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Tribunale di Torino, 16 Maggio 2015

Tabelle di concordanza e marchi notori

Tribunale di Torino, 16 Maggio 2015
Tabelle di concordanza e marchi notori

La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L’intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di volersi riferire ai marchi e ai prodotti altrui, con il dichiarato fine di praticare un uso meramente descrittivo dei marchi (nella specie: “I marchi e i nomi indicati nel presente volantino sono puramente indicativi e appartengono ai rispettivi proprietari”).

L’utilizzo e l’indicazione del marchio altrui nell’attività d’impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare.

Ai fini della contraffazione di un marchio l’intento dell’aggancio associativo alla potenzialità evocativa del marchio altrui non è escluso dalla dichiarazione di analogia delle caratteristiche, rivelata confessoriamente dalla proclamazione del disclaimer circa la “non originalità” del prodotto pubblicizzato.

La tutela ampliata del marchio riconosciuta dall’art. 20 c.p.i. protegge e valorizza funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella meramente distintiva e in particolare quella comunicativo- pubblicitaria. In tal prospettiva ricevono tutela il valore di richiamo e capacità di vendita possedute dal marchio notorio, con la conseguente interdizione ai terzi della possibilità di avvalersene a fini commerciali, sfruttandone le proprietà evocative e suggestive.

Sono vietati ai sensi della disciplina sulla pubblicità comparativa e dell’art. 2598 n.2 c.c., non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l’idea dell’imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario quali queli trasmessi da tabelle di concordanza, strutturalmente basati sull’evocazione del selling power del marchio rinomato e sulla garanzia del possesso delle medesime qualità olfattive del prodotto originale.

Data Sentenza: 16/05/2015
Registro: RG 35237 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/03/2017
Massima a cura di: Maria Luigia Franceschelli
Maria Luigia Franceschelli

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

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