La misura della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c. non è finalizzata a superare situazioni di impasse decisionale, colpevolmente causate o meno, bensì a evitare che l’amministratore destinatario di un’azione di responsabilità, permanendo in carica, nelle more del giudizio di merito continui a operare aggravando i danni già causati o producendone di ulteriori, del tipo di quelli per i quali l’azione è stata promossa. L’imminenza del pericolo deve essere valutata in riferimento alla fruttuosità dell’azione risarcitoria, non già in relazione a risultati che vanno conseguiti con altri strumenti, anche di volontaria giurisdizione, offerti dall’ordinamento.
Le condotte dell’amministratore che non concorrono a formare il danno oggetto dell’azione di responsabilità, o che non sono puntualmente allegate nell’atto introduttivo del giudizio di merito, anche arbitrale, difettano di strumentalità e non possono fondare la revoca cautelare. L’azione di merito limitata a una parte dei danni lamentati in sede cautelare è invece sufficiente a integrare, almeno parzialmente, il nesso di strumentalità, e la condizione di ammissibilità del ricorso cautelare si ha per avverata anche qualora la competenza arbitrale venga negata, potendo il giudizio di merito proseguire nella sede ordinaria secondo il meccanismo della translatio iudicii.
L’impossibilità oggettiva dell’amministratore di prendere parte attiva alla gestione operativa non costituisce di per sé causa di revoca per gravi irregolarità, e difetta l’attualità del periculum quando le condotte distrattive contestate siano risalenti, già coperte da un titolo ottenuto dalla società e in corso di esecuzione, e non vi siano indizi della loro imminente reiterazione.
Il difetto di legittimazione della società a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., norma che attribuisce l’iniziativa ai soci, agli amministratori e ai sindaci, è sanato dall’adesione alla domanda del socio legittimato costituito nel procedimento.
A fronte dello scioglimento di una s.r.l. semplificata partecipata pariteticamente da due fratelli, accertato con determina dell’amministratore unico ai sensi dell’art. 2485 c.c. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., iscritta nel registro delle imprese e non impugnata, e del mancato accordo dei soci sulla nomina del liquidatore nell’assemblea convocata a tal fine, sussistono i presupposti per la nomina giudiziale; l’evidente conflittualità tra i soci rende opportuno individuare il liquidatore tra soggetti estranei alla compagine sociale. Il decreto deve prevedere che alla denominazione sociale si aggiunga l’indicazione “in liquidazione” ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 2, c.c., poiché la modifica consegue per legge all’iscrizione della nomina del liquidatore “comunque avvenuta”, e può essere dichiarato immediatamente efficace.
Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore sono inammissibili le domande del socio volte ad attribuire al liquidatore incarichi estranei alle sue competenze, quali la sostituzione dell’amministratore di altra società, l’annullamento dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle società del gruppo o la promozione dell’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, né la pendenza di altri giudizi tra i soci è pregiudiziale alla nomina.
Ai fini dell’accertamento giudiziale ex art. 2484, comma 3, c.c. dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non sono sufficienti la mera conflittualità tra i soci paritari né il mancato raggiungimento di un accordo sulla cessione delle quote o sulla stima dell’avviamento, occorrendo la prova che l’assemblea non riesca ad assumere deliberazioni su questioni che abbiano i caratteri dell’indispensabilità e dell’essenzialità. Il ricorso va rigettato quando la documentazione prodotta dal resistente comprovi la piena operatività della società [nella specie, approvazione del bilancio successiva all’insorgere del dissidio, assunzione di dipendenti, rinnovo e ampliamento di contratti con i clienti, noleggio di nuovi mezzi, gestione corrente dell’attività] e la costante collaborazione tra i soci amministratori, risultante dalle comunicazioni intercorse tra loro: in tale contesto il funzionamento dell’assemblea non appare meramente formale ed è comprovata la capacità di entrambi i soci di indirizzare concretamente l’attività sociale.
L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale appare irreversibile e definitiva quando i soci si siano dimostrati portatori di interesse confliggenti. Tale condizione di stallo comporta tanto l’impossibilità di programmare un’attività di business, quanto – per converso – la messa in scioglimento della società, pur se in presenza di una gestione – già di fatto – liquidatoria.
Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.
Rilevato lo stato di scioglimento della società, in caso di dissidi tra i soci in merito alla nomina del liquidatore sociale, vi provvede il Tribunale ex art. 2487 comma 2 c.c. in sostituzione dell'assemblea.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all’accertamento dello stato di scioglimento di società di capitali, legittimati passivi non sono solamente i soci ma anche i componenti dell’organo amministrativo (o l’amministratore unico).
Si configura la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1 n. 3, c.c. nel caso in cui l’assemblea risulti – anche di fatto – non funzionante da tempo, restando in ogni caso irrilevante l’astratta esistenza di ulteriori rimedi che, nel medesimo arco di tempo, sono rimasti inattuati, non dovendo questi essere necessariamente esperiti in via preliminare.
Sussistono i presupposti per la nomina del liquidatore della società ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, c.c. in caso di continua inattività dell'assemblea ed impossibilità di suo funzionamento ex art. 2484, n. 3, c.c. per conflitto insanabile tra i soci determinate dalla reiterata mancata partecipazione del socio di maggioranza e conseguente impossibilità di formazione della maggioranza necessaria per la nomina di un nuovo amministratore, l'approvazione del bilancio e la nomina, una volta acclarata la causa di scioglimento della società, di un liquidatore ex art. 2487, primo comma, c.c.
Le spese del procedimento di nomina giudiziale del liquidatore della società vanno poste a carico del socio di maggioranza costituitosi al quale sia addebitabile la stasi della società per non aver presenziato alle assemblee convocate per i vari adempimenti sociali e, pur essendo a conoscenza e non negando la causa di scioglimento della società, abbia costretto il socio di minoranza ad adire l'autorità giudiziaria.
La prelazione deve sostanziarsi nella accettazione delle stesse condizioni (modalità, prezzo) offerte dal terzo acquirente al socio alienante, il che implica la fungibilità della controprestazione (prelazione c.d. propria); se questa, invece, è infungibile, il diritto di preferenza si configura in termini affatto diversi (c.d. prelazione impropria), non giustificandosi con l’accettazione delle stesse condizioni proposte dal terzo, ma con l’offerta di condizioni differenti, che i soci, approvando lo statuto, hanno ritenuto satisfattive.
La prelazione, intesa come mero obbligo di preferire un contraente piuttosto che un altro, può essere solo quella propria: l’infungibilità del corrispettivo dell’alienazione è, in sé stessa, ostativa all’ammissibilità dell’esercizio del diritto di prelazione, giacché rende impossibile il rispetto della parità di condizioni che ne costituisce il sostrato causale. Infatti, la prelazione di per sé è solo un obbligo di preferire a parità di condizioni. Per stabilire, invece, una facoltà di acquisto ad un prezzo dato, invece del trasferimento a terzi, è necessario che sia previsto nello statuto qualcosa in più, in realtà di diverso, della semplice prelazione.
La c.d. denuntiatio può avere natura di proposta o promessa contrattuale (rispetto alla quale la dichiarazione del prelazionario si configura come accettazione), oppure di invito ad offrire. Con riguardo alla prelazione convenzionale, a seconda di come è configurato il diritto, è possibile che la denuntiatio costituisca un mero avviso della disponibilità di un terzo a contrattare alle condizioni comunicate. Se configurata in tal modo dall’accordo delle parti, se ne dovrebbe dedurre non solo che, con l’esercizio della prelazione, il contratto non è ancora stipulato, ma addirittura che la denuntiatio neppure obbliga il denunciante a contrarre – tanto meno nei casi in cui il diritto di prelazione è riconosciuto a più soggetti –, né attribuisce al beneficiario un diritto alla conclusione del contratto, ma solo ad essere preferito ad altro contraente se ed in quanto un contratto abbia luogo.
La clausola di prelazione, se inserita (solo) in un patto parasociale, non è opponibile alla società né al terzo acquirente; talché la cessione eventualmente avvenuta in sua violazione non può impedire all’acquirente di chiedere, e alla società di effettuare, la registrazione del trasferimento, mentre il diritto di prelazione – spendibile solo nei confronti del socio che ha alienato, non del terzo acquirente estraneo a quel patto – non consente al titolare dello stesso di ottenere il retratto della quota, ma solo il risarcimento del danno dal socio inadempiente. Se invece la clausola è inserita nello statuto, essa è opponibile anche al terzo acquirente e alla società, perché la sua espressione statutaria la rende parte integrante dell’ordinamento societario nel quale il terzo intende fare ingresso; e ciò vale tanto più, ovviamente, se l’acquirente è già socio. In tale ipotesi, sarà proprio la cessione delle azioni, avvenuta in violazione della clausola, a risultare inopponibile alla società, la quale non dovrà registrare il trasferimento, che resterà invece valido solo tra alienante ed acquirente; l’inefficacia relativa del trasferimento, inidoneo ad incidere sull’assetto societario, rappresenta ed esaurisce la tutela degli altri soci, i quali non hanno perciò (di nuovo) alcun diritto di retratto sulla quota ceduta. Se poi l’organo amministrativo procedesse alla registrazione, pur in presenza di una violazione della clausola e della contestazione da parte di altri soci titolari del diritto di prelazione, si esporrebbe ad una responsabilità personale nei confronti di questi ultimi.