La disciplina della concorrenza sleale non si applica ai rapporti tra avvocati, perché presuppone un rapporto di concorrenza tra imprenditori e la libera professione non è assimilabile all’attività d’impresa, sicché lo sviamento di clientela tra professionisti va valutato come illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., con onere per chi agisce di provare la condotta illecita, il danno ingiusto e il nesso causale [avvocato che, uscito dallo studio dei familiari della moglie dopo la crisi coniugale, lamentava la revoca dei mandati da parte dei clienti indotta dai colleghi dello studio, i quali a loro volta gli imputavano lo sviamento della clientela].
Poiché la scelta dell’avvocato è sempre fondata sull’intuitus personae e il cliente può mutarla in ogni momento, la revoca dei mandati preceduta da colloqui con i colleghi del professionista revocato non è illecita in mancanza di prova che questi abbiano ottenuto il risultato con mezzi scorretti, come la denigrazione o la falsa rappresentazione dei rapporti professionali, e a tal fine non basta la coincidenza di forma e contenuto delle lettere di revoca.
La domanda di rimborso delle spese di gestione dello studio professionale proposta senza indicarne il titolo può essere qualificata come azione di arricchimento senza causa, che va respinta in mancanza di prova dell’arricchimento e del correlativo impoverimento, come quando il professionista condivideva la stanza con un altro collega e risultano rendiconti di spese ripartite pro quota.
In caso di rigetto della domanda le spese del terzo chiamato in garanzia dalla controparte sono poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, salvo che l’iniziativa del chiamante sia manifestamente infondata o arbitraria, e il principio si applica sia alla domanda principale sia alla domanda riconvenzionale.