Nella società a responsabilità limitata la perdita della qualità di socio escluso si verifica con la liquidazione della quota. Quando il rimborso avviene mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo da essi concordemente indicato, il socio escluso resta titolare della quota fino alla stipula dell’atto traslativo, al quale deve partecipare, e la sua eventuale condotta ostruzionistica può essere superata ai sensi dell’art. 2932 c.c.; diversamente la partecipazione sarebbe acquistata senza un dante causa, in violazione del carattere derivativo dell’acquisto.
Il rimborso della partecipazione mediante acquisto da parte degli altri soci o del terzo da essi indicato integra un trasferimento della partecipazione ai sensi dell’art. 2470 c.c. e non comporta esborsi a carico della società, sicché il termine «rimborso» assume qui un significato più economico che giuridico. La disciplina della società per azioni (artt. 2437 bis e 2437 quater c.c.), che attribuisce alla società, tramite gli amministratori, la legittimazione a vendere le azioni del recedente, è inapplicabile in via analogica alla s.r.l., nella quale mancano un divieto di cedere la partecipazione, un’attribuzione di poteri agli amministratori e un meccanismo pubblicitario per le fasi che precedono l’acquisto della quota da parte dei soci.
La perdita della qualità di socio escluso di s.r.l. prescinde dalla comunicazione dell’esclusione, che priverebbe il socio della possibilità di contrastare la decisione, e dal decorso di un termine per l’opposizione, perché l’applicazione analogica dell’art. 2287 c.c. è priva di giustificazione a fronte dei termini previsti per impugnare le decisioni dei soci di s.r.l.
L’esclusione del socio di s.r.l., ammessa nelle specifiche ipotesi di giusta causa previste dall’atto costitutivo, deve essere decisa dall’assemblea dei soci ed è impugnabile ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. La decisione va comunicata al socio, perché il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione o dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese; il valore della partecipazione, determinato dall’assemblea, deve corrispondere al valore di mercato al momento dell’esclusione, e la corresponsione del solo valore nominale viola il procedimento di liquidazione previsto dall’art. 2473 c.c., richiamato dall’art. 2473 bis c.c.
La validità della cessione, da parte del socio superstite, della quota del socio escluso presuppone, oltre all’efficacia della delibera di esclusione, che il cedente ne sia divenuto titolare all’esito di un corretto procedimento di liquidazione; la questione resta perciò estranea al criterio dell’anteriorità dell’iscrizione di cui all’art. 2470, terzo comma, c.c. La sospensione cautelare dell’efficacia della delibera opera ex nunc, mentre la sua revoca retroagisce al momento dell’adozione del provvedimento revocato, perché presuppone l’insussistenza originaria del fondamento della sospensione.
È ammissibile il sequestro giudiziario della quota di s.r.l., previsto dall’art. 2471 bis c.c., quando sia controversa la titolarità della partecipazione. Il requisito dell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea, richiesto dall’art. 670, n. 1, c.p.c., è soddisfatto dalla mera possibilità, anche astratta, che lo stato di fatto pregiudichi l’attuazione del diritto controverso, come nel caso del timore di atti di disposizione della quota a favore di terzi di buona fede. A escluderlo è insufficiente la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria, che è temporanea e lascia esposto il titolare al pregiudizio derivante dalla cessione della quota a terzi, indipendentemente dalla sua opponibilità alla società.
È inammissibile, per difetto di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare l’inefficacia della cessione di quote di s.r.l. nei confronti della società, perché l’opponibilità della qualità di socio dipende dall’iscrizione nel registro delle imprese e l’ordinamento offre il rimedio tipico della richiesta di cancellazione dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2191 c.c. Il procedimento d’urgenza è precluso quando la finalità cautelare può essere raggiunta con i rimedi previsti da specifiche disposizioni di legge o con un procedimento di rapidità assimilabile; il riconoscimento di fatto della qualità di socio in capo ai cessionari si traduce, inoltre, in determine o delibere autonomamente impugnabili.
È inammissibile, per difetto di strumentalità, la domanda cautelare di inefficacia della cessione di quote stipulata tra terzi in violazione del diritto di prelazione, perché il socio pretermesso dispone di una tutela soltanto risarcitoria e in via cautelare non può ottenersi più di quanto conseguibile con l’azione di merito.
La cessione di quote di s.r.l. si perfeziona con il consenso traslativo e non è soggetta a forme vincolate; la sua efficacia nei confronti della società e dei terzi si produce soltanto con l’iscrizione nel registro delle imprese, nonostante l’art. 2470 c.c. faccia riferimento al deposito dell’atto. Depongono in tal senso la non conoscibilità del momento del deposito, l’esigenza di evitare legittimazioni temporanee e caduche, la convocazione dei soci agli indirizzi risultanti dal registro e la decorrenza dall’iscrizione della responsabilità triennale dell’alienante per i conferimenti dovuti.
Il controllo del giudice del registro riguarda la sussistenza dei presupposti dell’iscrizione, quanto alla tipicità degli atti e alla loro regolarità formale, ed esclude la verifica della validità degli atti da pubblicare.