Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 23 Dicembre 2025, n. 9992/2025

Omessa tenuta e consegna delle scritture contabili e danno risarcibile nell’azione di responsabilità del curatore

Tribunale di Milano, 23 Dicembre 2025, n. 9992/2025
Omessa tenuta e consegna delle scritture contabili e danno risarcibile nell’azione di responsabilità del curatore

La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l’allegazione dell’inadempimento di quel dovere da parte dell’amministratore (o liquidatore) convenuto nell’azione di responsabilità. Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa senza determinarli, il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti, e l’insolvenza o lo sbilancio patrimoniale della società non possono essere fatti discendere dalla mancata o scorretta registrazione in contabilità né dalla mancata consegna della contabilità al curatore.

L’impossibilità per il curatore di ricostruire con sufficiente certezza, a causa del mancato rinvenimento o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, le vicende che hanno condotto all’insolvenza può costituire essa stessa causa di danno, nella misura in cui comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore e un aggravio dei costi della procedura destinato a incidere sull’attivo disponibile. Quando il curatore non specifica il pregiudizio derivato direttamente alla società o ai creditori sociali dall’irregolare tenuta della contabilità e dalla sua omessa consegna, non è configurabile una responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.

Una prima perdita d’esercizio che non intacca il patrimonio netto, accompagnata da segnali di mancanza di redditività, richiede attenzione da parte degli amministratori senza imporre l’immediata messa in liquidazione della società, finché non sia venuto meno il presupposto della continuità aziendale. Non vi è ritardo nell’accertamento della causa di scioglimento quando l’amministratore, appena il bilancio evidenzia la perdita del capitale con patrimonio netto negativo, ne prende atto e convoca l’assemblea per la nomina del liquidatore.

Anche a ritenere tardiva l’adozione di misure idonee a fronteggiare i primi segnali di crisi, va esclusa la colpa degli amministratori che, dopo aver ridotto i costi, si sono attenuti all’indicazione del consulente della società di attendere prima di avviare la liquidazione.

La percezione dei compensi da parte degli amministratori può rilevare come pagamento preferenziale in lesione della par condicio creditorum solo se, al momento della percezione, essi avrebbero dovuto essere consapevoli che l’attivo sarebbe stato insufficiente a soddisfare i crediti privilegiati. Il curatore che lamenta il danno da pagamento preferenziale deve offrire elementi idonei a dimostrarlo e quantificarlo, quali lo stato passivo esecutivo e l’attivo disponibile per la distribuzione.

La concorrenza sleale presuppone imprese attive e in continuità, operanti anche solo potenzialmente nel medesimo mercato; viene meno la situazione di concorrenza quando la società che si assume danneggiata ha perso il capitale, versa in stato di scioglimento e sta cessando la propria attività.

Costituisce domanda nuova, tardiva e inammissibile, l’allegazione, introdotta dal curatore con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., della responsabilità dei soci per non aver vigilato sull’operato del liquidatore né agito nei suoi confronti a tutela della società.

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di responsabilità e il processo penale nei confronti del liquidatore quando la curatela ha trasferito l’azione civile in sede penale, con conseguente estinzione del rapporto processuale civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p.

La citazione è nulla per vizio della editio actionis solo quando le sue lacune, per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda o per mancanza assoluta dei fatti che definiscono la causa petendi, sono tali da compromettere il diritto di difesa del convenuto e il potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito. Ricostruzioni giuridiche non corrette o una descrizione poco limpida del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio attengono alla fondatezza della domanda.

Data Sentenza: 23/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 18691 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: Leone Cei
Leone Cei

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “Il diritto d’autore nel settore della moda”, collabora attualmente in veste di Associate con lo Studio Legale Jacobacci Avvocati.

Mostra tutto
logo