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Tribunale di Torino, 27 Maggio 2026, n. 3304/2026

Pubblicazione non autorizzata dell’immagine di un influencer su marketplace estero, giurisdizione e responsabilità del provider

Tribunale di Torino, 27 Maggio 2026, n. 3304/2026
Pubblicazione non autorizzata dell’immagine di un influencer su marketplace estero, giurisdizione e responsabilità del provider

Il giudice italiano ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del Reg. UE 1215/2012, applicabile anche al convenuto domiciliato fuori dall’Unione per il richiamo dell’art. 3, comma 2, l. 218/1995, sulla domanda di risarcimento per la pubblicazione non autorizzata di fotografie [di un influencer] su versioni estere di un marketplace online [Messico, Spagna, Australia], quando tali siti siano accessibili e visionabili dall’Italia, anche se dall’Italia non è possibile effettuare acquisti, perché il danno deriva dalla pubblicazione e non dal mancato guadagno; la giurisdizione è tuttavia limitata al danno cagionato nel territorio italiano, sicché il risarcimento va ridotto [della metà] quando il sito non sia direttamente rivolto al mercato italiano.

Il prestatore di servizi di hosting passivo, che non ha controllo sulle inserzioni dei venditori terzi, risponde ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2022/2065 della pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui quando, ricevuta una segnalazione sufficientemente precisa da consentire l’individuazione del contenuto [con l’indicazione dell’URL], non si attivi tempestivamente per rimuoverlo [lasciando il contenuto online per circa nove mesi]. La società capogruppo [Amazon.com Inc.] può essere chiamata a rispondere dell’illecito commesso dalle società del gruppo che gestiscono i marketplace nei singoli paesi, in ragione dello stretto collegamento tra le società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della loro appartenenza a un’unica entità economica, tanto più quando essa stessa abbia provveduto a far rimuovere i contenuti segnalati.

La fotografia che ritrae un influencer per finalità promozionali non è tutelata dal diritto d’autore se l’attore non deduce gli elementi specifici da cui desumere la creatività richiesta dall’art. 1 l.d.a., ma la sua pubblicazione a fini puramente commerciali senza il consenso dell’effigiato viola il diritto all’immagine di cui agli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.d.a., anche nel caso di persona nota. Il danno patrimoniale va liquidato secondo il criterio del prezzo del consenso ex art. 158, comma 2, l.d.a., sulla base dei compensi pattuiti dall’effigiato in contratti di sfruttamento della propria immagine, cui si aggiunge il danno morale, commisurato anche alla notorietà desumibile dal numero di follower.

Costituisce domanda nuova, inammissibile, la domanda riferita a ulteriori pubblicazioni oggetto di una diffida successiva al ricorso, perché si fonda su fatti costitutivi nuovi e diversi; ed è parimenti inammissibile la domanda inibitoria proposta per la prima volta con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.

L’eccezione con cui il convenuto contesta di essere il soggetto tenuto a rispondere dell’illecito attiene alla titolarità passiva del rapporto e non alla legittimazione, che si determina in base alla prospettazione dell’attore. Ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., le spese successive al rifiuto, senza giustificato motivo, della proposta conciliativa formulata dal giudice sono poste a carico della parte che ha ottenuto l’accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta.

Data Sentenza: 27/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lorenza Calcagno
Relatore: Alberto La Manna
Registro: RG 2681 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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