Il licenziatario esclusivo di un marchio dell’Unione europea, munito dell’autorizzazione del titolare, è legittimato ad agire in via cautelare per la contraffazione ai sensi dell’art. 25 del reg. UE 2017/1001; la sussistenza della legittimazione è rilevabile d’ufficio anche quando, dichiarata cessata la materia del contendere, occorra regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
È prima facie nullo per descrittività, ai sensi degli artt. 7, lett. c) e d), del reg. UE 2017/1001 e 13 c.p.i., il marchio denominativo costituito dall’acronimo con cui una tecnica medica è nota da anni nel settore di riferimento e nella letteratura scientifica, poiché un imprenditore non può appropriarsi di una tecnica scientifica registrando come marchio il nome utilizzato per identificarla e l’interesse generale impone che i segni descrittivi di caratteristiche dei prodotti o servizi restino liberamente utilizzabili da tutti gli operatori; i principi affermati dalla giurisprudenza per i marchi nazionali si estendono ai marchi dell’Unione europea, stante l’identità delle disposizioni che disciplinano la materia.
Non costituisce uso distintivo del marchio, né concorrenza sleale, l’impiego dell’acronimo di una tecnica medica e del nome del suo ideatore in una brochure che ne illustra le caratteristiche, nel materiale relativo a un corso di formazione già svolto e in un articolo scientifico, trattandosi di uso funzionale a descrivere la tecnica a fini divulgativi e a menzionarne l’autore, non a contraddistinguere prodotti o servizi.