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Corte d'appello di Firenze, 16 Luglio 2025, n. 1345/2025

Compensi degli amministratori di s.r.l. erogati senza delibera dei soci e responsabilità risarcitoria

Corte d'appello di Firenze, 16 Luglio 2025, n. 1345/2025
Compensi degli amministratori di s.r.l. erogati senza delibera dei soci e responsabilità risarcitoria

Qualora lo statuto di s.r.l. riconosca agli amministratori il rimborso delle spese e rimetta ai soci l’attribuzione di un compenso annuale, gli amministratori, in difetto di apposita delibera dei soci, hanno diritto unicamente al rimborso delle spese; l’erogazione di compensi in assenza delle condizioni statutarie e di legge determina obiettivamente un danno per la società, a prescindere da ogni valutazione sulla congruità dei compensi, e ne risponde l’amministratore. Alla delibera dei soci non equivale la delibera del consiglio di amministrazione [di cui facciano parte soggetti diversi dai soci, come il legale rappresentante di una società socia, giuridicamente distinta].

Per la determinazione dei compensi degli amministratori è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio nel quale sono iscritti i relativi costi.

L’annotazione dei compensi nel libro giornale, scrittura obbligatoria nella quale ogni movimento aziendale deve essere registrato in modo dettagliato e cronologico, è di per sé indicativa della loro corresponsione, almeno nei rapporti sociali interni; tale risultanza è compatibile con l’indicazione nello stato patrimoniale dei compensi ancora da liquidare, che attesta soltanto il debito residuo complessivo al 31 dicembre di ciascun esercizio.

Il solo potenziale conflitto di interessi degli amministratori [soci e amministratori anche della società cliente debitrice] non genera responsabilità risarcitoria se non risulta che esso abbia provocato un danno. È esclusa la responsabilità per il mancato recupero del credito verso la società correlata quando il rapporto presenti un andamento fisiologico, con pagamenti e saldo altalenante, la debitrice non risulti in crisi e il credito sia contestato per l’esistenza di plausibili controcrediti, sicché le modalità di gestione del rapporto non sono indice univoco di un trattamento di favore.

La svalutazione delle rimanenze [costituite da materiale destinato alla trasformazione, divenuto privo di valore per la revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività] non integra un atto distrattivo degli amministratori quando il materiale risulti ancora presente in azienda dopo il fallimento e sia stato ceduto dal curatore; è irrilevante che la svalutazione sia stata eseguita in un esercizio successivo a quello in cui si è prodotta la perdita di valore.

Il pagamento di modestissima entità anticipato dal socio per conto della società e restituitogli a stretto giro è estraneo alla disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., perché il finanziamento del socio presuppone l’erogazione di una somma destinata a sopperire a una necessità finanziaria della società.

Data Sentenza: 16/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Relatore: Luigi Nannipieri
Registro: RG 660 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Jacopo Rencricca
Jacopo Rencricca

Avvocato d'impresa, dottore di ricerca di Diritto Commerciale presso "La Sapienza" di Roma in Diritto Commerciale e masterizzato in "Business and Company Law".

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