È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto e l’accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando il decreto sia divenuto definitivo e le medesime eccezioni di nullità siano già state respinte nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione tardiva, perché il provvedimento d’urgenza ha carattere residuale e non può essere utilizzato quando non esistano altri rimedi ordinari esperibili contro il titolo [fideiussioni omnibus e specifica prestate da una società e dalla sua legale rappresentante a garanzia dei debiti di una società commerciale, oggetto di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione].
L’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo, conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva, attribuisce al decreto efficacia di giudicato sostanziale anche rispetto alle eccezioni di nullità delle fideiussioni, e il superamento del giudicato per il rilievo d’ufficio delle nullità di protezione affermato dalla giurisprudenza europea non opera quando i garanti non siano consumatori, come la persona fisica che sia legale rappresentante della società coobbligata e la società stessa.