La trasmissione delle informazioni relative alla clientela, da parte del titolare, sugli indirizzi di posta elettronica personali dei collaboratori cui quella clientela è affidata non priva tali informazioni del carattere della segretezza ai sensi dell’art. 98 Cpi, perché si tratta di comunicazioni intercorse tra i soli soggetti legittimati a utilizzarle e non prova che le informazioni fossero liberamente o facilmente accessibili ad altri, all’interno o all’esterno della compagine organizzativa. Depongono anzi per l’adeguatezza delle misure di protezione gli obblighi di riservatezza pattuiti con i collaboratori, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, e i sistemi di sicurezza informatica che consentono a ciascuno l’accesso ai soli dati della clientela assegnatagli [agenzia di assicurazione; liste dei clienti e delle condizioni di polizza inviate dal titolare ai subagenti, poi passati a una compagnia concorrente portando con sé numerose polizze].
È irrilevante che alcuni clienti si siano rivolti spontaneamente all’ex collaboratore, perché ciò che rileva non è la libertà del cliente di scegliere l’intermediario cui affidarsi, ma l’utilizzo, nell’attività concorrente, di informazioni specifiche appartenenti esclusivamente all’impresa che, per mole e complessità, eccedono il normale bagaglio di esperienza acquisito dal collaboratore nell’esercizio della propria attività. Un complesso organizzato di dati sui nominativi dei clienti e sulle condizioni loro applicate è comunque tutelabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., a prescindere dalla sua segretezza e dall’esistenza di un patto di non concorrenza, quando costituisca una banca dati capace di fornire un vantaggio competitivo che trascende la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo.
La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.
In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 sull’azione cautelare proposta contro un’impresa con sede in altro Stato membro per la manipolazione dei nomi a dominio del concorrente, volta a reindirizzare gli utenti verso il proprio sito, quando l’impresa convenuta disponga di un sito tradotto in italiano e commercializzi prodotti destinati anche all’Italia, dove l’impresa danneggiata esercita la propria attività, perché il luogo in cui può verificarsi la lesione è il territorio italiano.
Integrano concorrenza sleale la manipolazione del nome a dominio altrui, tutelato analogamente al marchio dagli artt. 22 e 133 c.p.i., in modo che digitandolo si venga reindirizzati al sito del concorrente, l’uso della posta elettronica aziendale dell’impresa danneggiata da parte del suo ex dirigente, divenuto legale rappresentante del concorrente, e l’invio di comunicazioni ai clienti dopo la cessazione del rapporto; il rischio di confusione non è escluso dalla sede estera e dal sito in lingua inglese del concorrente quando identico sia il settore commerciale.
L’inibitoria ha anche funzione preventiva e va disposta pur quando la condotta sia momentaneamente cessata, se ne è concretamente possibile la reiterazione. Il mero decorso del tempo non esclude il periculum, a meno che si siano prodotti risultati irreversibili che rendano inutile l’intervento d’urgenza, e la tolleranza della vittima è esclusa dai suoi reiterati tentativi di ottenere la cessazione delle condotte; la potenziale diffusività degli illeciti commessi attraverso il web aggrava il rischio di pregiudizio.
Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. ogni condotta contraria alla correttezza professionale che abbia l’effetto di appropriarsi del risultato di mercato dell’impresa concorrente, come quella dell’ex collaboratrice di uno studio odontoiatrico che contatti i pazienti dello studio per sviarli verso la struttura concorrente presso la quale ha iniziato a lavorare, anche con insistenza e offerte di sconto. L’illiceità risiede nello sviamento e sussisterebbe anche se i recapiti fossero stati ottenuti lecitamente; non è invece illecita la promozione della nuova attività sui social da parte della professionista priva di vincolo di esclusiva, quando non ricorra la contiguità tra le strutture che il contratto indicava come presupposto della risoluzione.
Il periculum in mora manca quando l’illecito si sia già consumato ed esaurito, perché i pazienti contattabili sono stati presumibilmente tutti contattati e l’inibitoria non avrebbe alcuna funzione di prevenzione, e quando ne derivi soltanto una perdita economica integralmente riparabile con le azioni risarcitorie o restitutorie, che assolvono la loro funzione anche se il giudizio di merito si protrae. L’accertata slealtà della condotta giustifica la compensazione delle spese del procedimento d’urgenza rigettato.
Non costituiscono informazioni segrete, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che vi avevano accesso con proprie credenziali, i dati dei clienti da loro seguiti, che sono sempre nella disponibilità dei clienti stessi e che il consulente è anzi tenuto a conservare ai sensi dell’art. 160 del regolamento Consob n. 20307/2018 e può rivelare, in base al successivo art. 158, al soggetto per conto del quale opera; appartengono al consulente anche i dati del proprio portafoglio personale. Né ricorre la violazione del diritto sui generis del costitutore della banca dati ai sensi dell’art. 102-bis l.d.a., che richiede l’estrazione della totalità o di una parte sostanziale della banca dati, quando i dati estratti riguardino solo i clienti già seguiti dai convenuti.
L’acquisizione di clienti del concorrente, se attuata con modalità lecite, non integra concorrenza sleale, e lo storno è difficilmente imputabile in via autonoma a consulenti che non sono concorrenti dell’intermediario, quando la banca concorrente sia rimasta estranea al giudizio e non se ne alleghi il concorso. Va quindi respinta la domanda contro gli ex consulenti quando non sia allegato né provato che i dati copiati siano stati utilizzati per sviare i clienti o abbiano attribuito un vantaggio competitivo, essendo notorio che il cliente segua il consulente di fiducia, tanto più se sia stato lo stesso intermediario a informare i clienti del recesso dei consulenti e siano stati i clienti a contattarli di propria iniziativa. La copiatura e la cancellazione dei file dai computer aziendali e l’inottemperanza all’ordine di esibizione, condotte contrarie a correttezza che hanno dato causa alla lite, giustificano la compensazione delle spese.
Il divieto di concorrenza di fonte legale, sia esso conseguenza della cessione di azienda (art. 2557 c.c.) o dell’assunzione della qualità di socio di società in nome collettivo (art. 2301 c.c.), è un effetto naturale di tali negozi, volto a preservare la razionalità economica della cessione o la correttezza dei rapporti societari, e vieta un’attività altrimenti lecita; la disciplina della concorrenza sleale costituisce invece una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, imperniata sulla correttezza professionale tra imprese, che nasce dalla legge e si rivolge a tutti i consociati. Tale diversità strutturale si riverbera sugli elementi costitutivi delle domande: la violazione degli artt. 2301 e 2557 c.c. è integrata dal compimento di atti di concorrenza in sé, anche se leciti per chi non sia vincolato dal patto, mentre la violazione dell’art. 2598 c.c. richiede che gli atti siano caratterizzati da profili di scorrettezza, come l’invio al coniuge, subagente di un’agenzia assicurativa concorrente, degli elenchi dei clienti della società e l’interposizione nelle loro disdette, illecito vietato a chiunque e quindi sia prima sia dopo l’uscita dalla società.
La cessione di quote è equiparabile alla cessione di azienda ai fini dell’art. 2557 c.c. soltanto quando produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto a un altro nella conduzione della struttura aziendale, come nella cessione dell’intera partecipazione o di quella largamente maggioritaria del socio dominante; va invece esclusa quando l’operazione realizzi una forma di recesso o di smobilizzo della partecipazione, come la cessione della quota di uno dei tre soci amministratori di s.n.c. agli altri due, poiché il trasferimento concerne le sole quote e non, neppure indirettamente, il complesso aziendale. Il socio uscente risponde tuttavia ex art. 2301 c.c. degli atti di concorrenza compiuti manente societate, e il danno da sviamento va liquidato al netto del fisiologico tasso di disdette dei contratti assicurativi, senza riconoscimento di danni futuri privi di fondamento oggettivo; l’art. 2557 c.c. presuppone inoltre l’inizio di una nuova impresa, e non si applica al trasferimento della clientela verso l’attività già svolta dal coniuge.
Le azioni fondate sugli artt. 2301 e 2598 c.c. spettano alla sola società danneggiata, e i soci acquirenti non possono ottenere un secondo risarcimento, che li locupleterebbe, né ricavare dalla buona fede un obbligo di non concorrenza del cedente che il contratto di cessione delle quote non preveda. La copia di e-mail disconosciuta resta liberamente valutabile con gli altri elementi di prova, e l’eventuale illecita acquisizione non la rende inutilizzabile nel processo civile; la contestazione meramente negatoria degli elenchi dei clienti trasferiti, da parte di chi è vicino alla prova, non ha la specificità richiesta dall’art. 115 c.p.c. L’inibitoria riguarda le condotte future, mentre quelle accertate sono ristorate dal risarcimento.
La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi. L’azione contrattuale per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., nella quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è richiesto in via meramente incidentale, e l’azione di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente, nella quale il riferimento all’uso di informazioni riservate sia del tutto generico, non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La sezione specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall’ufficio giudiziario al cui interno è istituita: la causa erroneamente iscritta al tribunale delle imprese anziché al tribunale ordinario, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra sezioni, sicché la competenza del tribunale delle imprese quale giudice collegiale viene in rilievo soltanto se la controversia rientra tra quelle elencate all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003; al di fuori di tale novero, indipendentemente dall’assegnazione tabellare, il giudice adito è il tribunale ordinario, la cui composizione è disciplinata dall’art. 50-bis c.p.c., e la decisione va assunta in composizione monocratica anche quando il rilievo intervenga dopo il decorso dei termini di cui all’art. 38 c.p.c.
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. vincola soltanto le parti dei contratti di affitto o cessione d’azienda e si estingue con il decorso del quinquennio; per estenderlo alla società concorrente occorre provare che l’obbligato ne sia amministratore di fatto, con un’ingerenza sistematica e completa nella gestione, che non si desume dalla redazione di un paio di preventivi o dalla gestione di singoli sopralluoghi, attività compatibili con il ruolo di dipendente o collaboratore, né da una partecipazione minima e temporanea al capitale o dall’affidamento dell’amministrazione al coniuge. Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale non è legittimato a resistere alle domande di accertamento e pagamento di crediti, spettando la legittimazione all’imprenditore.
Il passaggio di alcuni clienti da un’impresa a un’altra è circostanza neutra, in linea con il normale andamento di un mercato concorrenziale, e non è sintomatico di sviamento sleale, che richiede la piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente diretto a contattare i clienti altrui per proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose; parimenti lo storno di dipendenti presuppone la prova di un’attività causalmente diretta a provocarne le dimissioni e ad acquisirli. Non è provato il nesso tra la concorrenza e il calo del fatturato quando questo coincida con una drastica riduzione dei costi produttivi e i bilanci ne abbiano attribuito la causa alla concorrenza solo dopo l’avvio del giudizio.
Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta dell’ex socio della società di famiglia, attiva da oltre un secolo nelle onoranze funebri, che, in conflitto con il gruppo familiare, costituisca una società con il medesimo oggetto sociale, contraddistinta dal proprio patronimico coincidente con il segno distintivo storico dell’impresa di provenienza, la avvii nella stessa località in cui questa ha un’unità aziendale e continui a utilizzare per il contatto con i clienti l’utenza telefonica già abbinata all’impresa di provenienza, così determinando lo sviamento inconsapevole della clientela. Accertato l’illecito concorrenziale, assorbente in sede cautelare rispetto alla contraffazione del marchio, il giudice inibisce l’uso del patronimico per i servizi offerti, anche online, e nella ragione sociale, con penale per il ritardo.
La limitazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. opera solo quando l’uso del proprio nome da parte del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò tanto più quando la forza distintiva e la tutela del marchio azionato dipendano proprio dal patronimico. La conformità alla correttezza professionale va negata se l’uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, se causi discredito o denigrazione del marchio o se il terzo presenti il proprio prodotto come imitazione di quello recante il marchio altrui; non ricorre l’esimente per chi, separatosi dall’impresa familiare, avvii con lo stesso patronimico la stessa attività nella stessa area.
Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.
Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.
Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.
Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.
La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i segni in conflitto e un'affinità tra i servizi in relazione ai quali tali segni sono utilizzati.
Il segno costituito dal mero acronimo della denominazione sociale, privo di legami concettuali con i servizi offerti, può reputarsi marchio forte; rispetto a un marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni che, pur rilevanti e originali, ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume.
Indipendentemente dalla effettiva capacità distintiva del marchio azionato, deve escludersi che la sola aggiunta di una lettera all'acronimo possa costituire una variazione sufficiente sul piano grafico e su quello fonetico ad alterare l'essenza comunicativa e la vis attractiva del marchio, nonché a prevenire il rischio di confusione nella clientela.
Il periculum in mora connesso alla violazione del marchio può sussistere alla luce dell'effettività del rischio di confusione, data la tendenziale sovrapposizione dei settori di operatività delle società e l'analogia dei segni distintivi utilizzati, con conseguente rischio concreto di sviamento di clientela e di svilimento del marchio, tenuto peraltro conto dei tempi presumibili di durata del giudizio di merito.
La concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre ove il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.