Nel giudizio riassunto davanti alla sezione specializzata dopo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha separato la sola domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, dichiarandosi incompetente su di essa e sospendendo il giudizio sulle altre domande, non può essere decisa l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, perché oggetto esclusivo del giudizio è l’accertamento della nullità [fideiussione omnibus del 2009, poi estesa nel 2011, prestata dai soci a garanzia del conto corrente della società, con credito ceduto a una società di cartolarizzazione].
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, sicché il fideiussore che abbia sottoscritto la garanzia nel 2009 deve allegare e provare con elementi specifici la persistenza di un’intesa cui abbiano aderito quasi tutte le banche, e non basta la coincidenza delle clausole con lo schema uniforme.