verifica degli esiti della misura ha carattere meramente formale e si arresta alla rilevanza e alla formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res extensa, cioè la natura e la tipologia dei documenti), senza estendersi all’indagine del loro contenuto (c.d. res cogita, cioè se gli elementi contenuti nei documenti supportino un giudizio di illiceità della condotta). La valutazione del fumus è quindi condizionata soltanto dal carattere non artefatto delle allegazioni relative ai presupposti del procedimento (titolarità di un diritto di proprietà industriale e deduzione della sua violazione) e dall’esito non totalmente nullo della descrizione, ossia dall’astratta idoneità del materiale acquisito a costituire prova, nel giudizio di merito, della lamentata violazione, la cui effettività resta rimessa a quel giudizio.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Aldo Tiberti
Registro : RG – 9765 –  2025
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 1000/2026
Responsabilità di amministratori e sindaci di cooperativa edilizia per la vendita forzata dell’alloggio prenotato
Gli amministratori e i sindaci di una cooperativa edilizia non rispondono verso il socio prenotatario del danno derivante dalla vendita...

Gli amministratori e i sindaci di una cooperativa edilizia non rispondono verso il socio prenotatario del danno derivante dalla vendita forzata dell’alloggio, rimasto nel patrimonio della società, quando l’espropriazione sia stata promossa per debiti sociali in un periodo in cui la società era sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e le condizioni per l’assegnazione definitiva non si erano verificate per la morosità dello stesso socio nel pagamento del corrispettivo [socio immesso nel godimento di un appartamento realizzato dalla cooperativa, venduto all’asta in una procedura esecutiva promossa da creditori sociali].

Non è imputabile agli amministratori la cancellazione d’ufficio della cooperativa dal registro delle imprese per omesso deposito pluriennale dei bilanci sopravvenuta poco dopo la revoca della liquidazione coatta amministrativa e riferibile alla gestione commissariale, e la revoca dello stato di insolvenza dimostra che gli amministratori si erano attivati per mantenere in vita la società.

La responsabilità dei sindaci verso il socio presuppone l’allegazione di specifiche omissioni nell’attività di controllo, in mancanza delle quali la domanda risarcitoria nei loro confronti è infondata.

Quando la difesa delle parti vittoriose sia unitaria, le spese sono liquidate una sola volta con l’aumento previsto per la pluralità di parti, e nulla è dovuto nei rapporti con le parti rimaste contumaci.

In applicazione del principio della ragione più liquida la domanda può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le eccezioni di difetto di legittimazione passiva.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1000/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 22700 –  2022
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 16026/2026
Azione individuale contro gli amministratori subentrati per il trattamento di fine mandato non pagato
Gli amministratori nominati dopo che il credito di un terzo verso la società sia rimasto insoddisfatto e dopo che, nel...

Gli amministratori nominati dopo che il credito di un terzo verso la società sia rimasto insoddisfatto e dopo che, nel giudizio promosso per il suo accertamento, la società non abbia ottemperato all’ordine di esibizione non rispondono ai sensi dell’art. 2395 c.c. del danno derivante dal mancato pagamento, perché le condotte omissive anteriori alla loro nomina sono imputabili soltanto agli amministratori allora in carica [ex presidente del consiglio di amministrazione che chiedeva agli amministratori successivi il risarcimento del danno pari al trattamento di fine mandato non riscosso].

Quando all’amministratore sia addebitata una condotta omissiva prospettata come permanente per tutta la durata del mandato, il termine di prescrizione dell’azione proposta dal terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica, mentre la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. riguarda soltanto i rapporti tra la società e i propri amministratori e non si estende all’azione individuale del terzo.

Non viola gli obblighi di buona fede l’amministratore che ometta di pagare un credito vantato verso la società la cui esistenza sia stata esclusa da sentenze pronunciate nei confronti della società, perché il credito non è certo, liquido ed esigibile e l’amministratore è tenuto a rispettare le sentenze pronunciate nei confronti della società da lui amministrata, a tutela del patrimonio sociale e dei creditori.

Non è imputabile agli amministratori, quale fatto illecito fonte di responsabilità verso il terzo, la mancata produzione in giudizio di un documento della società che non sia compreso nell’ordine di esibizione perché l’interessato non ne abbia tempestivamente chiesto l’esibizione, incorrendo nelle relative preclusioni.

Il rimborso delle spese sostenute dall’assicuratore della responsabilità degli amministratori, chiamato in garanzia da questi ultimi, va posto a carico di chi ha proposto nei loro confronti la domanda risarcitoria rivelatasi infondata, in forza del principio di causalità, quando la chiamata sia stata resa necessaria da tale domanda e non risulti manifestamente infondata né palesemente arbitraria, come nel caso in cui l’eccezione di difetto di copertura per circostanze già note agli assicurati non sia prima facie condivisibile perché gli amministratori erano estranei alla lite pendente tra la società e il terzo.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 16026/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3086 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 24 Ottobre 2026
Rimozione spontanea delle fotografie e periculum in mora per l’inibitoria cautelare sul diritto d’autore
Quando le fotografie utilizzate senza licenza siano state spontaneamente rimosse, anche a seguito di diffida, l’inibitoria cautelare prevista dall’art. 163...

Quando le fotografie utilizzate senza licenza siano state spontaneamente rimosse, anche a seguito di diffida, l’inibitoria cautelare prevista dall’art. 163 l. 633/1941 può essere concessa soltanto se è diretta a impedire che l’illecito sia ripetuto in futuro o se è accompagnata dalla richiesta di fissare una somma dovuta per ogni violazione successivamente constatata, sicché la domanda di inibitoria riferita alle sole immagini già rimosse difetta del periculum in mora [sei fotografie tratte dall’archivio di un’agenzia fotografica pubblicate senza licenza da un quotidiano online e rimosse dopo la diffida].

Il periculum in mora che giustifica l’inibitoria cautelare in materia di diritto d’autore consiste nel fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, ed è escluso quando, dopo la diffida e la rimozione dei contenuti, non risultino ulteriori episodi di violazione, perché la mancata reiterazione della condotta impedisce di disporre un’inibitoria pro futuro.

La condanna alle spese del procedimento cautelare va pronunciata in favore della società costituita in giudizio e non del suo legale rappresentante che non sia parte in proprio, e l’accoglimento del reclamo limitato al capo sulle spese giustifica la compensazione per metà delle spese della fase di reclamo.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Paolo Pirruccio
Relatore: Chiara Beatrice
Registro : RG – 4657 –  2026
Tribunale di Roma, 2 Giugno 2026
Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e accordo endoprocessuale sul foro alternativo
L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza...

L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. [azione risarcitoria della SIAE per l’esecuzione di opere musicali in un concerto senza permesso], sicché il giudice adito dichiara la propria incompetenza in favore del foro così individuato e non provvede sulle spese, che sono regolate dal giudice davanti al quale la causa è riassunta.

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10/10/2026
Data sentenza: 02/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 44593 –  2025
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