Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in violazione della clausola, perché sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso delle partecipazioni quantomeno sotto il profilo dello ius ad rem, in particolare quando [lo statuto prevede che l’acquirente in violazione della prelazione non abbia diritto di voto né diritti amministrativi e non possa alienare le partecipazioni con efficacia verso la società e] il socio pretermesso abbia chiesto nel giudizio di merito il trasferimento delle quote a proprio favore, anche ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Ai fini del fumus boni iuris del sequestro giudiziario è sufficiente che il socio abbia dichiarato tempestivamente di esercitare la prelazione alle condizioni offerte dal terzo, contestandone soltanto il prezzo e invocando il meccanismo statutario di determinazione, quando la mancata operatività di tale meccanismo [per il rigetto dell’istanza di nomina dell’esperto rivolta al Presidente del Tribunale] non gli sia imputabile; l’eventuale nullità della previsione sulla determinazione del prezzo non comporta necessariamente la nullità dell’intera clausola di prelazione, in applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.
Il periculum in mora del sequestro giudiziario delle quote può consistere nel rischio che, nelle more del giudizio arbitrale, la nuova compagine sociale compia atti di straordinaria amministrazione idonei ad alterare l’oggetto o il valore delle partecipazioni di cui il socio pretermesso chiede il trasferimento.
Nel disporre il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. il giudice nomina, ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c., un custode che esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, e può limitarne i poteri all’ordinaria amministrazione, subordinando alla propria autorizzazione il voto su modifiche statutarie, operazioni sul capitale non imposte dalla legge, cessioni di asset strategici, cessioni delle quote e costituzione di diritti di terzi su di esse.
Nel regime dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, quando la clausola compromissoria statutaria consente la devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari e il giudizio arbitrale è stato instaurato, la domanda di sospensione dell’efficacia delle delibere proposta al giudice ordinario è improponibile, perché il relativo potere compete agli arbitri.
Il giudice ordinario che decide sulla domanda cautelare proposta in pendenza del giudizio arbitrale provvede anche sulle spese della fase cautelare, perché l’art. 669-quinquies c.p.c. esclude interferenze del giudizio arbitrale sul procedimento cautelare e, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., sulle spese provvede il giudice che ha trattato il processo.
E’ nota la questione se, comunque, prevalgano le clausole statutarie (dunque, ad esempio, la prelazione); ovvero la procedura dell’articolo 2471 c.c.. La differenza consiste – nel caso in cui lo statuto preveda la prelazione – sostanzialmente in questo. Nel caso in cui si ritenga prevalente l’articolo 2471 c.c., la società, fallito l’accordo amichevole di cui al terzo comma di tale articolo, può designare un acquirente diverso dai soci. Infatti, se si ritiene applicabile l’articolo 2471 c.c., in luogo delle clausole statutarie per la specialità della situazione della espropriazione forzata, allora questa norma prevale ed esclude le clausole statutarie, anche se di maggior favore per i soci uti singuli; in sintesi, l’articolo 2471 c.c. opera come una norma di ordine pubblico, che ha natura inderogabile quale norma processuale relativa al procedimento di espropriazione e dunque travolge le clausole statutarie. Nel caso invece in cui si ritenga che la procedura espropriativa (o fallimentare) non faccia venire meno la prelazione in favore degli altri soci, occorre offrire ai soci e non solo alla società, rispettando il loro diritto di prelazione.
Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015), sicché in ogni caso, e financo in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa.
Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall’eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).
Con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria.
Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi "efficacia reale" i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. (altro…)
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno (altro…)
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni (altro…)