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Corte d'appello di Catania, 29 Luglio 2025, n. 1113/2025

Concorrenza sleale dell’impresa rivenditrice e danno all’immagine non in re ipsa nel giudizio di rinvio

Corte d'appello di Catania, 29 Luglio 2025, n. 1113/2025
Concorrenza sleale dell’impresa rivenditrice e danno all’immagine non in re ipsa nel giudizio di rinvio

Il danno all’immagine e alla reputazione commerciale derivante da atti di concorrenza sleale non sussiste in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, eventualmente anche per presunzioni fondate su circostanze specificamente allegate. Non bastano quindi l’allegazione generica di un grave danno all’immagine e al marchio e la richiesta di liquidazione equitativa dei danni morali, né la mera idoneità della condotta a generare un potenziale discredito del concorrente [impresa rivenditrice che svolgeva senza autorizzazione assistenza e manutenzione sui macchinari del produttore, occultandone l’etichetta originale recante il numero di serie con una propria etichetta recante numero e sigla diversi, nel giudizio di rinvio seguito alla cassazione della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa].

Nel giudizio di rinvio sono tardive e inammissibili le allegazioni, formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale, con cui chi chiede il risarcimento individua il contenuto del danno non patrimoniale in circostanze mai tempestivamente allegate, quali la lesione della credibilità del marchio e della fiducia del mercato derivante dalla simulazione di un legame organico con il produttore.

Quando la cassazione della sentenza d’appello è limitata ai motivi relativi alla sussistenza del danno non patrimoniale, passa in giudicato l’accertamento dell’illecito concorrenziale contenuto nella sentenza cassata. Passa in giudicato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale non investito da ricorso incidentale. Il giudice del rinvio decide soltanto sull’esistenza e sulla prova del danno non patrimoniale.

Il giudice del rinvio provvede sulle spese dei gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio rescissorio. In caso di parziale accoglimento delle domande può porle in parte a carico della parte soccombente e compensarle per la parte restante.

Data Sentenza: 29/07/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Antonella Vittoria Balsamo
Registro: RG 1351 / 2023
Allegato:
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Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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