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Sentenze con tag: violazione della clausola di prelazione

Tribunale di Bolzano, 25 Ottobre 2026
Sequestro giudiziario delle quote cedute in violazione della prelazione statutaria in pendenza di arbitrato
Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in...

Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in violazione della clausola, perché sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso delle partecipazioni quantomeno sotto il profilo dello ius ad rem, in particolare quando [lo statuto prevede che l’acquirente in violazione della prelazione non abbia diritto di voto né diritti amministrativi e non possa alienare le partecipazioni con efficacia verso la società e] il socio pretermesso abbia chiesto nel giudizio di merito il trasferimento delle quote a proprio favore, anche ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Ai fini del fumus boni iuris del sequestro giudiziario è sufficiente che il socio abbia dichiarato tempestivamente di esercitare la prelazione alle condizioni offerte dal terzo, contestandone soltanto il prezzo e invocando il meccanismo statutario di determinazione, quando la mancata operatività di tale meccanismo [per il rigetto dell’istanza di nomina dell’esperto rivolta al Presidente del Tribunale] non gli sia imputabile; l’eventuale nullità della previsione sulla determinazione del prezzo non comporta necessariamente la nullità dell’intera clausola di prelazione, in applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.

Il periculum in mora del sequestro giudiziario delle quote può consistere nel rischio che, nelle more del giudizio arbitrale, la nuova compagine sociale compia atti di straordinaria amministrazione idonei ad alterare l’oggetto o il valore delle partecipazioni di cui il socio pretermesso chiede il trasferimento.

Nel disporre il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. il giudice nomina, ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c., un custode che esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, e può limitarne i poteri all’ordinaria amministrazione, subordinando alla propria autorizzazione il voto su modifiche statutarie, operazioni sul capitale non imposte dalla legge, cessioni di asset strategici, cessioni delle quote e costituzione di diritti di terzi su di esse.

Nel regime dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, quando la clausola compromissoria statutaria consente la devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari e il giudizio arbitrale è stato instaurato, la domanda di sospensione dell’efficacia delle delibere proposta al giudice ordinario è improponibile, perché il relativo potere compete agli arbitri.

Il giudice ordinario che decide sulla domanda cautelare proposta in pendenza del giudizio arbitrale provvede anche sulle spese della fase cautelare, perché l’art. 669-quinquies c.p.c. esclude interferenze del giudizio arbitrale sul procedimento cautelare e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., sulle spese provvede il giudice che ha trattato il processo.

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03/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Birgit Fischer
Registro : RG – 4285 –  2022
Tribunale di Bologna, 1 Dicembre 2024, n. 141/2024
Del rapporto tra la procedura ex art. 2471 c.c. e la clausola statutaria di prelazione
E’ nota la questione se, comunque, prevalgano le clausole statutarie (dunque, ad esempio, la prelazione); ovvero la procedura dell’articolo 2471...

E’ nota la questione se, comunque, prevalgano le clausole statutarie (dunque, ad esempio, la prelazione); ovvero la procedura dell’articolo 2471 c.c.. La differenza consiste – nel caso in cui lo statuto preveda la prelazione – sostanzialmente in questo. Nel caso in cui si ritenga prevalente l’articolo 2471 c.c., la società, fallito l’accordo amichevole di cui al terzo comma di tale articolo, può designare un acquirente diverso dai soci. Infatti, se si ritiene applicabile l’articolo 2471 c.c., in luogo delle clausole statutarie per la specialità della situazione della espropriazione forzata, allora questa norma prevale ed esclude le clausole statutarie, anche se di maggior favore per i soci uti singuli; in sintesi, l’articolo 2471 c.c. opera come una norma di ordine pubblico, che ha natura inderogabile quale norma processuale relativa al procedimento di espropriazione e dunque travolge le clausole statutarie. Nel caso invece in cui si ritenga che la procedura espropriativa (o fallimentare) non faccia venire meno la prelazione in favore degli altri soci, occorre offrire ai soci e non solo alla società, rispettando il loro diritto di prelazione.

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15/06/2026
Data sentenza: 01/12/2024
Numero: 141/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 6637 –  2021
Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2025
Violazione della prelazione statutaria e presupposti per la concessione del sequestro giudiziario
Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario...

Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015), sicché in ogni caso, e financo in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa.

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08/03/2025
Data sentenza: 22/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 46001 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 10 Aprile 2022
Inammissibilità del sequestro giudiziario di azioni a garanzia di domande prive di effetto restitutorio
È inammissibile per difetto di strumentalità il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. richiesto dal socio che, nel giudizio di...

È inammissibile per difetto di strumentalità il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. richiesto dal socio che, nel giudizio di merito [arbitrale] pendente, abbia proposto soltanto domande di accertamento o costitutive relative all’invalidità di una delibera assembleare [di modifica della clausola statutaria di prelazione] e degli atti conseguenti, oltre a una domanda risarcitoria, senza domandare la restituzione delle azioni. La finalità del sequestro giudiziario consiste infatti nell’assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni sottoposti a vincolo, sicché la misura è incompatibile con le azioni di accertamento o costitutive e non può in alcun caso avere ad oggetto denaro o crediti pecuniari, rispetto ai quali non è configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso.

La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, ferma la sua validità tra le parti, nonché l’obbligo di risarcire il danno secondo i principi generali sull’inadempimento delle obbligazioni. L’efficacia reale riconosciuta alla clausola, che per il suo inserimento nell’atto costitutivo assolve anche una funzione specificamente sociale ed è attratta nell’orbita della disciplina societaria, consente soltanto una pronuncia di inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso o della società; essa non determina la nullità del trasferimento, non trattandosi di violazione di norma imperativa né di impossibilità dell’oggetto, e non attribuisce al socio pretermesso il diritto potestativo di riscattare la partecipazione, perché il retratto è una forma di tutela prevista dalla legge in casi tassativi. L’eventuale accoglimento della domanda di merito non comporterebbe pertanto l’intestazione delle azioni al socio pretermesso, con conseguente difetto del presupposto restitutorio del sequestro giudiziario.

Il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. è astrattamente ammissibile alla luce dell’art. 2352 c.c., mentre l’art. 2471-bis c.c. si riferisce alle quote di s.r.l.

Il sequestro giudiziario presuppone una controversia, anche soltanto potenziale, relativa a un’azione a difesa della proprietà o del possesso (jus in re) o ad altra azione, anche personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio del bene (jus ad rem), nonché la sommaria dimostrazione del diritto del ricorrente a ottenere la restituzione all’esito del giudizio di merito. Il periculum consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene e, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, si configura già quando vi sia la possibilità, anche astratta, che al termine della lite la parte vittoriosa non riesca a conseguire il vantaggio spettante.

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07/03/2023
Data sentenza: 10/04/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Rinaldi
Registro : RG – 3170 –  2022
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2021
Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di...

Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

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02/08/2022
Data sentenza: 08/06/2021
Registro : RG – 33416 –  2016
Tribunale di Catania, 10 Giugno 2017
Evidenza
Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto...

Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)

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22/08/2018
Data sentenza: 10/06/2017
Registro : RG – 7626 –  2015
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2016
Evidenza
Divieto di domande nuove, impugnativa di delibera per conflitto d’interessi, fondamento della clausola statutaria di prelazione e conseguenze in caso di sua violazione
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime...

Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni (altro…)

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27/12/2016
Data sentenza: 20/10/2016
Registro : RG – 56277 –  2013
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