Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio [nella specie, marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari del titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida], la pacifica conoscenza da parte del ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso; il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa rende il fatto pacifico.
La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.