La responsabilità extracontrattuale del concedente per la pretesa contrarietà del recesso all’art. 101 TFUE e all’art. 2 legge 287/1990 può concorrere con quella contrattuale per l’illegittimo scioglimento della concessione di vendita solo se la condotta ha leso interessi sorti al di fuori del contratto, aventi consistenza di diritti assoluti, e ha prodotto danni diversi da quelli dell’inadempimento, sicché la domanda antitrust va respinta quando il mancato utile, i costi pluriennali e di ristrutturazione e i costi irrecuperabili lamentati dal concessionario sono conseguenza immediata dell’interruzione anticipata del rapporto e il concessionario, che non ha applicato i prezzi minimi di rivendita richiesti, non allega pregiudizi derivanti direttamente dalla politica distributiva anticoncorrenziale [concessione di vendita in esclusiva per l’Italia di sistemi antintrusione, a durata annuale con tacito rinnovo e minimo di acquisto di 2 milioni di dollari, interrotta dal produttore estero nel febbraio 2020 dopo il rifiuto del distributore di applicare una politica distributiva con prezzi minimi di rivendita, con domanda risarcitoria di circa 2,8 milioni di euro].
Il boicottaggio, figura di concorrenza sleale atipica riconducibile all’art. 2598, n. 3, c.c., ricorre quando l’imprenditore in posizione di dominio del mercato, da solo, con altri o inducendo altri, ostacola un concorrente per impedirgli o rendergli eccessivamente gravoso l’accesso o la permanenza sul mercato, sicché non integra boicottaggio il recesso del produttore dal rapporto con il proprio distributore quando non è provato il tentativo di estromettere o limitare quest’ultimo nel mercato di riferimento, che non coincide con quello dei soli prodotti del produttore, né un accordo con terzi distributori diretto all’esclusione, accordo che non può desumersi dal solo fatto che il recesso abbia sanzionato il rifiuto di aderire alla politica distributiva.
Non costituisce sottrazione indebita dell’avviamento ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. il fatto che il concedente, cessato il contratto di concessione di vendita a tempo determinato, tragga beneficio dall’attività promozionale svolta dal concessionario in adempimento degli obblighi contrattuali, perché tale effetto rientra nella fisiologia del rapporto, e il passaggio al concedente dei clienti del concessionario affezionatisi ai prodotti contrassegnati dal marchio del concedente è, in mancanza di prova di condotte distrattive abusive, naturale conseguenza del gioco della concorrenza.
Nel contratto di concessione di vendita a durata annuale con tacito rinnovo salvo disdetta, il concedente non può sciogliersi dal rapporto prima della scadenza se il recesso non è pattuito ai sensi dell’art. 1373 c.c. né previsto dalla legge, perché l’art. 1569 c.c. riguarda i soli contratti a tempo indeterminato e la reiterata rinnovazione tacita non trasforma il rapporto in contratto a tempo indeterminato, sicché lo scioglimento anticipato costituisce inadempimento a prescindere dalla congruità del preavviso, mentre la domanda di accertamento della contrarietà del recesso a buona fede resta assorbita, perché tale sindacato presuppone la titolarità del diritto di recesso e opera quando questo sia previsto senza termine o con termine o modalità incongrui.
L’ordine di esibizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale del concedente e dei terzi distributori, richiesto ai sensi dell’art. 210 c.p.c. o dell’art. 3 d.lgs. 3/2017 per provare lo storno di clientela, è inammissibile perché esplorativo quando il concessionario non indica quali clienti perduti sarebbero passati ai concorrenti né produce l’elenco dei clienti perduti, limitandosi a pochi esempi e a indicarne il numero, sicché l’esibizione servirebbe ad acquisire fatti non ritualmente introdotti in giudizio e sarebbe comunque irrilevante.
Il danno da scioglimento anticipato della concessione di vendita a durata annuale con tacito rinnovo è risarcibile solo fino alla scadenza in corso, perché la prosecuzione oltre tale termine è una mera aspettativa di fatto e il concessionario non può confidare nell’ammortamento negli anni successivi dei costi promozionali sostenuti, e il lucro cessante richiede la prova del margine netto, da calcolare tenendo conto anche dei costi di trasporto, magazzino e personale e non come semplice differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, sicché la liquidazione equitativa, che ha natura sussidiaria, non può supplire alla mancata prova del fatturato storico e dei costi che il concessionario poteva documentare.