È invalida la deliberazione assembleare adottata secondo modalità di svolgimento dell’assemblea che non abbiano consentito al socio un’effettiva partecipazione, perché ne ledono il diritto partecipativo [assemblea di s.r.l. in liquidazione per l’approvazione del bilancio intermedio di liquidazione, protrattasi per soli tre minuti, il cui verbale attestava l’identificazione dei partecipanti, la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del liquidatore, la discussione e il voto].
Nella s.r.l., escluse l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. e una legittimazione diffusa di ogni socio, il silenzio dell’art. 2479-bis c.c. sulla legittimazione a convocare l’assemblea va colmato valorizzando la centralità del socio e il potere, riconosciuto dall’art. 2479, primo comma, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di sottoporre argomenti alla decisione dei soci; tali soci sono legittimati a convocare l’assemblea anche quando lo statuto riservi la convocazione all’organo amministrativo, trattandosi di regola di garanzia inderogabile, e la convocazione da parte loro non comporta di per sé una violazione del diritto di informazione.
Il verbale assembleare ha efficacia probatoria di quanto avvenuto in assemblea ma non fede privilegiata, sicché il socio che ne contesti la veridicità, per esempio sulla propria presenza all’inizio della riunione, deve dedurre mezzi di prova idonei a dimostrarne la difformità dalla realtà. Il quorum costitutivo deve sussistere al momento di ciascuna votazione, e non solo all’apertura della riunione: l’allontanamento di un socio che faccia scendere il capitale presente sotto la soglia legale o statutaria rende invalide le deliberazioni successivamente adottate, perché l’abbandono della seduta costituisce esercizio di una facoltà del socio, delle cui conseguenze non può non prendersi atto; ai fini dell’impugnazione il socio allontanatosi prima del voto va considerato assente.
È altresì annullabile la deliberazione che, nominando un consiglio di amministrazione di due membri laddove lo statuto preveda un amministratore unico o un consiglio di almeno tre membri, realizzi una modifica implicita dello statuto senza la maggioranza qualificata prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo; l’esecuzione della delibera non sospesa non determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione né la cessazione della materia del contendere.
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle sottoscrizioni apposte sui verbali assembleari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto integra il presupposto della revocazione straordinaria previsto dall'art. 395, n. 2, c.p.c., in quanto il provvedimento monitorio risulta pronunciato sulla base di prove successivamente dichiarate false. In tale ipotesi, il giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., una volta pronunciata la revocazione, è tenuto a decidere il merito della controversia, disponendo, ove occorra, la restituzione di quanto conseguito in forza del provvedimento revocato ovvero l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.
È nulla, per assenza assoluta di informazione, la delibera dell’assemblea dei soci di s.r.l. che, contrariamente a quanto risultante dal verbale della riunione, sia stata adottata in difetto di regolare convocazione e partecipazione di uno dei due soci.
Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali ha efficacia probatoria, poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; tuttavia, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, se i soci non assolvano a detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale.
Nel caso di deliberazione adottata dall'assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci - personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega - incombe su colui il quale impugna la deliberazione l'onere di provare il carattere non totalitario dell'assemblea.
L’art 2479 ter, co. 3, c.c., in tema di invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l., sancisce la impugnabilità delle decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni, al fine di tutelare il diritto dei singoli soci di partecipare alle deliberazioni societarie. Pertanto, tali delibere sono impugnabili, nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di s.r.l., trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’ art. 2379 c.c. dettato in tema di s.p.a. Posto che la regola dell’art 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni, deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare, ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo, con la conseguenza che la deliberazione dell'assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla. Pertanto, l’omessa informazione e l’omessa convocazione di uno o più soci con diritto al voto determina una fattispecie qualificabile in termini di decisione presa in difetto assoluto di informazione, dovendosi di conseguenza dichiarare la nullità della delibera viziata, se impugnata da chiunque vi abbia interesse, nel termine di tre anni.
Grava sul socio impugnante la delibera assembleare l’onere di provare la falsità delle attestazioni risultanti dal verbale. Il socio può far valere la difformità del verbale rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova, senza dover ricorrere alla querela di falso, non essendo il verbale di assemblea documento dotato di fede privilegiata.
Nel caso di delibera adottata dall’assemblea di una s.r.l. in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci, incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.
L’art. 2479 ter c.c. prevede la nullità delle decisioni dei soci, quale ipotesi speciale di invalidità, correlandola a fattispecie tipiche, quali le decisioni con oggetto impossibile o illecito e quelle assunte in assoluta mancanza di informazione. In tale ultimo caso, in particolare, la norma fa riferimento alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, essendo la delibera stata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci.
La presenza di tutti i soci in assemblea sana il vizio di costituzione. Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali assume al riguardo una specifica efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede di assemblea (in particolare, con riferimento a: la data assemblea, l’identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, le eventuali dichiarazioni dei soci) e ciò in funzione del controllo delle relative attività anche da parte dei soci assenti e dissenzienti (la sua eventuale mancanza dà luogo ad una nullità della deliberazione dell’assemblea, a norma dell’art. 2379 c.c., che può essere fatta valere da qualsiasi interessato). Tuttavia, rispetto a un verbale non dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità dalla realtà con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi incombente, quanto documentato dal verbale non può essere più messo in discussione.
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Se il verbale di assemblea non è redatto nella forma dell’atto pubblico la sua infedele redazione può essere provata con ogni mezzo, non essendo necessaria la proposizione della querela di falso.
La convocazione dell’assemblea dei soci, il relativo verbale e la deliberazione ivi contenuta non possono essere in alcun modo imputati alla società ove formati e provenienti da un terzo estraneo, non facente parte della compagine sociale, e sono pertanto assolutamente nulli, e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese del suddetto verbale non sana detta nullità. (altro…)
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione (altro…)