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Tribunale di Roma, 8 Gennaio 2026, n. 313/2026

Revocatoria ordinaria promossa dal curatore contro la scissione parziale che svuota il patrimonio della scissa

Tribunale di Roma, 8 Gennaio 2026, n. 313/2026
Revocatoria ordinaria promossa dal curatore contro la scissione parziale che svuota il patrimonio della scissa

Nella revocatoria ordinaria dell’atto di scissione parziale promossa dal curatore del fallimento della società scissa l’eventus damni sussiste quando alla beneficiaria sono assegnati il patrimonio immobiliare e l’attività aziendale produttiva della scissa, mentre a quest’ultima residua un attivo contabile non specificato nel progetto e negli atti di scissione e rivelatosi inesistente, e grava su chi intende sottrarsi agli effetti dell’azione l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo della scissa era sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori [scissione parziale proporzionale di s.r.l. a favore di una beneficiaria di nuova costituzione partecipata dagli stessi soci nelle medesime proporzioni, con assegnazione di immobili, mezzi, dipendenti e azienda, seguita dalla cessione delle quote della scissa a un terzo, dalla sua liquidazione e cancellazione e dal fallimento].

Ai fini della revocatoria ordinaria l’atto di scissione si considera a titolo gratuito, sicché non occorre accertare il consilium fraudis ed è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società scissa, desumibile dalla circostanza che il capitale della beneficiaria appartiene agli stessi soci della scissa nelle medesime proporzioni e dall’attribuzione alla scissa di un attivo contabile inesistente volto a occultarne l’insolvenza.

La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è ammissibile anche quando è esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall., perché la scissione parziale si traduce in un’attribuzione traslativa di parte del patrimonio della scissa alla beneficiaria e la dichiarazione di inefficacia relativa, che consente ai creditori della scissa di agire esecutivamente sui beni assegnati, non interferisce con il divieto di pronunciare l’invalidità dell’atto di scissione posto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter c.c., né è preclusa dall’opposizione dei creditori prevista dall’art. 2503 c.c., che ha funzione diversa ed è riservata ai creditori anteriori all’iscrizione della deliberazione.

La responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti della scissa prevista dall’art. 2506-quater c.c. non esclude l’eventus damni, né rileva la solvibilità della beneficiaria, perché l’art. 2901 c.c. richiede che l’atto dispositivo menomi il patrimonio del disponente e non anche che il creditore sia impossibilitato a conseguire aliunde la prestazione da altri coobbligati.

La dichiarazione di inefficacia dell’atto di scissione nei confronti del fallimento della società scissa non comporta la restituzione alla procedura dei beni assegnati alla beneficiaria, perché non incide sulla loro titolarità, e l’assoggettabilità di tali beni all’esecuzione forzata discende dall’accoglimento della revocatoria senza necessità di un’autonoma pronuncia, mentre l’azione non si estende ai beni della beneficiaria non compresi nell’atto di scissione, ancorché acquisiti mediante l’esercizio dell’azienda ricevuta.

Nella revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall. è irrilevante, per il carattere di azione di massa, che il credito pregiudicato sia stato ammesso al passivo, ma il curatore deve allegare e provare la consistenza dei crediti vantati nei confronti del fallito, la loro anteriorità rispetto all’atto revocando, salvo che si deduca la dolosa preordinazione dell’atto a pregiudicare i creditori futuri, e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore prodotto dall’atto.

Ai fini della revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione di credito non pretestuosa e probabile, anche se non definitivamente accertata, sicché sono irrilevanti le contestazioni sull’esatta quantificazione del credito e la parziale adesione alla definizione agevolata dei debiti fiscali.

Il sopravvenuto orientamento che devolve al tribunale fallimentare la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione esercitata dagli organi della procedura concorsuale non consente di rimettere in discussione la competenza della sezione specializzata in materia di impresa davanti alla quale la causa è stata riassunta in forza di un’ordinanza declinatoria non impugnata.

La domanda di responsabilità e di risarcimento proposta in via principale nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto della società poi fallita e della beneficiaria della scissione per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., fondata su condotte distrattive successive alla scissione e dunque su presupposti diversi da quelli della domanda originaria, è domanda nuova inammissibile, e la sua tardività permane nel giudizio riassunto davanti al giudice competente, che prosegue quello instaurato davanti al giudice dichiaratosi incompetente con conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali.

La costituzione in giudizio oltre il termine previsto per il deposito della comparsa di risposta comporta, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., la decadenza dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione, che non è rilevabile d’ufficio.

Data Sentenza: 08/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro: RG 64058 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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