Nella liquidazione, anche equitativa, del danno da sviamento di clientela i ricavi conseguiti dall’impresa concorrente, specie se assunti al lordo dei costi, non costituiscono un parametro attendibile quando l’impresa che si assume danneggiata non alleghi né provi, ad esempio producendo i propri bilanci, una diminuzione della propria clientela o dei propri utili o il mancato conseguimento di incrementi di fatturato riconducibili alla condotta del concorrente, e tanto più quando i suoi introiti non abbiano registrato alcun aumento nel periodo in cui l’attività concorrente era rimasta chiusa [autoscuola che lamenta lo sviamento di clientela da parte di un’autoscuola concorrente aperta a breve distanza, nel medesimo bacino di utenza, in difetto delle prescritte autorizzazioni amministrative, e quantifica il danno nei ricavi annui del concorrente].
Ai fini della prova del danno da concorrenza sleale, l’impresa che lamenta lo sviamento della clientela deve indicare sotto quale profilo la propria clientela attuale o potenziale sia suscettibile di sviamento in conseguenza della condotta del concorrente, ovvero gli elementi dai quali desumere che una futura prospettiva di espansione della propria attività sia stata pregiudicata, e la sola operatività delle due imprese nella medesima area di mercato con prestazioni omogenee non dimostra l’esistenza del danno, neppure potenziale o futuro.
Il danno da concorrenza sleale non è in re ipsa perché, mentre l’accertamento di fatti materiali di concorrenza sleale fa presumere la colpa ai sensi dell’art. 2600 c.c., il pregiudizio, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, deve essere provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento del danno da fatto illecito, e soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che presuppone comunque criteri verificabili e attendibili.
La ricostruzione dei ricavi di un’impresa per gli esercizi dei quali non sono disponibili i bilanci, mediante l’applicazione a ritroso di un tasso medio di crescita, costituisce un criterio inattendibile e non utilizzabile ai fini della quantificazione del danno da concorrenza sleale, tanto più se trascura i periodi nei quali l’attività è rimasta chiusa.
La domanda risarcitoria per sviamento di clientela riconducibile alla concorrenza sleale cosiddetta pura, che non interferisca neppure indirettamente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale, esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 e spetta alla sezione ordinaria.
È legittimo il diniego dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il numero dei clienti serviti dall’impresa concorrente, quando il dato sia irrilevante a fronte delle lacune probatorie sull’andamento degli introiti dell’impresa che si assume danneggiata.
Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta dell’impresa che acquista dal socio di controllo del distributore esclusivo di un concorrente [coniuge dell’amministratore del distributore] l’intera partecipazione in una società di nuova costituzione, priva di precedente attività, nella quale è stato fatto confluire l’avviamento del distributore [personale, clienti e informazioni commerciali], pattuendo un prezzo elevato e crescente in funzione dei clienti e degli agenti acquisiti e un obbligo di non concorrenza del venditore esteso alle società da lui controllate, così da porre il distributore nell’impossibilità di proseguire l’attività per il concorrente. La consapevolezza dei rapporti contrattuali tra distributore e concorrente si desume dalla coincidenza soggettiva tra chi controllava le due società, e non è necessaria la prova di un pactum sceleris tra il distributore e l’impresa avvantaggiata, essendo sufficiente una relazione di interessi tale da far ritenere l’attività del distributore oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultima.
Ai fini della concorrenza sleale per impedimento, l’aggressione dell’altrui avviamento va riconosciuta in base all’impedimento determinato, con qualsiasi modalità posto in essere [nella specie, indirettamente, impedendo al distributore del concorrente di adempiere le obbligazioni assunte nei suoi confronti], e l’illecito non è escluso dal fatto che il concorrente sia riuscito a contenere il pregiudizio organizzandosi in tempi brevi.
Nella liquidazione del danno da concorrenza sleale non può computarsi a titolo di danno emergente il costo del personale dipendente impiegato per difendere la clientela, spesa che il datore di lavoro avrebbe comunque sostenuto, mentre rilevano le spese di trasferta documentate da ricevuta fiscale; il lucro cessante può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del fatturato del periodo necessario a fidelizzare la clientela [circa il 6% del fatturato di nove mesi nell’area interessata].
Quando la condotta sleale si è esaurita [con la cessione della società interposta], non sussistono i presupposti per fissare una penale per ogni ulteriore violazione né per ordinare la pubblicazione della sentenza.
La comunanza di clientela, presupposto del rapporto di concorrenza, non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti, ma dall’insieme dei consumatori dei prodotti.
Nell’azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. per lo sviamento della clientela verso altra società da essi costituita e amministrata, occorre provare che la società avrebbe potuto, con la propria struttura organizzativa, occupare le quote di mercato coperte dall’altra società e svolgere un’attività ampliata conseguendo risultati utili significativi, e che l’avvio della nuova iniziativa sia stato causa del suo insuccesso o le abbia arrecato un sostanziale pregiudizio.
L’incapacità della società di conseguire utili già prima della costituzione dell’altra società è significativa, ai fini della valutazione prognostica degli sviluppi economici che sarebbero derivati dal mantenimento della clientela, perché indica la sua inidoneità a evolvere e a esprimere potenzialità di sviluppo anche a prescindere dalla nuova iniziativa; il fatturato realizzato dall’altra società con la clientela transitata è pertanto insufficiente a far prospettare una prosecuzione proficua dell’attività d’impresa o una sua plausibile espansione.
L’acquisizione della clientela di una società da parte di altra società costituita dai medesimi soci e amministratori costituisce concorrenza sleale solo se riconducibile ad attività illecita, e resta lecita quando sia frutto dell’operatività sul libero mercato e della scelta dei clienti di rivolgersi a un’impresa più strutturata, dotata di organizzazione più complessa, delle necessarie abilitazioni e di servizi più completi. La parziale identità dell’oggetto sociale e la ricorrenza delle medesime prestazioni nelle fatture sono insufficienti a dimostrare un rapporto di concorrenza tra imprese il cui profilo dimensionale, organizzativo e operativo sia del tutto diverso.
È generica la domanda del socio di risarcimento del danno da lesione del rapporto sociale fondata sull’asserito dirottamento verso altra iniziativa imprenditoriale delle opportunità economiche della società, quando non sia specificato quali possibilità sarebbero state sottratte alla società e avrebbero potuto determinarne lo sviluppo.
In sede di descrizione è legittimo tanto svolgere, ancora nell’alveo cautelare, una compiuta consulenza tecnica d’ufficio sul bene descritto e non ancora apprezzabile dall’utente laico e comune, quanto limitare la consulenza al momento dell’appercezione del materiale, riservando al giudizio di merito l’intera attività consulenziale. Entrambe le prassi hanno fondamento normativo, perché il richiamo dell’art. 129 c.p.i. al procedimento cautelare uniforme rende applicabili le regole non rigide di tale rito (art. 669 sexies c.p.c.), salvo il principio fondamentale del contraddittorio; una volta acquisito il materiale, già in parte descritto e solo da approfondire in via consulenziale, la consulenza in sede di merito è coerente con la ragionevole durata del processo.
La descrizione, se accolta, ha sempre un contenuto implicito di sequestro, perché il materiale descritto resta a disposizione del giudice del merito per le sue valutazioni.
Il pericolo nel ritardo che giustifica la descrizione sussiste quando solo attraverso di essa è possibile pervenire a un’adeguata ricostruzione della presunta attività illecita [di sviamento della clientela mediante sottrazione di segreti commerciali], essendo la descrizione un mezzo di istruzione preventiva diretto a evitare la dispersione delle prove e orientato anche a impedire la prosecuzione dell’illecito.
Ai fini della conferma della descrizione, il fumus della concorrenza sleale per sviamento di clientela sussiste quando il resistente, senza contestare il passaggio della clientela, ne deduce soltanto il carattere spontaneo e non sollecitato, perché tale allegazione può trovare approfondimento solo nel giudizio di merito, all’esito di un’adeguata istruzione.
Il pericolo nel ritardo necessario per l’inibitoria è escluso quando il ricorrente si limita a richiamare le deduzioni svolte a sostegno della descrizione, senza allegare alcuna situazione concreta che imponga di adottare un provvedimento che avrebbe, peraltro, contenuto generico.
La disciplina della concorrenza sleale non si applica ai rapporti tra avvocati, perché presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori e la libera professione non è assimilabile all’attività d’impresa, sicché lo sviamento di clientela tra professionisti va valutato come illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., con onere per chi agisce di provare la condotta illecita, il danno ingiusto e il nesso causale [avvocato che, uscito dallo studio dei familiari della moglie dopo la crisi coniugale, lamentava la revoca dei mandati da parte dei clienti indotta dai colleghi dello studio, i quali a loro volta gli imputavano lo sviamento della clientela].
Poiché la scelta dell’avvocato è sempre fondata sull’intuitus personae e il cliente può mutarla in ogni momento, la revoca dei mandati preceduta da colloqui con i colleghi del professionista revocato non è illecita in mancanza di prova che questi abbiano ottenuto il risultato con mezzi scorretti, come la denigrazione o la falsa rappresentazione dei rapporti professionali, e a tal fine non basta la coincidenza di forma e contenuto delle lettere di revoca.
La domanda di rimborso delle spese di gestione dello studio professionale proposta senza indicarne il titolo può essere qualificata come azione di arricchimento senza causa, che va respinta in mancanza di prova dell’arricchimento e del correlativo impoverimento, come quando il professionista condivideva la stanza con un altro collega e risultano rendiconti di spese ripartite pro quota.
In caso di rigetto della domanda le spese del terzo chiamato in garanzia dalla controparte sono poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, salvo che l’iniziativa del chiamante sia manifestamente infondata o arbitraria, e il principio si applica sia alla domanda principale sia alla domanda riconvenzionale.
La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad altri operatori costituisce boicottaggio primario, che non è di per sé illecito in quanto espressione di autonomia negoziale e integra l’illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. soltanto quando provenga da un’impresa titolare di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Spetta quindi all’attore allegare e provare il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e geografico, e la posizione dominante del produttore; tale posizione va esclusa quando nel mercato operi una pluralità di produttori concorrenti, per alcuni dei quali lo stesso distributore escluso svolga attività di distribuzione.
La realizzazione di un illecito antitrust per abuso di posizione dominante presuppone che l’autore della condotta rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento e che la condotta rappresenti uno sfruttamento abusivo di tale posizione; entrambe le condizioni debbono essere oggetto di positivo accertamento. L’esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, essendo vietato soltanto il suo abuso; sull’impresa che ne sia titolare grava una speciale responsabilità, che le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e le impone scelte atte a favorire lo sviluppo di una concorrenza assente o indebolita.
Non costituiscono segreti commerciali tutelabili ex art. 98 c.p.i. gli elenchi di strutture sanitarie, corredati dei nominativi dei medici e talvolta di recapiti telefonici o di posta elettronica, privi di dati sulle offerte formulate, sulle trattative in corso, sui contratti stipulati e sui prodotti forniti, perché non offrono informazioni commerciali qualificate idonee ad attribuire al concorrente un significativo vantaggio competitivo; né costituiscono know-how del distributore i dati sulle installazioni dei prodotti presso i clienti finali che il contratto di distribuzione gli imponeva di trasmettere al produttore.
L’imprenditore che si avvalga della collaborazione di un soggetto che abbia violato l’obbligo di fedeltà verso il precedente committente non compie per ciò solo atti di concorrenza sleale, perché occorre l’appropriazione, per il tramite del collaboratore infedele, di notizie riservate nell’esclusiva disponibilità del concorrente. La predisposizione di offerte di vendita per conto del concorrente da parte dell’ex collaboratore, non vincolato da patti di non concorrenza, rientra quindi nell’utilizzo lecito delle competenze e delle conoscenze proprie del suo patrimonio professionale, in mancanza della prova dello sfruttamento di informazioni qualificate o di trattative avviate dal precedente committente.
Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché altrimenti si vanificherebbe la libertà del lavoratore e si attribuirebbe al precedente datore di lavoro una rendita parassitaria. Integra invece concorrenza sleale l’appropriazione e l’utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali che, pur non costituendo segreti commerciali, superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e configuri una banca dati capace di fornire al concorrente un vantaggio competitivo.
L’art. 2598 c.c. non vieta a chi intenda operare sul medesimo mercato del precedente datore di lavoro di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori, mentre è illecito servirsi della rete commerciale e dei contatti del concorrente per intrattenere rapporti unicamente o in misura considerevole con i suoi fornitori e clienti. L’illiceità va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento: è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro resa possibile dalle conoscenze riservate acquisite, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni di quei clienti.
La sottrazione di dati dagli archivi informatici di un concorrente contenenti un mero schedario nominativo dei clienti (mailing list), privo di altri dettagli utili e qualificanti per l’attività aziendale, e la rivelazione a terzi e l’utilizzo dei medesimi dati costituiscono condotte idonee ad attuare un contatto finalizzato a un eventuale storno di clientela, ma non attengono né interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.
Quando la ricorrente prospetta una pluralità di condotte come parti di un disegno unitario di concorrenza sleale, il giudice deve prima distinguere le condotte irrilevanti da quelle astrattamente illecite e poi verificare, per ciascuna di queste, se sia specificamente allegata e sufficientemente provata, perché solo i fatti giuridicamente rilevanti e provati possono concorrere alla ricostruzione complessiva. Sono irrilevanti le condotte tenute dall’ex amministratore quando era ancora in carica, la collaborazione avviata dopo la cessazione del rapporto tra l’ex socio, un ex dipendente e una società concorrente costituita contestualmente, se nessuno di essi è vincolato da obblighi di non concorrenza, e la partecipazione alle fiere di settore. È neutra, perché non produttiva di danno, anche la prenotazione da parte del concorrente dello stand fieristico storicamente usato dalla ricorrente, se questa non allega che le sia stato impedito di partecipare alla fiera con un altro stand o che quello stand avesse un particolare valore commerciale.
Non è confondibile con il logo della società il logo dell’ex socio che usa colori e caratteri diversi e contiene il suo nome proprio e la qualifica dell’attività individuale, anche se adotta il medesimo stile grafico geometrico. Per l’imitazione servile, la ricorrente deve allegare quali caratteristiche esteriori peculiari e individualizzanti del proprio prodotto, idonee a renderlo riconoscibile dalla clientela, siano state riprodotte; non basta indicare l’identità della componentistica, dei listini o dei depliant, e la somiglianza può dipendere dal fatto che i prodotti svolgono la medesima funzione. [Nella specie, cabina aspirante per la colorazione di prodotti di pasticceria, con caratteristiche esteriori simili a quelle di macchinari analoghi di altri produttori].
È generica e quindi infondata la prospettazione della denigrazione che non indica le circostanze e le modalità concrete delle condotte denigratorie né i loro destinatari.
La sottrazione di dati aziendali non è provata da una relazione tecnica che attesti operazioni di cancellazione, creazione e modifica di file distribuite in un lungo arco di tempo, senza indicare quali file siano stati cancellati o trasferiti, trattandosi di operazioni compatibili con la normale gestione dello spazio di memoria. Le informazioni tecniche relative a prodotti non brevettati rientrano tra i segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 c.p.i. solo se non sono note o facilmente accessibili agli esperti del settore. [Nella specie, il macchinario adattava ai laboratori di pasticceria cabine di aspirazione già esistenti per impianti industriali, riducendone le dimensioni].
L’ex socio e amministratore non vincolato da obblighi di non concorrenza è libero di sfruttare le proprie competenze e la propria rete di contatti anche nei confronti dei clienti della sua ex società, purché non si avvalga di dati segreti o di altri mezzi illeciti. Non integrano sviamento illecito di clientela alcuni episodici rapporti commerciali con clienti della società, anche quando taluno di essi abbia ritenuto che egli la rappresentasse ancora, se non è provato che sia stato lui a ingenerare dolosamente l’errore.
Anche se l’assunzione di sommari informatori in sede cautelare è deformalizzata, la parte deve indicarne quantomeno l’oggetto, che deve essere astrattamente rilevante e ammissibile; è inammissibile la richiesta di sentire persone su fatti irrilevanti, non specificamente allegati o senza indicare su che cosa dovrebbero riferire.
L’acquisizione di dipendenti di un concorrente è di regola lecita, perché espressione della libertà di iniziativa economica e del diritto del lavoratore di cambiare datore di lavoro. Essa diventa concorrenza sleale per storno ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo quando è attuata con l’intento, esclusivo o prevalente, di disgregare l’organizzazione aziendale altrui per ottenere un vantaggio competitivo, intento che va desunto da indici oggettivi: le modalità del passaggio, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma e la sua sostituibilità, i metodi usati per indurre i dipendenti a passare al concorrente. Lo storno non è escluso dal fatto che i contatti siano stati avviati per iniziativa dei dipendenti, purché su tale iniziativa si innesti una condotta scorretta dell’impresa concorrente.
I private banker, pur altamente specializzati, svolgono la medesima tipologia di mansioni e sono quindi sostituibili tra loro e mediante nuove assunzioni, anche quando gestiscono patrimoni di diverso valore. La disgregazione di una sede locale può rilevare solo se essa costituisce un’unità operativa autonoma, o se per l’attività svolta o le caratteristiche degli addetti gli esodi non possono essere riassorbiti nella struttura complessiva dell’impresa. [Nella specie, il passaggio a una banca concorrente di 17 dipendenti, tra cui 15 private banker con ruoli anche di responsabilità, provenienti da cinque filiali in tre aree geografiche, nel corso della scalata di altra banca sulla controllante della ricorrente, non è stato ritenuto idoneo a disgregare l’organizzazione di uno dei principali operatori nazionali del settore].
I patti di non concorrenza e gli obblighi di preavviso che vincolano i dipendenti non sono opponibili all’impresa concorrente che li assume, e la loro violazione, anche se concertata con essa e accompagnata dall’assistenza ai dipendenti, non è di per sé un indice univoco dell’intento disgregativo necessario per lo storno.
Il passaggio al nuovo intermediario di parte dei clienti gestiti dai private banker trasferiti è conseguenza naturale e lecita del loro spostamento, data la natura fiduciaria del rapporto. La sottrazione delle masse amministrate può tuttavia integrare una concorrenza sleale atipica ex art. 2598, n. 3, c.c., come appropriazione parassitaria dei risultati economici del concorrente, anche indipendentemente da uno storno illecito e perfino quando riguardi un solo banker, se attuata con modalità illecite. Ciò avviene quando la violazione dei patti di non concorrenza e degli obblighi di preavviso, che sono i presidi contrattuali predisposti dalla banca proprio contro la perdita delle masse, è frutto di un concerto tra il concorrente e il dipendente, purché i clienti seguano effettivamente il dipendente come conseguenza diretta della violazione del preavviso, e cioè la banca avrebbe potuto trattenerli se il preavviso fosse stato rispettato.
Non è ravvisabile l’illecito quando la validità dei patti di non concorrenza è oggettivamente incerta e la ricorrente non allega quando i clienti hanno deciso di trasferirsi né quali attività abbia svolto per trattenerli. [Nella specie, le masse effettivamente trasferite, pari a circa un terzo di quelle gestite dai banker, sono state ritenute una percentuale fisiologica; le masse ancora «in volo» dopo circa due mesi dalle dimissioni sono state ritenute irrilevanti, perché verosimilmente ordinate quando la banca avrebbe comunque potuto tentare di trattenere i clienti].
Il danno derivante dallo sviamento dei patrimoni amministrati consiste essenzialmente nella perdita delle commissioni ed ha natura patrimoniale, sicché, tra soggetti di cui non è in discussione la solvibilità, difetta di regola il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
Nell’azione di concorrenza sleale per sviamento della clientela di un’agenzia assicurativa, la legittimazione attiva spetta al soggetto che all’epoca dell’illecito era titolare dell’impresa danneggiata; quando il mandato di agenzia generale risulti assunto, già prima dei fatti, dalla società di persone costituita dagli agenti [secondo l’oggetto sociale iscritto nel registro delle imprese], difettano di legittimazione i soci che agiscano in proprio in forza dell’originario mandato individuale, ed è inammissibile l’intervento della diversa società costituita dopo i fatti, in assenza di prova di una successione nel rapporto di agenzia.
Quando l’atto di concorrenza sleale è attribuito a un dipendente dell’impresa concorrente, già amministratore dell’impresa danneggiata, e presenta profili dolosi e finalità egoistiche estranee alle mansioni, la sua imputazione al datore di lavoro richiede la prova di un accordo con il dipendente anteriore alla cessazione di questi dalla carica oppure, ai fini dell’occasionalità necessaria, della conoscenza da parte del datore della finalità perseguita dal dipendente [ex amministratore unico e socio della società danneggiata assunto dall’impresa concorrente come direttore tecnico poco dopo la cessazione dalla carica].
Il fumus della concorrenza sleale per sviamento di clientela non può fondarsi su una sequenza cronologica di eventi dalla quale si pretenda di inferire, mediante presunzioni concatenate, prima l’illecito del terzo e poi la sua imputabilità all’impresa concorrente, quando elementi di segno contrario, come recessi della clientela anteriori al periodo indicato, escludono la derivazione dell’effetto dalla causa [disdette della clientela asseritamente concentrate dopo l’iscrizione della concorrente all’Albo nazionale gestori ambientali].
Lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale soltanto se compiuto con modalità che, alla luce della correttezza professionale, rivelano l’intento di disgregare l’organizzazione aziendale del concorrente, da desumere dalle modalità del passaggio, dalla quantità e qualità del personale, dalla sua posizione e fungibilità e dai metodi di reclutamento, sicché il fumus difetta quando lo storno non riguardi figure strategiche di difficile sostituzione e non sia allegato un effetto destabilizzante sull’impresa [assunzione nella stessa data di tre addetti alla guida dei mezzi e al ritiro dei rifiuti].
Ai fini del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. 47/2026, la nozione di dirigenti con responsabilità strategiche richiede la simultanea presenza della mansione dirigenziale, dell’autonomia finanziaria, del potere decisorio e dell’infungibilità nello specifico incarico, sicché ne resta escluso il lavoratore inquadrato come quadro che opera alle strette dipendenze della direzione aziendale.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente a conoscere dell’intera domanda cautelare inibitoria di concorrenza sleale quando le plurime condotte dedotte costituiscono articolazioni di un’unica domanda e sono prospettate come connesse, ferma l’estraneità alla sua competenza della concorrenza sleale non interferente con i diritti di proprietà industriale.
La riunione prevista dall’art. 274 c.p.c. presuppone l’omogeneità della natura dei procedimenti e non può essere disposta tra un procedimento cautelare e il giudizio di merito pendente presso lo stesso ufficio.
Nell’azione inibitoria di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2599 c.c. il periculum non richiede la perduranza degli effetti e guarda anche alla reiterazione futura dell’illecito, e l’imprenditore risponde dell’atto di concorrenza sleale compiuto da un proprio dipendente ai sensi dell’art. 2049 c.c. quando sussista un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni, e dell’atto del terzo non dipendente ai sensi dell’art. 2598 c.c. quando questo corrisponda al suo interesse e il terzo si trovi con lui in una relazione tale da qualificarne l’agire come diretto ad avvantaggiarlo.
Il patto di non concorrenza che una parte assuma per il caso di scioglimento del contratto per proprio recesso non opera quando il rapporto si risolva di diritto per effetto della diffida ad adempiere da essa intimata all’altra parte, perché recesso e risoluzione per inadempimento sono ipotesi distinte di cessazione del rapporto e il contraente inadempiente, cui è imputabile la risoluzione, non può beneficiare del patto [patto assunto dal fornitore di servizi in contrappeso all’indennità dovuta dalla controparte in caso di proprio recesso].
Lo storno di dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se l’acquisizione delle risorse umane del concorrente avviene con modalità non fisiologiche, idonee a mettere a rischio la continuità aziendale o a provocare alterazioni non ragionevolmente prevedibili, da valutare in base al numero degli stornati, alla loro fungibilità e alla tempistica, ed è sorretta dall’animus nocendi; non è sufficiente la mera assunzione, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di due ex dipendenti del concorrente.
Non è configurabile concorrenza sleale per sviamento di clientela o per sfruttamento del know-how altrui quando l’attore non alleghi tempestivamente i clienti sottratti e le modalità della sottrazione, né il contenuto del know-how di cui il convenuto si sarebbe appropriato [capitolo di prova generico sull’indirizzamento di pazienti verso il concorrente].
La domanda di repressione della concorrenza sleale fondata sullo storno di dipendenti, sullo sviamento di clientela e sullo sfruttamento di un generico know-how, senza specifico riferimento alla violazione di segreti commerciali tutelati dagli artt. 98 e 99 c.p.i., integra un’ipotesi di concorrenza sleale pura, che non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Quando l’illecito concorrenziale consista non nell’esercizio in sé di un’attività concorrente, che resta lecita, ma nell’avervi dato inizio avvalendosi di dipendenti e agenti stornati e di informazioni riservate sulla clientela del concorrente, non può essere inibita in via d’urgenza la prosecuzione dell’attività, perché residua soltanto una tutela risarcitoria e il danno, commisurato all’illecito vantaggio competitivo, corrisponde al mancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito nel tempo necessario a un concorrente leale per procurarsi autonomamente quelle conoscenze, e non alla perdita totale o parziale del fatturato dei clienti sviati; trattandosi di pregiudizio pecuniario, manca il periculum in mora.
Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela realizzato utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite dal dipendente nel corso del rapporto, che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate a essere divulgate fuori dall’azienda, quando dal loro impiego consegua un indebito vantaggio competitivo.
Non integra imitazione servile la riproduzione di forme prive di valenza distintiva perché standardizzate e funzionali [le confezioni di stuzzicadenti, che non possono che avere quella conformazione].
Non ricorre il requisito dell’irreparabilità del danno per la concessione della misura d’urgenza quando il pregiudizio si traduce in una perdita esclusivamente pecuniaria, integralmente riparabile con l’azione risarcitoria o di ripetizione anche se il processo si protrae nel tempo, salvo che i diritti patrimoniali azionati abbiano funzione di tutela di interessi personali o non patrimoniali.