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Tribunale di Roma, 11 Marzo 2024

Marchio forte costituito da parola di uso comune, aggiunta descrittiva e inibitoria cautelare

Tribunale di Roma, 11 Marzo 2024
Marchio forte costituito da parola di uso comune, aggiunta descrittiva e inibitoria cautelare

La parola di uso comune che non presenta alcun legame concettuale diretto con il prodotto contraddistinto conserva un’elevata capacità distintiva e costituisce il nucleo dominante di un marchio forte, la cui protezione si estende a qualsiasi variazione, anche significativa, che lasci intatto nella mente del consumatore il richiamo al nucleo essenziale del segno, sicché ne integra la contraffazione il segno del concorrente che riproduca senza alcuna variazione tale parola per prodotti identici [marchio denominativo registrato «Torretta» per formaggi del tipo ricotta e segno «Ricotta La Torretta» adottato da un concorrente per il medesimo prodotto].

Nel raffronto tra marchi l’aggiunta della denominazione generica del prodotto, che ha funzione meramente accessoria e descrittiva, non apporta alcuna significativa differenziazione rispetto alla forza evocativa del nucleo essenziale del segno anteriore, così come non è significativa la diversa colorazione dei contorni delle lettere, e il rischio di confusione per il consumatore medio sussiste quando i prodotti sono destinati alla distribuzione nello stesso settore.

L’uso da parte di un concorrente di un segno che riproduce il nucleo distintivo del marchio anteriore per prodotti identici integra, oltre alla contraffazione, la concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., in ragione del rapporto di concorrenza tra le imprese e del pericolo di confusione derivante dall’identità dei segni e dell’attività contraddistinta.

Il periculum in mora per l’inibitoria cautelare dell’uso del marchio contraffatto sussiste quando l’impiego del segno nell’ambito della stessa attività di produzione e commercializzazione può arrecare al titolare danni economici difficilmente riparabili integralmente per equivalente all’esito del giudizio di merito, sia per l’effetto confusorio sia per le ripercussioni negative sulla capacità distintiva del marchio anteriore.

I marchi deboli, concettualmente legati al prodotto perché la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto ovvero l’uso di parole di comune diffusione, sono validi in presenza di un pur limitato grado di capacità distintiva e, per evitarne la contraffazione, sono sufficienti differenziazioni anche lievi, mentre la contraffazione del marchio forte sussiste quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica e individualizzante capacità distintiva e il suo caratteristico messaggio.

Data Sentenza: 11/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Cavaliere
Registro: RG 58565 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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