Non è annullabile per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., né per abuso della regola di maggioranza, la delibera assembleare di s.r.l. che determina il compenso dell’amministratore per il solo fatto che sia stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore in veste di socio, perché l’interesse dell’amministratore al compenso non è di per sé confliggente con quello della società; la delibera è invalida soltanto se il compenso risulti manifestamente sproporzionato, avuto riguardo, in primo luogo, alla natura e all’ampiezza dei compiti dell’amministratore e al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in società di analoghe dimensioni e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società, anche nella prospettiva dell’attività sociale successiva. L’onere di allegare e provare tale sproporzione grava sul socio che impugna, e non è assolto dalla generica deduzione dell’eccessività del compenso rispetto alle funzioni svolte e alle dimensioni dell’impresa.
Nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari l’unica legittimata passiva è la società; l’amministratore convenuto in proprio, che dalla delibera impugnata si sia visto riconoscere il compenso, è privo di legittimazione passiva, ma la sua costituzione può essere qualificata come intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c., essendo egli portatore di un interesse giuridicamente qualificato a sostenere la validità della delibera.
È infondata la domanda di annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, quando il socio di maggioranza che ha votato a favore risulti titolare della partecipazione in forza di un acquisto iscritto nel registro delle imprese prima dell’assemblea, restando irrilevante la riserva di contestarne in separata sede la validità.
La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per esonerare la parte dall’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, né per compiere un’indagine meramente esplorativa.