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Tribunale di Bologna, 25 Settembre 2025

Cessazione del contratto di marketing online e rimozione del marchio altrui dai canali social

Tribunale di Bologna, 25 Settembre 2025
Cessazione del contratto di marketing online e rimozione del marchio altrui dai canali social

L’autorizzazione all’uso dei segni distintivi del committente derivante da un contratto di servizi di marketing online cessa con lo scioglimento del contratto, anche se pattuita senza limiti temporali. Dopo la risoluzione del contratto e, a maggior ragione, dopo la diffida del titolare del marchio, il prestatore ha il dovere di rimuovere dai propri canali social qualsiasi contenuto recante il marchio del committente; la condivisione con quest’ultimo delle credenziali di accesso ai canali, dei quali il prestatore resta titolare, è di per sé inidonea a giustificare la permanenza del marchio.

È irrilevante che il marchio sia stato registrato dopo la stipulazione del contratto di servizi di marketing online, perché l’eventuale esclusione del marchio dal contratto estenderebbe l’illiceità dell’uso del segno anche al periodo di vigenza dell’accordo.

Sussiste il periculum in mora quando il titolare del marchio, scoperto l’uso illecito, ne ha prontamente chiesto la rimozione con diffida e ha poi proposto il ricorso cautelare entro un lasso di tempo [di sei mesi dalla diffida] che non è irragionevolmente ampio.

L’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 si applica anche al reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. integralmente rigettato, perché la domanda diretta a ottenere l’eliminazione o la modifica di un provvedimento giurisdizionale va qualificata, ai fini di tale normativa, come impugnazione.

Data Sentenza: 25/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 8523 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Costanza Galli
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