È annullabile, per violazione dell’art. 2533, comma 2, c.c., dell’art. 72 TUB e dello statuto che riserva l’esclusione del socio al consiglio di amministrazione con decisione a maggioranza dei suoi componenti, la delibera di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo in amministrazione straordinaria adottata da uno solo dei due commissari straordinari nominati in sostituzione dell’organo amministrativo. Salvo che sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano infatti tutte le funzioni e i poteri dell’organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto che li disciplinano e, quando siano più di uno, decidono a maggioranza dei componenti in carica, in simmetria con le regole di funzionamento dell’organo ordinario che sostituiscono.