Ai fini del sequestro conservativo chiesto dalla curatela fallimentare a garanzia del credito risarcitorio che intende azionare nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 146 l.fall., il fumus boni iuris è desumibile dalla documentazione relativa agli atti di mala gestio contestati [omessa tenuta della contabilità e dei libri sociali, esposizione in contabilità di crediti inesistenti con presumibile distrazione delle relative somme, omessa convocazione delle assemblee e del consiglio di amministrazione, omessa approvazione e deposito dei bilanci, mancata adozione delle misure di scioglimento e liquidazione, anche ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c., a fronte della grave e costante diminuzione del patrimonio sociale].
Il periculum in mora può essere desunto alternativamente da elementi oggettivi, concernenti la concreta capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o da elementi soggettivi, attinenti al comportamento del debitore che lasci fondatamente presumere il compimento di atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio per sottrarsi all’adempimento. La condotta distrattiva di somme di denaro sociali già tenuta dall’amministratore consente di ritenere ragionevolmente sussistente il rischio che, nelle more del giudizio di merito, egli ponga in essere ulteriori atti distrattivi, con pericolo di pregiudizio della garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.
Ai sensi dell’art. 671 c.p.c., la concessione del sequestro conservativo richiede la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come verosimile esistenza del credito all’esito di un giudizio sommario e prognostico, e del periculum in mora, inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come fondato rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica ai sensi dell’art. 2740 c.c.