Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente la partecipazione ad alcune sedute del consiglio di amministrazione, circostanza di valenza probatoria non univoca: in assenza di ulteriori elementi che dimostrino un’ingerenza continuativa e sistematica nell’attività gestoria, con rilevanza esterna (quale la conduzione di trattative con clienti e fornitori), non può escludersi che la partecipazione sia avvenuta in rappresentanza del socio di maggioranza, al solo fine di esporre ragioni di interesse pubblico o fornire elementi conoscitivi agli amministratori di diritto, come per il sindaco del Comune socio di maggioranza di una s.p.a. di gestione di impianti turistici, dimessosi dal consiglio.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro amministratori e sindaci obbligati in solido, la transazione stipulata con alcuni coobbligati e limitata espressamente alla loro quota produce effetti anche nei confronti dei condebitori non transigenti: qualora la somma versata sia inferiore alla quota ideale di debito del transigente, il debito residuo degli altri va ridotto in misura pari a tale quota ideale e non all’importo pagato. Occorre quindi determinare la quota ideale di ciascun condebitore, anche in via equitativa stante la laboriosità dei conteggi, e ridurre il debito complessivo della somma delle quote dei soggetti che hanno definito la propria posizione.
La perdita del capitale occultata con la capitalizzazione di costi correnti privi di giustificazione, e l’avvio di operazioni estranee all’oggetto sociale quando il patrimonio netto era già negativo, come la costruzione di una centrale a biomasse, fondano la responsabilità ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; in tale azione il danno da aggravamento del dissesto va imputato agli amministratori in carica negli esercizi in cui l’aggravamento si è prodotto, e l’eventuale riduzione del deficit registrata in un esercizio successivo si porta in deduzione dal debito di chi è responsabile delle perdite accumulate nei periodi precedenti.