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Tribunale di Bari, 27 Febbraio 2025, n. 747/2025

Contraffazione di marchio numerico nel settore vitivinicolo: foro del luogo degli effetti ex art. 120, comma 6, c.p.i., confondibilità per singolo segno e retroversione degli utili

Tribunale di Bari, 27 Febbraio 2025, n. 747/2025
Contraffazione di marchio numerico nel settore vitivinicolo: foro del luogo degli effetti ex art. 120, comma 6, c.p.i., confondibilità per singolo segno e retroversione degli utili

Il foro del luogo di commissione dei fatti previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.i. è alternativo e concorrente rispetto a quello generale del convenuto e può essere scelto dall’attore in modo discrezionale ma non arbitrario, con una prospettazione chiara e non artificiosa del collegamento territoriale: la nozione di “fatti” comprende non solo le condotte illecite in senso stretto, ma anche le loro conseguenze pregiudizievoli sul mercato, poiché un’interpretazione restrittiva, che guardasse solo al luogo della condotta, coinciderebbe di regola con la sede del convenuto e svuoterebbe la norma [nella specie, competenza del tribunale del territorio di produzione del Primitivo di Manduria, in cui il concorrente veneto commercializzava vini con la medesima denominazione].

Il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto non in via analitica ma globale e sintetica, secondo l’impressione complessiva suscitata nel consumatore medio, che opera per ricordo mnemonico e “colpo d’occhio”; nel settore vitivinicolo l’indicazione numerica in etichetta può essere percepita non come descrittiva dell’età del vitigno ma come abbreviazione del nome del prodotto. La tutela del marchio contenente un numero non si estende tuttavia a tutti i numeri della stessa decina, sicché la contraffazione va verificata in concreto per ciascun segno [nella specie, affermata per “66/Sessantasei” e negata per “Sessantuno” rispetto al marchio “Sessantanni”].

La commercializzazione di un vino con la medesima denominazione d’origine e un’etichetta fortemente somigliante a quella di un prodotto pluripremiato e presente sul mercato da oltre un decennio, a un prezzo sensibilmente inferiore, integra concorrenza sleale confusoria, con presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., e può concretare appropriazione di pregi e imitazione servile. La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. non richiede la prova della colpa del contraffattore e va commisurata al margine di profitto, al netto dei costi di produzione e distribuzione; è inammissibile la domanda di nullità per difetto di novità riferita a segni del convenuto non registrati.

Data Sentenza: 27/02/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 3863 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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