Qualora il socio titolare del diritto di prelazione statutario abbia sottoscritto una dichiarazione con cui presta il consenso alla cessione delle quote a un terzo, con indicazione del prezzo, rinuncia espressamente alla prelazione e dà atto di essere stato preventivamente informato di tutte le condizioni della cessione, è irrilevante il mancato rispetto della procedura statutaria di comunicazione [a mezzo raccomandata a.r.], perché tale procedura è preordinata alla manifestazione di volontà del titolare in ordine all’esercizio del diritto e quella volontà risulta comunque manifestata, tanto più in assenza di deduzioni su un concreto pregiudizio derivato dall’inosservanza della procedura.