La denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione è applicabile alla società a responsabilità limitata in forza dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., introdotto dall’art. 379 d.lgs. 14/2019, che ne costituisce il fondamento normativo espresso e autonomo, e il richiamo di tale disposizione all’art. 2409 c.c., abrogato dal d.lgs. 47/2026, deve intendersi riferito all’art. 2396-quater c.c., che disciplina ora il medesimo istituto; il rimedio si affianca alla revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza sovrapporsi a essa, perché diversi sono la legittimazione e i provvedimenti che il tribunale può adottare.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e amministratori non esclude la competenza del tribunale sulla denuncia di gravi irregolarità, perché il procedimento ha natura lato sensu cautelare e si conclude con provvedimenti inidonei al giudicato, mentre l’art. 818 c.p.c. attribuisce agli arbitri il potere cautelare soltanto se espressamente previsto dalle parti, e perché coinvolge anche interessi generali, come dimostra la legittimazione del pubblico ministero [clausola statutaria priva di previsioni sulla competenza cautelare degli arbitri].
Il ricorso per denuncia di gravi irregolarità non deve indicare la domanda di merito che si intende proporre, perché la natura cautelare del procedimento va intesa in senso lato, con riguardo alla funzione preventiva delle misure, e manca la strumentalità rispetto a un giudizio di cognizione, anche di responsabilità, la cui proposizione è meramente eventuale.
Le omissioni dell’amministratore rispetto alle richieste del socio di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non integrano gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario, perché non sono idonee a cagionare un danno diretto alla società e possono essere rimosse con il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Le irregolarità nella convocazione, nell’informazione preassembleare e nella verbalizzazione di una singola assemblea non giustificano il controllo giudiziario, perché le irregolarità rilevanti devono investire l’intera attività sociale e i singoli atti autonomamente impugnabili vanno censurati con l’impugnazione della deliberazione, salvo che la violazione delle norme di funzionamento sia ripetuta al punto da divenire abituale [avviso privo della data di seconda convocazione, documentazione economico-finanziaria non messa a disposizione dei soci e verbale asseritamente distorsivo].
La denuncia di una gestione imprudente che non individui specifiche condotte dell’amministratore, gli obblighi violati e le ragioni della manifesta imprudenza delle scelte non è sufficiente a fondare il sospetto di gravi irregolarità, perché l’ispezione assumerebbe una funzione meramente esplorativa [esposizione debitoria derivante da contenziosi in materia di responsabilità sanitaria, a fronte di bilanci in utile costante con crescita del valore della produzione e riduzione dell’indebitamento].
La compromissione del rapporto fiduciario tra il socio e l’amministratore e i conflitti familiari tra i soci non rilevano ai fini del controllo giudiziario, perché non riguardano atti compiuti in nome o nell’interesse della società e il procedimento non è strumento per dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori [amministratore unico, fratello del socio, che aveva preso posizione contro quest’ultimo in un procedimento familiare].
Il fondato sospetto di gravi irregolarità richiede l’allegazione e la documentazione di fatti dotati di riscontro obiettivo e non di meri sospetti o supposizioni, e le irregolarità rilevanti consistono in violazioni di regole giuridiche idonee a compromettere la corretta gestione, restando insindacabile il merito delle scelte gestorie salvo che appaiano manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti o compiute in conflitto di interessi, e devono essere gravi, attuali e idonee a cagionare alla società un danno anche solo futuro purché patrimonialmente rilevante, perché il controllo giudiziario ha finalità ripristinatoria e non sanzionatoria.