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Corte d'appello di Roma, 13 Agosto 2025

Procedimento ex art. 2485 cod. civ. e fase liquidatoria: limiti dell’intervento del Tribunale e ruolo dell’assemblea

Corte d'appello di Roma, 13 Agosto 2025
Procedimento ex art. 2485 cod. civ. e fase liquidatoria: limiti dell’intervento del Tribunale e ruolo dell’assemblea

Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che – in caso di accertamento di una causa di scioglimento – gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].

Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale – ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. – abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].

Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Celeste
Relatore: Giovanna Gianì
Registro: RVG 51220 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/07/2026
Massima a cura di: Mauro Maniscalco
Mauro Maniscalco

Avvocato in Milano (www.linkedin.com/in/mauro-maniscalco-0b275346)

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