Proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce domanda nuova in appello, e quindi va rigettata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quella di risoluzione dello stesso contratto per impossibilità sopravvenuta, attesa la completa diversità della prima di tali domande (regolata dagli artt. 1453 a 1462 c.c.) dalla seconda (disciplinata dagli artt. 1463 a 1466 c.c.), fondate, rispettivamente, su un inadempimento colpevole (art. 1218 c.c.) e su un inadempimento determinato da impossibilità della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.).