Il termine «biga», che nel settore della panificazione indica un preimpasto e ha natura descrittiva rispetto al prodotto pizza, ha piena capacità distintiva per i servizi di ristorazione e in particolare per le pizzerie, trattandosi di parola estranea al lessico comune; ne consegue che il suo inserimento nell’insegna di un’attività concorrente di ristorazione da asporto [«La Biga pizza street»] integra contraffazione del marchio registrato di cui costituisce il nucleo distintivo e può determinare confusione sul mercato, senza che valga a escluderla la deduzione dell’uso descrittivo del metodo di preparazione, quando il termine sia inserito nell’insegna in funzione distintiva dell’attività.
Con l’inibitoria cautelare dell’uso del segno contraffatto il giudice può ordinare il trasferimento al titolare del marchio del nome a dominio che lo riproduce e fissare una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della prosecuzione della condotta nonostante la diffida, mentre la pubblicazione del provvedimento può essere riservata al merito quando la sua finalità preventiva sia già perseguita con l’inibitoria.
In caso di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale il periculum in mora è in re ipsa, per la notevole e imprevedibile capacità espansiva del pregiudizio e la difficoltà di provarne le dimensioni, e la condotta plurioffensiva legittima la tutela cautelare strumentale tanto all’azione di contraffazione quanto a quella di concorrenza sleale.