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Sentenze con tag: spese di lite

Tribunale di Roma, 2 Giugno 2026
Adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e accordo endoprocessuale sul foro alternativo
L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza...

L’adesione dell’attore a uno dei fori alternativi indicati dal convenuto nell’eccezione di incompetenza territoriale integra un accordo endoprocessuale sulla competenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. [azione risarcitoria della SIAE per l’esecuzione di opere musicali in un concerto senza permesso], sicché il giudice adito dichiara la propria incompetenza in favore del foro così individuato e non provvede sulle spese, che sono regolate dal giudice davanti al quale la causa è riassunta.

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10/10/2026
Data sentenza: 02/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 44593 –  2025
Tribunale di Torino, 12 Ottobre 2026
Completezza della denuntiatio nella prelazione statutaria e diritto di controllo del socio acquirente contestato
La denuntiatio con cui il socio comunica l’intenzione di cedere la partecipazione deve porre il titolare della prelazione statutaria in...

La denuntiatio con cui il socio comunica l’intenzione di cedere la partecipazione deve porre il titolare della prelazione statutaria in condizione non solo di conoscere l’intero contenuto dell’accordo tra cedente e terzo, ma anche di verificarne l’effettività, perché il prelazionario, che non può sindacare il prezzo offerto dal terzo, deve poter accertare che l’accordo corrisponda a quello prospettato e non contenga condizioni più vantaggiose; tale principio, declinazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, si applica anche alla prelazione statutaria. È pertanto incompleta la denuntiatio che non indichi le modalità di pagamento del prezzo [richieste dallo statuto] e non alleghi alcun documento proveniente dal terzo idoneo a comprovare la serietà e l’irrevocabilità della sua offerta, come un preliminare o un’offerta irrevocabile, sicché è legittima la richiesta di integrazione del prelazionario; e non può il cedente pretendere l’esercizio vincolante della prelazione quando il terzo sia libero di revocare l’offerta, perché il prelazionario si troverebbe in una posizione deteriore rispetto al terzo. Viola inoltre le regole statutarie il cedente che assegni per il pagamento un termine inferiore a quello [di 120 giorni] previsto dallo statuto e fissi unilateralmente una data ravvicinata per la stipula.

Quando penda controversia sulla titolarità della partecipazione acquistata dal socio che chiede di esercitare il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., la società può legittimamente adottare un atteggiamento di prudenza nell’ostensione dei documenti, e in sede cautelare occorre verificare se le sue obiezioni siano ragionevoli o invece chiaramente strumentali e dilatorie. Se risulta, alla stregua della cognizione sommaria, che nella cessione non sono state osservate le regole statutarie sulla prelazione, la cessione è inopponibile alla società, che non è tenuta a consentire l’accesso alla documentazione sociale.

L’art. 2470, comma 3, c.c. regola il conflitto tra più acquisti validi ed efficaci della medesima partecipazione e la priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese non sana i vizi o l’inefficacia dell’atto di acquisto, sicché la buona fede ivi richiesta consiste nell’ignoranza di acquisti precedenti non ancora iscritti. Poiché la prelazione statutaria ha efficacia reale ed è opponibile al terzo acquirente, la sua violazione rende l’acquisto inefficace nei confronti della società e del prelazionario a prescindere dalla priorità dell’iscrizione.

L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto di consultare non solo i libri sociali, ma ogni documento concernente la gestione della società, compresa la documentazione amministrativo-contabile, fiscale e commerciale, con facoltà di estrarne copia; l’esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione della qualità di socio.

L’interveniente adesivo, costituendosi in giudizio, diventa parte del processo, sicché il ricorrente soccombente può essere condannato a rifondergli le spese.

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10/10/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 21092 –  2024
Tribunale di Torino, 10 Settembre 2025, n. 4348/2025
Cessione del credito anteriore al ricorso monitorio e revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal cedente
Il creditore che abbia ceduto il credito [derivante dal prezzo di vendita di azioni] prima di proporre il ricorso monitorio...

Il creditore che abbia ceduto il credito [derivante dal prezzo di vendita di azioni] prima di proporre il ricorso monitorio non ne è più titolare, sicché il decreto ingiuntivo da lui ottenuto deve essere revocato, con obbligo del cedente di restituire al debitore le somme da questi pagate a titolo di spese legali [esposte nell’atto di precetto]. Il pagamento eseguito dal debitore al cedente prima della notifica della cessione ha effetto liberatorio anche nei confronti dei cessionari, ai sensi dell’art. 1264 c.c.

La parte opposta soccombente deve rifondere le spese di lite anche ai terzi chiamati in causa, perché la loro chiamata in giudizio è conseguenza dell’iniziativa processuale infondata da essa assunta in sede monitoria.

La contestazione dell’effettiva titolarità del credito azionato attiene al merito e non alla legittimazione ad agire, perché la legitimatio ad causam si determina in base alla prospettazione dell’attore e, nei rapporti obbligatori, spetta a chi si afferma creditore nei confronti di chi è indicato come debitore nella domanda.

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10/10/2026
Data sentenza: 10/09/2025
Numero: 4348/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 18037 –  2023
Tribunale di Torino, 2 Aprile 2026, n. 631/2026
Mancata riscossione dei crediti sociali e prova del danno nell’azione sociale di responsabilità del socio
Nell’azione sociale di responsabilità [promossa dal socio di s.r.l. che sia succeduto all’amministratore convenuto nella carica], la mancata riscossione dei...

Nell’azione sociale di responsabilità [promossa dal socio di s.r.l. che sia succeduto all’amministratore convenuto nella carica], la mancata riscossione dei crediti sociali da parte dell’amministratore cessato è fonte di danno solo se, al momento del subentro del successore, i crediti non erano più realizzabili, perché il ritardo nella riscossione pregiudica il patrimonio sociale soltanto quando il nuovo amministratore non abbia più alcuna possibilità di incasso. Pertanto, quando la svalutazione integrale dei crediti [nel bilancio] sia stata operata dallo stesso attore nella qualità di nuovo amministratore, senza allegare circostanze verificatesi durante il mandato del convenuto, quali la prescrizione dei crediti o il fallimento dei debitori, non risultano assolti né l’onere di allegare con precisione l’inadempimento né quello di provare il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.

Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., la società, tenuta a norma del comma 4 a tenere indenne il socio, è condannata in solido con l’amministratore soccombente alla rifusione delle spese legali dell’attore, salvo regresso nei confronti dell’amministratore, e deve rimborsare al socio la quota delle spese di consulenza tecnica posta a carico di quest’ultimo.

Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., il socio agisce quale sostituto processuale della società, al fine di reintegrarne il patrimonio. La responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale, sicché l’attore ha l’onere di allegare con precisione le violazioni addebitate e di provare i fatti contestati, il danno e il nesso di causalità, mentre l’amministratore convenuto ha l’onere di provare la non imputabilità del danno, dimostrando l’osservanza dei propri doveri.

Rientrano tra gli obblighi dell’amministratore, da adempiere con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., la corretta tenuta delle scritture contabili, l’adempimento degli obblighi fiscali, il corretto adempimento delle obbligazioni sociali e l’esercizio delle azioni a tutela del patrimonio sociale; restano estranee alla responsabilità le sole scelte rientranti nella discrezionalità imprenditoriale protetta dalla business judgement rule, che possono rilevare come giusta causa di revoca. Pertanto, l’amministratore che non provi la non imputabilità risponde del danno costituito dalle sanzioni e dagli interessi applicati alla società per il mancato pagamento dei tributi e dagli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento dei fornitori.

È tardiva l’allegazione, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, che parte dei crediti sociali si era già prescritta al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore convenuto.

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10/10/2026
Data sentenza: 02/04/2026
Numero: 631/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 3418 –  2024
Tribunale di Bolzano, 12 Ottobre 2026
Prelazione impropria non attuabile per mancata nomina dell’esperto e revoca del sequestro delle quote
Quando la clausola di prelazione impropria rimette la determinazione del prezzo, in difetto di accordo, a un esperto nominato dal...

Quando la clausola di prelazione impropria rimette la determinazione del prezzo, in difetto di accordo, a un esperto nominato dal Presidente del Tribunale e l’istanza di nomina sia stata respinta [per incompetenza, con provvedimento confermato in sede di reclamo], la clausola non può essere attuata, perché la parte ha consumato il potere di chiedere la nomina, che non può essere reiterata senza elementi nuovi, perché gli artt. 1349 e 1473 c.c. non si applicano analogicamente alla prelazione e perché il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. non consente al giudice di sostituirsi alla volontà delle parti accertando direttamente il valore delle partecipazioni; ne consegue il difetto di fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute al terzo chiesto dal socio che abbia esercitato la prelazione contestando il prezzo.

La clausola statutaria di prelazione cosiddetta impropria, che attribuisce al socio prelazionario anche la facoltà di contestare il prezzo offerto dal terzo e di ottenerne la rideterminazione per accordo o, in difetto, mediante stima di un esperto, è meritevole di tutela entro limiti temporali o di determinazione del corrispettivo analoghi a quelli previsti dall’art. 2469 c.c., sicché è valida sia la clausola che riconosca al socio uscente un prezzo anche irrisorio per non più di due anni, sia quella che, senza limiti di durata, gli attribuisca un corrispettivo non inferiore a quello spettante in caso di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

Nel reclamo cautelare le domande rimaste assorbite in primo grado possono essere riproposte ed esaminate, mentre il riesame di quelle respinte o dichiarate improponibili richiede la proposizione di reclamo incidentale, che, anche ammettendone la proposizione tardiva, deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo principale.

Il giudice ordinario provvede sulle spese del procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio arbitrale anche nella fase di reclamo.

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03/10/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Elena Covi
Relatore: Massimiliano Segarizzi
Registro : RG – 338 –  2024
Tribunale di Bolzano, 12 Ottobre 2026
Sequestro giudiziario delle quote cedute in violazione della prelazione statutaria in pendenza di arbitrato
Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in...

Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in violazione della clausola, perché sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso delle partecipazioni quantomeno sotto il profilo dello ius ad rem, in particolare quando [lo statuto prevede che l’acquirente in violazione della prelazione non abbia diritto di voto né diritti amministrativi e non possa alienare le partecipazioni con efficacia verso la società e] il socio pretermesso abbia chiesto nel giudizio di merito il trasferimento delle quote a proprio favore, anche ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ai fini del fumus boni iuris del sequestro giudiziario è sufficiente che il socio abbia dichiarato tempestivamente di esercitare la prelazione alle condizioni offerte dal terzo, contestandone soltanto il prezzo e invocando il meccanismo statutario di determinazione, quando la mancata operatività di tale meccanismo [per il rigetto dell’istanza di nomina dell’esperto rivolta al Presidente del Tribunale] non gli sia imputabile; l’eventuale nullità della previsione sulla determinazione del prezzo non comporta necessariamente la nullità dell’intera clausola di prelazione, in applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.

Il periculum in mora del sequestro giudiziario delle quote può consistere nel rischio che, nelle more del giudizio arbitrale, la nuova compagine sociale compia atti di straordinaria amministrazione idonei ad alterare l’oggetto o il valore delle partecipazioni di cui il socio pretermesso chiede il trasferimento.

Nel disporre il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. il giudice nomina, ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c., un custode che esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, e può limitarne i poteri all’ordinaria amministrazione, subordinando alla propria autorizzazione il voto su modifiche statutarie, operazioni sul capitale non imposte dalla legge, cessioni di asset strategici, cessioni delle quote e costituzione di diritti di terzi su di esse.

Nel regime dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, quando la clausola compromissoria statutaria consente la devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari e il giudizio arbitrale è stato instaurato, la domanda di sospensione dell’efficacia delle delibere proposta al giudice ordinario è improponibile, perché il relativo potere compete agli arbitri.

Il giudice ordinario che decide sulla domanda cautelare proposta in pendenza del giudizio arbitrale provvede anche sulle spese della fase cautelare, perché l’art. 669-quinquies c.p.c. esclude interferenze del giudizio arbitrale sul procedimento cautelare e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., sulle spese provvede il giudice che ha trattato il processo.

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03/10/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Birgit Fischer
Registro : RG – 4285 –  2022
Tribunale di Torino, 12 Ottobre 2025, n. 5336/2025
Liquidazione giudiziale sopravvenuta, improcedibilità della domanda e spese del giudizio ordinario
Quando nel corso del giudizio ordinario promosso per l’accertamento e il pagamento di un credito sopravvenga la liquidazione giudiziale del...

Quando nel corso del giudizio ordinario promosso per l’accertamento e il pagamento di un credito sopravvenga la liquidazione giudiziale del debitore, la domanda diventa improcedibile, perché tutte le pretese creditorie sono devolute alla competenza funzionale del giudice delegato nella formazione dello stato passivo ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII; non vi è quindi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe pur sempre la competenza del giudice adito a decidere la causa, anche quando il credito sia stato nel frattempo ammesso al passivo [ricorrente che, dopo l’ammissione del credito al passivo delle procedure aperte nei confronti di tutte le debitrici solidali, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese].

Per le stesse ragioni il giudice ordinario non regola le spese del giudizio divenuto improcedibile, perché la decisione sulle spese presuppone il potere di pronunciarsi sul merito, e l’eventuale credito per il rimborso delle spese legali sostenute per introdurre il giudizio contro le debitrici ancora in bonis, traducendosi in una pretesa verso le società poste in liquidazione giudiziale, deve essere anch’esso fatto valere in sede concorsuale.

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02/10/2026
Data sentenza: 12/10/2025
Numero: 5336/2025
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Comune
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 18754 –  2023
Tribunale di Roma, 6 Giugno 2024, n. 9740/2024
Delibera di s.r.l. sostituita e cessazione della materia del contendere: spese alla società e incarico esplorativo fuori dall’ordine del giorno
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera...

Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera sia sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e priva di vizi formali e sostanziali, come quella adottata dopo il regolare deposito del progetto di bilancio e la convocazione con un ordine del giorno più dettagliato. Ai sensi dell’art. 2377, ottavo comma, c.c. le spese sono poste a carico della società, tanto più quando essa abbia riconosciuto la fondatezza del vizio dedotto dal socio.

Può essere assunta anche senza una puntuale indicazione nell’ordine del giorno la decisione con cui l’assemblea, approvato il bilancio, conferisca all’amministratore il mandato di incaricare un legale per verificare i presupposti di un’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, trattandosi di un incarico meramente esplorativo, già compreso nelle attribuzioni dell’organo amministrativo e conseguente all’esame dei risultati della sua gestione. La messa in liquidazione della società convenuta, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, non interrompe il giudizio, perché l’evento può essere fatto valere ai sensi dell’art. 300 c.p.c. soltanto dal procuratore della parte che ne è colpita.

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01/10/2026
Data sentenza: 06/06/2024
Numero: 9740/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 21124 –  2021
Corte d’appello di Torino, 4 Settembre 2025, n. 329/2025
Comunicati stampa su indagini in corso e denigrazione del gestore delle licenze brevettuali; valore della domanda di condanna generica
Non hanno natura denigratoria o diffamatoria i comunicati stampa e le dichiarazioni con cui il titolare dei brevetti riferisce i...

Non hanno natura denigratoria o diffamatoria i comunicati stampa e le dichiarazioni con cui il titolare dei brevetti riferisce i fatti emersi nei procedimenti penali e civili a carico del proprio consulente, che coinvolgono anche la società di gestione delle licenze, quando sussista un interesse pubblico all’informazione, le notizie siano esposte in forma civile e dubitativa, come fatti in via di accertamento, e la società non sia indicata con la sua denominazione, pur essendo la causa civile nei suoi confronti ancora soltanto preannunciata. Non sono imputabili al dichiarante gli articoli di stampa successivi, quando le informazioni ivi riportate possano essere state acquisite autonomamente dai giornalisti.

Ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, la domanda di accertamento dell’illecito e di condanna generica al risarcimento dei danni da determinarsi all’esito del giudizio sull’an è di valore indeterminabile, eventualmente di particolare importanza ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, e non rileva la quantificazione dei danni operata nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa o in comparsa conclusionale, quando le conclusioni di merito restino prive di quantificazione.

Le istanze di aumento dei compensi espressamente respinte dal giudice di primo grado non possono essere riproposte dalla parte vittoriosa ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma richiedono l’appello incidentale, perché la mera riproposizione è utilizzabile solo per le domande ed eccezioni che il primo giudice non abbia esaminato, direttamente o indirettamente.

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27/09/2026
Data sentenza: 04/09/2025
Numero: 329/2025
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Silvia Orlando
Registro : RG – 345 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 12 Ottobre 2026, n. 1697/2025
Fideiussione specifica conforme allo schema ABI, competenza nell’opposizione a decreto ingiuntivo e moratoria Covid
La nullità parziale delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust dal...

La nullità parziale delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riguarda soltanto le fideiussioni omnibus, oggetto dell’accertamento dell’autorità di vigilanza, e non si estende alla fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo finanziamento, per la quale non opera il criterio presuntivo della conformità all’intesa vietata.

Quando la nullità della fideiussione per violazione della l. n. 287/1990 sia dedotta come eccezione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, resta ferma la competenza funzionale inderogabile del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, e non opera la competenza della sezione specializzata individuata dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003.

La clausola per cui i diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del credito sottrae l’azione del creditore al termine di decadenza dell’art. 1957 c.c., e non può invocare la disciplina consumeristica il fideiussore che abbia garantito la società di cui è amministratore unico. La sospensione dei finanziamenti disposta per l’emergenza epidemiologica dall’art. 56 d.l. n. 18/2020, estesa senza formalità agli elementi accessori, proroga automaticamente anche la fideiussione specifica, senza necessità del consenso del garante.

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27/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 1697/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 361 –  2023
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2025, n. 6402/2025
Perdita della qualità di socio in corso di causa: improcedibilità dell’impugnazione della delibera e spese
Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento...

Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.

Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/04/2025
Numero: 6402/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 48574 –  2022
Tribunale di L'Aquila, 12 Ottobre 2026
Foro statutario esclusivo e sezioni imprese: derogabilità della competenza per territorio e spese in caso di adesione
Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003,...

Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dalla l. n. 27/2012, mantiene la competenza per territorio in materia societaria nell’ambito della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., che non annovera il tribunale delle imprese tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. La clausola statutaria che devolva tutte le controversie relative ai rapporti societari, comprese quelle sulla validità delle delibere assembleari, a un determinato foro vale, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., come designazione di un foro esclusivo quando risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, e attrae alla sezione specializzata di quel tribunale l’impugnazione della delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore delegato e la conseguente domanda risarcitoria.

Quando l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il giudice può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e a indicare il giudice competente, assegnando il termine per la riassunzione, senza provvedere sulle spese, la cui regolazione spetta al giudice competente all’esito della lite.

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24/09/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Elvira Buzzelli
Relatore: Jolanda Di Rosa
Registro : RG – 30 –  2024
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