È nulla la deliberazione di approvazione del bilancio che iscriva tra i crediti, senza alcun accantonamento, i premi di fine anno attesi da un fornitore in mancanza di un accordo scritto per l’esercizio di riferimento e dopo che il fornitore li abbia disconosciuti prima dell’approvazione, perché il credito privo dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità non può essere iscritto senza violare il principio di prudenza, e le note di credito da ricevere vanno comunque portate a riduzione dei debiti verso fornitori [società a responsabilità limitata partecipata da tre fratelli in conflitto, il cui bilancio esponeva un utile che, rettificati i premi da fornitori, si sarebbe tradotto in una perdita].
L’iscrizione del debito per premi nel bilancio del fornitore non ha valore di confessione dell’esistenza del credito della società e costituisce un elemento da valutare insieme alle altre prove acquisite.
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio grava sulla società l’onere di provare l’esistenza dei contratti da cui derivano i crediti iscritti, e in mancanza di tale prova la posta deve ritenersi illegittimamente iscritta.
Sono nulle per violazione dei principi di chiarezza e verità le deliberazioni di approvazione del bilancio la cui nota integrativa contenga informazioni non veritiere o contraddittorie sui crediti, sui rischi, sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio e sulle operazioni con parti correlate, oppure ometta di commentare forti variazioni delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, e il bilancio dell’esercizio successivo è nullo se non svaluta i crediti incerti iscritti in quello precedente e non contabilizza gli interessi moratori maturati.
La predisposizione del bilancio è attività esclusiva degli amministratori, sicché le condotte del socio impugnante quale amministratore della società che curava la contabilità del fornitore sono irrilevanti ai fini della validità del bilancio, e la conflittualità tra i soci impone anzi una maggiore chiarezza e prudenza nella sua redazione.
È invalida la deliberazione che attribuisca a ciascuno dei due componenti del consiglio di amministrazione la rappresentanza e la firma disgiunta quando lo statuto preveda per il consiglio composto da due membri la rappresentanza congiunta, perché la rappresentanza si concreta nel potere di firma, cioè di impegnare la società verso i terzi, e l’art. 2384 c.c. non rileva quando l’impugnazione sia proposta da un socio.
La deliberazione che determina i compensi degli amministratori soci, anche comprensivi di un trattamento di fine mandato, non è invalida per conflitto di interessi o abuso della maggioranza in mancanza di prova della loro irragionevolezza e della dannosità per l’interesse sociale, da valutare in relazione al patrimonio netto, al fatturato e alle dimensioni della società, mentre è invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 2, c.c. la deliberazione, adottata con il voto determinante della beneficiaria, che attribuisca a una socia una gratifica straordinaria priva di titolo.
La clausola compromissoria statutaria che non preveda la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società è nulla anche se prevede un arbitrato irrituale, perché la nullità prevista dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 tutela il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
L’interesse del socio a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio va valutato alla stregua della sua prospettazione, mentre la verifica delle singole poste attiene alla fondatezza della domanda, e i motivi che denunciano la violazione delle norme poste a presidio della validità del bilancio non si riducono a doglianze sulla carenza di informazione del socio soggette al termine per l’annullamento.