Integra concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. la condotta del socio che costituisca una nuova società con oggetto sociale identico, operante nello stesso territorio, adottando una denominazione pressoché identica a quella della società di cui è socio [«M.C. Cleaning» rispetto a «M&C Cleaning»], con analoga impostazione grafica, un nome a dominio e una pagina social che la richiamano, specie quando il rischio di confusione sia confermato dagli errori di fornitori e corrieri; e integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. lo storno del dipendente altamente specializzato, passato alle dipendenze della concorrente pochi giorni dopo le dimissioni, in un’impresa con un ridotto numero di dipendenti.
La domanda cautelare proposta in corso di causa può essere decisa anche se non vi partecipano tutte le parti del giudizio di merito, quando il contraddittorio sia integro rispetto al *petitum* e alla *causa petendi* del procedimento cautelare e le parti estranee non siano direttamente coinvolte dalla decisione.
In materia di concorrenza sleale confusoria il *periculum in mora* sussiste *in re ipsa*, perché lo sviamento di clientela, anche solo potenziale, comporta un pregiudizio irreversibile, consistente nella perdita di quote di mercato e talora nella svalutazione o nel discredito dei segni distintivi, difficilmente riparabile per equivalente e di difficile quantificazione.