Qualora nel corso del giudizio sopravvenga la liquidazione giudiziale della società convenuta, la domanda di accertamento e di condanna al pagamento di un credito soggetto al concorso [nella specie, la restituzione delle somme versate dal socio receduto da una cooperativa edilizia in conto assegnazione dell’alloggio] diviene improcedibile, perché il credito deve essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo. L’improcedibilità, posta a tutela della *par condicio creditorum* e rilevabile d’ufficio, travolge anche le domande incidentali o presupposte, finalizzate all’accoglimento di quella di condanna [nella specie, l’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione di diniego del recesso e la declaratoria di inefficacia di clausole del regolamento interno], per il venir meno dell’interesse ad agire.
La sopravvenuta apertura della procedura concorsuale fa venir meno l’interesse a far accertare l’invalidità delle deliberazioni assunte dalla società *in bonis*, salvo che chi impugna dimostri un perdurante interesse con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura della procedura, ulteriori rispetto a quelle conseguibili mediante l’insinuazione al passivo.
Il processo può essere utilizzato soltanto a tutela del diritto fatto valere in giudizio; non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, né questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale.