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Tribunale di Venezia, 21 Giugno 2025

Coproduzione cinematografica e inibitoria allo sfruttamento unilaterale del film da parte di un coproduttore

Tribunale di Venezia, 21 Giugno 2025
Coproduzione cinematografica e inibitoria allo sfruttamento unilaterale del film da parte di un coproduttore

Ai coproduttori di un’opera cinematografica spettano i diritti connessi previsti dall’art. 78 ter l.d.a., sicché uno di essi non può esercitare unilateralmente, contro il dissenso degli altri, i diritti di utilizzazione del film [nella specie, autorizzandone la proiezione in festival internazionali]; il coproduttore non può invocare la regola dell’art. 15 della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, secondo cui, salvo diversa decisione dei coproduttori, le opere coprodotte sono presentate ai festival dalla parte in cui risiede il coproduttore maggioritario, quando non risultino accertate la risoluzione del contratto di coproduzione né la sua qualità di coproduttore maggioritario. Va pertanto inibito, ai sensi dell’art. 163 l.d.a., l’esercizio dei diritti di utilizzazione del film da parte di tale coproduttore, sussistendo il *periculum* rappresentato dal rischio che lo sfruttamento non autorizzato e la conseguente diluizione del valore dell’opera determinino un pregiudizio di difficile ristoro per equivalente.

L’art. 45 l.d.a. pone una presunzione relativa di spettanza al produttore dell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, fondata sui contratti con i quali il produttore acquista a titolo derivativo i diritti degli autori; chi contesti al produttore l’acquisizione di tali diritti, o la loro estensione, deve fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali, e non può limitarsi ad allegare la falsità del contratto di cessione dei diritti sulla sceneggiatura, specie quando la titolarità sia stata garantita nel contratto di coproduzione di cui egli stesso è parte.

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in sede cautelare, ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 1215/2012 e dell’art. 10 l. n. 218/1995, quando il provvedimento richiesto debba essere eseguito in Italia, anche se la competenza sul merito spetti al giudice di un altro Stato; in forza del principio del trattamento nazionale previsto dalla Convenzione di Berna, la tutela dei diritti d’autore e connessi sull’opera è regolata dalla legge italiana.

Data Sentenza: 21/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 16521 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: danzo@studiodanzo.eu
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