È compromettibile in arbitri, perché ha a oggetto diritti disponibili del socio, la controversia con cui il socio impugni la delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. lamentando la violazione del diritto all’informazione ex art. 2429, comma 3, c.c. e l’omesso accesso agli atti ex art. 2476 c.c. Non rileva il principio della non compromettibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, perché la violazione del diritto del socio all’informazione non comporta di per sé la violazione di tali principi: l’informazione è strumentale al controllo del socio, e la sua omissione non rende necessariamente il bilancio non veritiero, non chiaro o non preciso.
La clausola statutaria che devolve le controversie tra soci e società aventi a oggetto diritti disponibili a un arbitro unico che giudica secondo equità, in assenza di formalità e con giudizio inappellabile, configura un arbitrato irrituale, sicché la domanda proposta davanti al giudice ordinario va dichiarata improcedibile.