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Tribunale di Palermo, 28 Giugno 2024, n. 3752/2024

Responsabilità dell’amministratore per mancata riscossione dei crediti sociali prescritti durante il mandato

Tribunale di Palermo, 28 Giugno 2024, n. 3752/2024
Responsabilità dell’amministratore per mancata riscossione dei crediti sociali prescritti durante il mandato

L’amministratore di società a responsabilità limitata, tenuto a conservare l’integrità del patrimonio sociale, risponde della mancata riscossione dei crediti sociali prescrittisi durante il proprio mandato, quando non emergano condizioni ostative al recupero e non provi di averne almeno tentato l’esazione, mentre non gli è imputabile la perdita dei crediti già prescritti, o già irrecuperabili per irreperibilità o impossidenza dei debitori, quando ha assunto la carica, sicché il danno va commisurato per ciascun amministratore ai crediti prescritti nel relativo periodo di carica [s.r.l. fallita, crediti verso clienti degli anni ’80 e ’90 per circa 258.000 euro esclusi, danno liquidato per i crediti prescritti tra il 2001 e il 2011 in 41.650,83 euro all’amministratrice e in 19.630,52 euro alla consigliera in carica dal 2003].

Quando nella contabilità sociale risulta iscritto un credito verso il precedente amministratore che si riduce progressivamente senza che le scritture consentano di individuare le operazioni giustificative, gli amministratori che non provino di averlo riscosso o almeno di averne tentato la riscossione, né indichino rimborsi o legittime operazioni gestorie idonee a spiegarne la riduzione, rispondono in solido del credito residuo non riscosso, mentre le singole riduzioni ingiustificate si considerano distrazioni di risorse sociali e sono addebitate ai componenti dell’organo amministrativo in carica alla data delle relative registrazioni contabili.

Il danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale va verificato alla luce del criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., sicché non è addebitabile agli amministratori alcun danno quando i bilanci, rettificati mediante la svalutazione dei crediti prescritti o irrecuperabili, evidenziano un incremento del patrimonio netto tra la data della causa di scioglimento e quella dell’ultima situazione contabile anteriore al fallimento, e la mancata svalutazione dei crediti, che rende non veritieri i bilanci, non genera di per sé un danno diretto alla società.

La relazione del consulente del curatore che si limiti a stimare i beni acquisiti all’attivo fallimentare, mediante un mero elenco di beni e di valori privo dell’illustrazione dei criteri di stima, non è idonea a dimostrare la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino iscritte in bilancio dagli amministratori, quando non sia contestata alcuna sottrazione o distrazione di merci, sicché la domanda risarcitoria fondata su tale sopravvalutazione va respinta.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. compendia le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., anche nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata dopo il d.lgs. 6/2003, e consente al curatore di cumularne i vantaggi quanto a onere della prova, prescrizione e limiti del risarcimento, mentre grava sugli amministratori l’onere di dimostrare il corretto assolvimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, ferma la necessità di un danno alla società riconducibile alla loro condotta gestoria.

Il debito risarcitorio dell’amministratore verso la società ha natura di debito di valore anche quando il danno consiste nella perdita di una somma di denaro, sicché la somma liquidata va rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e su di essa spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della dichiarazione di fallimento fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali successivi fino al saldo per effetto della conversione in debito di valuta.

Data Sentenza: 28/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Filippo Marasà
Registro: RG 6922 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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