È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il fideiussore, al quale sia stato notificato l’atto di precetto, chiede la sospensione dell’efficacia della garanzia per la nullità delle clausole conformi allo schema dell’associazione bancaria o per la loro vessatorietà, perché le doglianze idonee a paralizzare il titolo esecutivo vanno proposte con l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. davanti al giudice competente per territorio e per materia, nell’ambito della quale può essere chiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi [fideiussione prestata a garanzia di un mutuo ipotecario, con credito ceduto dalla banca mutuante a una società di gestione di attivi].
Il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. è uno strumento cautelare residuale e atipico, utilizzabile soltanto quando non vi sia altro strumento tipico per assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.