L’accesso del socio non amministratore di s.r.l. alla documentazione sociale (art. 2476, comma 2, c.c.) è un diritto incondizionato di natura potestativa, che trova il solo limite nella buona fede del socio e rispetto al quale la società versa in situazione di soggezione. Il socio è esonerato dall’indicare i motivi della richiesta, che possono riguardare la tutela degli interessi della società a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro della responsabilità degli amministratori verso la società, oppure la tutela di interessi propri del socio.
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. può essere esercitato in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c., senza che il socio debba indicare un diritto da tutelare con l’azione di merito diverso da quello di controllo sulla gestione sociale; dopo la riforma dell’art. 669-octies c.p.c. il provvedimento d’urgenza è svincolato dall’obbligatoria instaurazione del giudizio di merito.
L’ingiustificato protrarsi del rifiuto degli amministratori di consentire l’accesso del socio alla documentazione sociale, anche nella forma della mancata risposta alle sue richieste formali, integra di per sé il periculum in mora che giustifica il provvedimento ex art. 700 c.p.c., perché il ritardo lede hic et nunc il diritto di controllo sull’amministrazione e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. Il pregiudizio è anche irreparabile, perché il diritto di controllo è consustanziale allo status di socio e la sua lesione, oltre a poter arrecare un danno patrimoniale, si riverbera sulle modalità di partecipazione del socio alla vita interna della società e sulla sua facoltà di reazione contro comportamenti illegittimi degli amministratori, senza possibilità di tutela per equivalente.
Il provvedimento cautelare che ordina alla società di consentire al socio la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione sociale può essere corredato dalle misure di coercizione indiretta dell’art. 614-bis c.p.c., riferite alla mancata consegna dei libri e dei documenti contabili e sociali obbligatori, al fine di assicurarne la sollecita attuazione.